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Incarto n. |
Lugano PF/sc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Piccirilli |
statuendo sul ricorso 12 agosto 2004 di
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RI1
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contro |
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l’operato dell’
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CO1
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nell’ambito della liquidazione del fallimento pronunciato nei confronti di
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PI1
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richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 20 agosto 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 28 settembre 2004 dell’CO1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 18 dicembre 1992 veniva decretato il fallimento di PI1
che fra gli attivi del fallimento figura la part. __________;
che il 16 aprile 1993 veniva affidata alla __________ l’amministrazione dell’immobile in oggetto;
che la RI1 notificava il 3 maggio 1993 all’CO1 il proprio credito, garantito da pegno immobiliare, vantato nei confronti di PI1;
che l’elenco oneri della part. __________ è stato depositato l’8 settembre 1997 ed è cresciuto in giudicato senza provocare contestazioni;
che con licitazione privata del 6 marzo 1998 veniva realizzato il subalterno lettera A e b della part. __________;
che a seguito dell’apertura di un procedimento penale, in data 20 settembre 2002, nei confronti dei responsabili della __________ per il reato di appropriazione indebita dei proventi delle amministrazioni immobiliari affidate alla suddetta società dall’CO1, il mandato veniva rescisso con effetto immediato;
che a partire dal 22 novembre 2002 l’amministrazione della __________ veniva affidata alla fiduciaria __________
che la part. __________ è stata realizzata a pubblico incanto il 12 febbraio 2004 con un ricavo di fr. 3'500'000.--;
che lo stato di riparto veniva depositato il 6 agosto 2004 e prevedeva, tra le altre, le seguenti posizioni:
- ricavo incanto part. __________ fr. 3'500'000.--
- ricavo vendita box part. __________fr. 28'000.--
- ricavo affitti (__________) fr. 242'802.75;
che con ricorso 12 agosto 2004 la RI1 si aggrava contro lo stato di riparto sostenendo che lo stesso non contiene alcuna indicazione in merito ai canoni di locazione incassati e trattenuti dalla __________
che secondo le autorità inquirenti tale importo sarebbe quantificabile in fr. 880'000.- ca.;
che la ricorrente chiede la modifica dello stato di riparto con l’inserimento degli affitti incassati dall’CO1 dall’apertura del fallimento sino ad oggi e l’allestimento di un conteggio specifico degli affitti incassati dal quale si evinca la quota indebitamente trattenuta dalla __________, nonché la quota successivamente incassata dalla __________
che l’CO1 con osservazioni 28 settembre 2004 conferma la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del ricorso;
che secondo l’art. 261 LEF una volta incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale;
che in sostanza lo stato di ripartizione concerne concretamente il prodotto della realizzazione degli attivi della massa (Staehelin M., in Comm. di Basilea, art. 261 LEF, N. 2 e 3; Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 261, n. 24 - 26);
che la compilazione dello stato di riparto avviene sulla base delle modalità stabilite dall’art. 85 RUF;
che per ogni singolo fondo gravato da diritto di pegno deve essere esposta la somma ricavata dalla vendita, nonché le spese cagionate dalla sua inventarizzazione, amministrazione e realizzazione (cfr.art. 85 RUF);
che nel caso di specie l’CO1 ha correttamente esposto nello stato di riparto del fallimento di Angelo PI1 tutti i ricavi relativi all part. __________, nonché tutte le spese connesse con l’immobile in oggetto;
che l’importo relativo agli affitti indebitamente trattenuti dalla precedente amministrazione immobiliare non rientra tra le poste il cui inserimento è previsto nello stato di riparto, non essendo né un ricavo, né una spesa;
che, quanto alla domanda n. 2 del ricorso che sottintende la mancata informazione della banca sulla somma indebitamente trattenuta dall'amministratrice dell'immobile, si può senz'altro rinviare al capoverso h) delle osservazioni 28 settembre 2004 dell'ufficio;
che il ricorso va pertanto respinto, senza imposizione di tassa di giustizia e senza assegnazione di indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 261 LEF; 85 RUF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 12 agosto 2004 della RI1, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI1,
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario