Incarto n.
15.2004.125

Lugano

1 agosto 2004 /FP/fp/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 22 giugno 2004 di

 

 

RI1

rappr. RA1 Locarno

 

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO1

 

 

procedura concernente anche

 

 

PI1

 

 

viste le osservazioni 13 luglio 2004 di CO1

 

esaminati atti e documenti

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                           A.   Il PI1, procede nei confronti di RI1 per l’incasso dei propri crediti.

 

 

                                          B.   In data 14 giugno 2004 CO1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di RI1:

                                                 Introito debitrice                                                     fr.  3’381.--

                                                 Minimo di esistenza

                                                 minimo base                                                          fr.  1'100.--

                                                 locazione                                                                fr.  1’000.--

                                                 Totale                                                                      fr.  2’100.--

                                                 Eccedenza pignorabile                                         fr.  1'281.--

 

 

                                          C.   Con ricorso 22 giugno 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:

                                                 fr.  1’100.--     locazione;

                                                 fr.      300.--     spese di riscaldamento;

                                                 fr.      300.--     cassa malati;

                                                 fr.      600.--     cessione rendita __________;

                                                 fr.      800.--     affitto salone __________;

                                                 fr.                             1'000.--                            perdita da attività indipendente  __________ di CO1 si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                         1.    Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

                                          2.    La ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale dell’importo di fr. 300.-- a titolo di premio della cassa malati. Orbene ritenuto che possono essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che la debitrice non paga regolarmente il premio della cassa malati __________, come si evince dal “verbale interno per le operazioni di pignoramento” 13 maggio 2004 sottoscritto dall’escussa , non vi è spazio per ulteriori deduzioni.

 

 

                                          3.    Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit., p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                                 Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                                 Nel caso in esame alla ricorrente è stato riconosciuto nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di locazione l’importo di fr. 1’000.--, spese comprese. Orbene tale importo risulta proporzionato alle effettive necessità e possibilità economiche dell’escussa, la quale vive da sola. La richiesta della ricorrente di considerare nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di fr. 1'100.-- a titolo di canone locatizio, nonché fr. 300.-- per spese di riscaldamento non può quindi essere accolta. Tuttavia CO1 potrà operare tale decurtazione solo a partire dal primo termine utile di disdetta.

                                                 Nel caso in esame non avendo la debitrice prodotto il contratto di locazione risulta applicabile l’art. 266c CO che prevede un termine di disdetta di tre mesi. Di conseguenza sino alla scadenza di tale termine alla ricorrente va riconosciuto un canone di locazione mensile di fr. 1'100.--, così come richiesto, nonché fr. 300.-- a titolo di spese di riscaldamento.

 

 

                                          4.    La ricorrente chiede che venga tenuto conto nel calcolo del minimo di esistenza dell’importo mensile di fr. 600.-- a titolo di rimborso di un prestito privato.

                                                 Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 218, p. 67).

                                                 Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                                 E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il pagamento del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso al creditore.

 

                                                

                                          5.    La ricorrente pretende il riconoscimento dell’importo di fr. 800.-- per l’affitto del salone dove la debitrice esercitava la professione di parrucchiera indipendente. Tale richiesta non può essere accolta trattandosi di una spesa non più connessa con la professione della debitrice, la quale ha affermato di aver cessato la propria attività a causa delle perdite registrate. Il credito del locatore non costituisce quindi una spesa professionale da inserire nel minimo di esistenza e va considerato alla stessa stregua delle altre pretese soggette a procedura esecutiva. Detto altrimenti il locatore per poter incassare i canoni di locazione arretrati dovrà promuovere l’esecuzione nei confronti della ricorrente.

                                                 Lo stesso dicasi per l’importo mensile di fr. 1'000.-- fatto valere a titolo di “perdita da attività indipendente”, non trattandosi di una spesa attuale legata all’attività professionale della debitrice e quindi riconoscibile nella determinazione del minimo di esistenza.

 

 

                                          6.    Sulla base delle considerazioni testé esposte il minimo di esistenza dell’escussa risulta essere il seguente:

                                                 Introito debitrice                                                     fr.  3’381.--

                                                 Minimo di esistenza

                                                 minimo base                                                          fr.  1'100.--

                                                 locazione                                                                fr.  1’100.--

                                                 spese di riscaldamento                                        fr.     300.--

                                                 Totale                                                                      fr.  2’500.--

                                                 Eccedenza pignorabile                                         fr.     881.--

 

 

                                          7.    Il ricorso di RI1 va pertanto parzialmente accolto.

                                                 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).                          

 

 

 

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

 

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 22 giugno 2004 di RI1, , è parzialmente accolto.

 

                                       1.1.   Di conseguenza il minimo di esistenza di RI1 è fissato in fr. 2'500.-- in luogo di fr. 2’100.--.

 

 

                                          2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.    Intimazione a:

                                                 -RA1;

                                         

                                                 Comunicazione a CO1

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                       Il segretario