Incarto n.
15.2004.122

Lugano

1 agosto 2004

/FP/fp/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sull’istanza 5 luglio 2004 di

 

 

IS1

 

chiedente

 

la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione

dei creditori nel fallimento PI1

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                        che il 9 febbraio 1989 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________, __________ e IS1;

 

                                        che con istanza 5 luglio 2004 l’avv. IS1, ha chiesto il riconoscimento della seguente nota d’onorario per prestazioni effettuate nel fallimento PI1, dal 23 febbraio 1983 al 6 dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori:

                                        onorario                           fr.         900.--

                                        IVA                                   fr.          68.40

                                        Totale                              fr.       968.40

                                       

                                        che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);

 

                                        che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1;

 

                                        che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

 

 

                                        che per quanto attiene l’IVA occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40);

 

                                        che le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della

                                        OTLEF non costituiscono pertanto una controprestazione imponibile;

 

                                        che lo stesso vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF;

 

                                        che sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore;

 

                                        che conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in base alla OTLEF;

 

                                        che nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’avv. IS1, membro della delegazione dei creditori, non sono soggette all’IVA;

 

                                        che pertanto dalla notula in oggetto deve essere stralciato gli l’importo di fr. 68.40 relativo all’IVA.

 

 

richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF

 

 

pronuncia:           1.     L’istanza 5 luglio 2004 dell’avv. IS1 , è parzialmente accolta.

 

                                2.     La rimunerazione dell’avv. IS1 per l’attività svolta dal 23 febbraio 1989 al 6 dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1 , è determinata in fr. 900.--.

 

                                3.     Non si prelevano spese.

 

                                4.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

 

                                5.     Intimazione a:

                                        –

                                        Comunicazione __________,.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario