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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser |
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segretario: |
Piccirilli |
statuendo sul ricorso 2 luglio 2004 di
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RI1
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contro |
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l’operato dell’
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CO1
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nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI1
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viste le osservazioni 22 luglio 2004 dell’CO1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. RI1 procede nei confronti di PI1 per l’incasso di un credito di fr. 43’116.60 per alimenti scaduti a favore della figlia __________, nata dall’unione fra la creditrice e il debitore.
B. In data 22 giugno 2004 l’CO1 emetteva, nell’esecuzione n. __________ promossa da RI1 nei confronti di PI1, un attestato di carenza di beni sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza del debitore:
Introito fr. 8'167.95
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’100.--
alimenti fr. 4’100.--
alimenti per la figlia __________ fr. 1'000.--
locazione fr. 1'390.--
spese accessorie fr. 75.--
cassa malati fr. 440.50
Totale deduzioni fr. 8’105.50
C. Con ricorso 2 luglio 2004 la creditrice si è tempestivamente aggravata contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni sostenendo che lCO1 avrebbe commesso diversi errori di apprezzamento e violazioni di norme di diritto nell’allestimento del verbale di pignoramento.
D. L’CO1, nelle osservazioni 22 luglio 2004, si è limitato a confermare l’atto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile - (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.38 ss. ad art. 93 LEF), e meglio secondo la seguente formula:
Redditi del Quotaparte
debitore X credito per alimenti
(Alimenti necessari)
Quota = ________ ___ pignorabile
Minimo esistenziale Quotaparte
debitore (senza il + credito per alimenti
debito per alimenti) (Alimenti necessari)
Per “quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore, siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
2. Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio.
Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento.
La decisione sulla specie di effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2 ad art. 21, p. 260).
3. In concreto l’CO1 non ha accertato la situazione reddituale e il minimo esistenziale delle parti in causa, in modo tale da poter calcolare l’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso. In particolare non è stato accertato il reddito della creditrice del contributo alimentare di fr. 1'000.-- versato dall’escusso per la figlia __________. L’oggetto del contendere non è infatti l’importo di fr. 4'100.-- versato dall’escusso all’ex moglie, la quale non procede nei confronti dell’escusso, in quanto unicamente chi ha diritto alle prestazioni alimentari e promuove personalmente l’esecuzione può eventualmente far pignorare beni del debitore oltre il minimo vitale del medesimo (cfr. DTF 106 III 18 consid. 1). Soltanto una volta conosciuto il minimo di esistenza della creditrice del contributo alimentare, in casu la ricorrente, si potrà procedere al calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso.
LCO1 dovrà inoltre tener conto nella determinazione del minimo vitale del fatto che dagli atti risulta che il debitore ha notificato la disdetta del proprio contratto di locazione per il 31 maggio 2004. Quindi in futuro a titolo di canone locatizio potrà essere riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1'000.--, spese comprese, per un alloggio confacente alle effettive necessità e possibilità economiche dell’escusso. Inoltre l’importo mensile di fr. 440.50 riconosciuto a titolo di premio della cassa malati appare eccessivo, potendo essere riconosciuto unicamente il premio per la copertura di base secondo la LaMal. L’CO1 dovrà quindi accertare, previa produzione del certificato di assicurazione, l’ammontare di tale premio.
Di conseguenza l’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________ deve essere annullato e l’incarto viene e retrocesso all’CO1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare l’eccedenza pignorabile.
4. Il ricorso va pertanto accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 2004 di RI1, , è accolto.
1.1. Di conseguenza e annullato l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di Graziano PI1, , da RI1,.
1.2. Gli atti sono retrocessi all’CO1 affinché abbia a determinare l’eccedenza pignorabile a carico di
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- avv. RA1,
- PI1,
Comunicazione all’CO1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario