Incarto n.
15.2004.133

Lugano

15 settembre 2004

FP/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di

 

 

RI1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO1

 

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI1

rappr. da RA1

 

viste le osservazioni 30 agosto 2004 CO1

 

 

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che il 26 marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________ dellCO1;

                                         che tale precetto veniva notificato il 30 marzo 2004 a __________

                                         che in data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo” sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei suoi confronti da PI1;

 

                                         che egli sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in tempo utile;

 

                                         che egli postula quindi la restituzione del termine  per formulare opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’CO1;

 

                                         che con osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del debitore in via;

 

                                         che nel caso in esame  non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF;

 

                                         che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;

 

                                         che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

 

                                         che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti;

 

                                         che nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

 

                                         che nel caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti ;

 

                                         che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

 

                                         che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

 

                                         che dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1 risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con il figlio in via a;

 

                                         che di conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;

                                     

                                         che il ricorso va pertanto respinto

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – RI1;

                                                                   – RA1,

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario