Incarto n.
15.2004.138

Lugano

12 ottobre 2004

PF/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 12 agosto 2004 di

 

 

RI1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO1 

 

nell’ambito della liquidazione del fallimento pronunciato nei confronti di

 

 

 PI1   

 

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 20 agosto 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

 

viste le osservazioni 28 settembre 2004 dell’CO1

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che in data 18 dicembre 1992 veniva decretato il fallimento di PI1

 

                                         che fra gli attivi del fallimento figura la part. __________;

 

                                         che il 16 aprile 1993 veniva affidata alla __________ l’amministrazione dell’immobile in oggetto;

 

                                         che la RI1 notificava il 3 maggio 1993 all’CO1 il proprio credito, garantito da pegno immobiliare, vantato nei confronti di PI1;

 

                                         che l’elenco oneri della part. __________ è stato depositato l’8 settembre 1997 ed è cresciuto in giudicato senza provocare contestazioni;

 

                                         che con licitazione privata del 6 marzo 1998 veniva realizzato il subalterno lettera A e b della part. __________;

 

                                         che a seguito dell’apertura di un procedimento penale, in data 20 settembre 2002, nei confronti dei responsabili della __________ per il reato di appropriazione indebita dei proventi delle amministrazioni immobiliari affidate alla suddetta società dall’CO1, il mandato veniva rescisso con effetto immediato;

 

                                         che a partire dal 22 novembre 2002 l’amministrazione della __________ veniva affidata alla fiduciaria __________

                                         che la part. __________ è stata realizzata a pubblico incanto il 12 febbraio 2004 con un ricavo di fr. 3'500'000.--;

 

                                         che lo stato di riparto veniva depositato il 6 agosto 2004 e prevedeva, tra le altre, le seguenti posizioni:

-         ricavo incanto part. __________                       fr. 3'500'000.--

-         ricavo vendita box part. __________fr.     28'000.--

-         ricavo affitti (__________)                                   fr.   242'802.75;

 

                                         che con ricorso 12 agosto 2004 la RI1 si aggrava contro lo stato di riparto sostenendo che lo stesso non contiene alcuna indicazione in merito ai canoni di locazione incassati e trattenuti dalla __________

                                         che secondo le autorità inquirenti tale importo sarebbe quantificabile in fr. 880'000.- ca.;

 

                                         che la ricorrente chiede la modifica dello stato di riparto con l’inserimento degli affitti incassati dall’CO1 dall’apertura del fallimento sino ad oggi e l’allestimento di un conteggio specifico degli affitti incassati dal quale si evinca la quota indebitamente trattenuta dalla __________, nonché la quota successivamente incassata dalla __________

                                         che l’CO1 con osservazioni 28 settembre 2004 conferma la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del ricorso;

 

                                         che secondo l’art. 261 LEF una volta incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale;

 

                                         che in sostanza lo stato di ripartizione concerne concretamente il prodotto della realizzazione degli attivi della massa (Staehelin M., in Comm. di Basilea, art. 261 LEF, N. 2 e 3; Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 261, n. 24 - 26);

 

                                         che la compilazione dello stato di riparto avviene sulla base delle modalità stabilite dall’art. 85 RUF;

 

                                         che per ogni singolo fondo gravato da diritto di pegno deve essere esposta la somma ricavata dalla vendita, nonché le spese cagionate dalla sua inventarizzazione, amministrazione e realizzazione (cfr.art. 85 RUF);

 

                                         che nel caso di specie l’CO1 ha correttamente esposto nello stato di riparto del fallimento di Angelo PI1 tutti i ricavi relativi all part. __________, nonché tutte le spese connesse con l’immobile in oggetto;

 

                                         che l’importo relativo agli affitti indebitamente trattenuti dalla precedente amministrazione immobiliare non rientra tra le poste il cui inserimento è previsto nello stato di riparto, non essendo né un ricavo, né una spesa;

 

                                         che, quanto alla domanda n. 2 del ricorso che sottintende la mancata informazione della banca sulla somma indebitamente trattenuta dall'amministratrice dell'immobile, si può senz'altro rinviare al capoverso h) delle osservazioni 28 settembre 2004 dell'ufficio;

                                         che il ricorso va pertanto respinto, senza imposizione di tassa di giustizia e senza assegnazione di indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 261 LEF; 85 RUF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 12 agosto 2004 della RI1,  è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – RI1,

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario