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segretario: |
Piccirilli |
statuendo sulll’istanza 17 giugno 2004 di
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_ISTA1 |
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chiedente |
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la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta dal defunto avv. __________ in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento _PINT1, Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 1° luglio 1986 la prima assemblea dei creditori del fallimento _PINT1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________ __________;
che essendo deceduto l’avv. __________, la figlia e collega di studio avv. __________, con istanza 17 giugno 2004 ha chiesto il riconoscimento di 10 ore di lavoro per prestazioni effettuate nel fallimento _PINT1 dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997;
che per l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei creditori e per il segretario, è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta;
che se la procedura richiede indagini approfondite della
fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del
tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF);
che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle
indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come
pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF);
che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);
che i valori indicati in termini di tempo appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare _PINT1
che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;
che viste le peculiarità delle liquidazione fallimentare _PINT1 appare adeguato applicare alle prestazioni del presidente della delegazione dei creditori una tariffa oraria di fr. 150.--;
che di conseguenza l’onorario spettante all’avv. __________ per le prestazioni effettuate nell’ambito del fallimento _PINT1 durante il periodo dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è fissato in fr. 1'500.-- (10 h per fr. 150.--).
richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 17 giugno 2004 dell’avv._ISTA1 Lugano, è accolta.
2. La rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento _PINT1, Lugano, dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è determinata in fr. 1'500.--
3. Non si prelevano spese.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF
5. Intimazione a:
– avv. _ISTA1,
Comunicazione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario