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segretario: |
Jaques |
statuendo sull’istanza 31 agosto 2004/14 giugno 2005 di
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IS 1 Pura
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chiedente la determinazione della rimunerazione dell’amministrazione speciale di
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PI 1 |
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. Il fallimento in oggetto è aperto dal 29 settembre 1993.
Il 4 maggio 1994, la prima assemblea dei creditori ha nominato quale amministratore speciale del fallimento l’avv. __________ __________. Conformemente alla decisione 26 febbraio 1998 dei creditori consultati per via circolare, l’avv. IS 1 è subentrato quale nuovo amministratore in sostituzione dell’avv. __________ che aveva lasciato la libera professione.
B. Così come richiesto da questa Camera in occasione di un’ispe-zione svoltasi il 14 gennaio 2004 e con successivo scritto 16 luglio 2004, l’avv. IS 1, il 31 agosto 2004, ha formulato istanza per la determinazione della rimunerazione dell’amministrazione speciale di PI 1, producendo un dettaglio delle prestazioni effettuate dal 10 marzo 1994, comprese le previste operazioni di chiusura del fallimento, nonché una relazione sul suo operato.
La tabella prodotta dall’istante riporta l’elenco dettagliato delle prestazioni fornite dal 10 marzo 1994 al 12 dicembre 2000, per un totale di 376,66 ore, fatturate fr. 58'869.-- (321,66 ore a
fr. 150.--/ora [prestazioni fornite dall’avv. __________ fino al
9 marzo 1998] più [con arrotondamenti] 55 ore a fr. 200.--/ora [prestazioni fornite poi dall’avv. IS 1]), mentre per quelle prestate successivamente, come per le operazioni di chiusura, è stato indicato un importo forfetario di 100 ore, fatturate
fr. 20’000.-- (fr. 200.--/ora), “per i lavori per l’allestimento dello stato di riparto, le attività svolte dopo l’avvenuta alienazione dell’ultimo attivo della fallita, così come i rapporti intrattenuti con i creditori ed in particolare le autorità fiscali (ufficio esazione e condoni, TUI, Comune di __________)”. L’istante chiede quindi il riconoscimento di una rimunerazione complessiva di fr. 78'869.--.
C. In relazione a due incarti paralleli relativi a un ricorso per denegata giustizia inoltrato da un creditore (__________) contro l’operato dell’amministratore speciale (inc. 15.03.181) nonché a un’istanza di proroga del termine per chiudere il fallimento (inc. 15.04.156), questa Camera, dopo diversi rinvii, ha sentito l’avv. IS 1 il 10 novembre 2004. Tenuto conto degli importanti incombenti che gli rimanevano da compiere in un’altra procedura fallimentare in cui fungeva da amministratore speciale, si è deciso di rinviare la presente decisione al mese di febbraio 2005, ciò che è stato debitamente comunicato alla ricorrente con scritto
10 novembre 2004, la quale, il 16 novembre 2004, ha ritirato il suo ricorso.
D. Il 2 marzo 2005, questa Camera ha chiesto all’avv. IS 1 la produzione di una distinta particolareggiata ai sensi dell’art. 47 OTLEF delle prestazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2001 nonché l’indicazione dettagliata dell’importo richiesto a titolo di onorari e rimborso spese per le operazioni ancora da effettuare fino alla chiusura del fallimento. Accertata l’assenza di corrispondenza tra le cifre indicate negli stati di riparto provvisori quali onorari dell’amministrazione del fallimento (complessivamente
fr. 106'798.--) e l’importo chiesto nell’istanza in esame
(fr. 78'869.--), l’amministratore è inoltre stato invitato a produrre uno stato di riparto generale provvisorio e, se del caso, una versione rettificata di quelli già trasmessi, in modo da far coincidere i diversi dati tra di loro.
E. Il 4 aprile 2005, richiamati diversi precedenti scritti spediti in via elettronica, questa Camera ha fissato all’avv. IS 1 un ultimo termine di 10 giorni per trasmettere quanto richiesto nello scritto 2 marzo 2005.
F. Il 12 aprile 2005, l’avv. IS 1 ha comunicato per via elettronica quanto segue:
“purtroppo non mi è possibile in poco tempo e senza il sostegno amministrativo dello studio legale allestire un conteggio dettagliato per gli interventi effettuati a favore dell’amministrazione fallimento PI 1 e da me indicati globalmente in fr. 20'000.--.
Le posso comunque confermare che l’importo per spese ed onorari ancora necessario per le comunicazioni di rito ai creditori e per gli ultimi atti di chiusura del fallimento possono essere quantificate in max. fr. 4'000.--.
La prego di tenerne nota in occasione della tassazione delle spese dell’amministrazione speciale, in particolare con riferimento alla valutazione globale della mia attività degli ultimi due anni”.
G. Il 17 aprile 2005, questa Camera ha sentito in udienza l’avv. IS 1 nonché il precedente amministratore speciale, avv. __________. Dopo discussione, è stato assegnato all’avv. IS 1 un termine scadente il 15 giugno 2005 per presentare una nuova istanza di tassazione sulla base di una nuova nota che tenesse conto di tutte quelle incombenze che secondo lo stesso avvocato non erano state contemplate nella prima nota prodotta.
H. Il 15 giugno 2005, l’avv. IS 1 ha presentato una nuova istanza di determinazione degli onorari e spese dell’amministrazione speciale, in sostituzione di quella del 31 agosto 2004. Allegando le difficoltà riscontrate in particolare per la vendita della part. n° __________, e ricordando che nella precedente nota non era stato menzionato il lavoro di segreteria, l’istante ha dichiarato di provvedere “a parificare la tariffa oraria”, ripresentando di fatto la stessa nota d’onorario già trasmessa in precedenza, con l’unica differenza che la tariffa oraria è stata stabilita in fr. 200.--/ora invece di quelle di fr. 150.--/ora per l’avv. __________ e di fr. 170.--/ora per l’avv. IS 1, esposte nella prima istanza.
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
2. L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1. Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.2. Con “tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con valori compresi tra fr. 100.-- e fr. 170.--/ora, secondo una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili (tra fr. 50.--/80.--/ora) e lavori di segretariato (tra fr. 30.--/50.--) (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3. L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF, il quale vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
2.4. Riservata la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale.
3. Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, siccome al momento dell’apertura del fallimento erano in corso operazioni immobiliari di una certa complessità, facendo capo a un frazionamento di un fondo, alla costituzione e alla modifica di quote di comproprietà e di servitù e alla cessione di 41 mq da un fondo ad un altro, che se fossero state realizzate avrebbero probabilmente permesso di pagare tutti i crediti insinuati. Il rogito di compravendita era tuttavia carente, sicché, respinti due ricorsi del notaio rogante, l’amministrazione speciale del fallimento aveva dovuto trovare una nuova soluzione, che tenesse comunque conto dello stato di fatto dei fondi, che, malgrado il rifiuto dell’iscrizione, non corrispondeva più a quanto riportato a registro fondiario (cfr. resoconto dell’amministrazione speciale allegato alla prima istanza).
3.1. La tariffa oraria esposta nella seconda nota d’onorario (fr. 200.--/ora) supera quanto ammesso dalla giurisprudenza cantonale per i liberi professionisti con titolo accademico, ossia importi compresi tra fr. 140.-- e fr. 170.--/ora (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.d ad art. 1, p. 45). Occorre quindi ridurre la rimunerazione oraria a quella massima ammessa da questa Camera.
3.2. Di conseguenza, per quanto riguarda le prestazioni fornite dall’avv. __________ (dall’apertura del fallimento al 9 marzo 1998), pari a 321,66 ore, l’onorario va determinato in fr. 54'682,20 (321,66 ore a fr. 170.-- /ora), con il rilievo che così si tiene adeguatamente conto delle ore di segretariato – per le quali non è d’altronde stata fornita alcuna distinta particolareggiata ai sensi dell’art. 84 RUF –, siccome la rimunerazione oraria ammessa (fr. 170.--/ora) risulta comunque superiore a quella esposta nella prima istanza (fr. 150.--/ora).
Per gli stessi motivi, le prestazioni fornite dall’avv. IS 1 dal 23 marzo 1998 al 12 dicembre 2000 vanno stabilite in fr. 9'350.-- (55 ore a fr. 170.--/ora).
3.3. Per quanto concerne le operazioni fornite dopo il 12 dicembre 2000, l’avv. IS 1 ha chiesto nella prima istanza che gli venisse riconosciuto un importo forfetario corrispondente a 100 ore “per i lavori per l’allestimento dello stato di riparto, le attività svolte dopo l’avvenuta alienazione dell’ultimo attivo della fallita, così come i rapporti intrattenuti con i creditori ed in particolare le autorità fiscali (ufficio esazione e condoni, TUI, Comune di Pura)”. Nella sua comunicazione 12 aprile 2005, l’istante ha tuttavia dichiarato che l’importo per spese ed onorari ancora necessario per le comunicazioni di rito ai creditori e per gli ultimi atti di chiusura del fallimento potevano essere quantificate in fr. 4'000.-- al massimo.
Occorre a questo proposito notare che al 12 dicembre 2000, tutti i fondi erano già stati realizzati e gli stati di ripartizione relativi ai fondi part. n° __________ e __________ __________ di __________ erano già stati depositati (cfr. verbale di udienza 17 maggio 2005). Come del resto evidenziato nello scritto 2 marzo 2005 di questa Camera, dalla documentazione fornita dall’istante e dal suo resoconto dell’agosto 2004 non risultano atti successivi al 12 dicembre 2000, se non il citato resoconto, gli stati di riparto provvisori riferiti ai fondi n° __________ e __________ __________ di __________, un’istanza di cancellazione di annotazione di fallimento e alcuni pagamenti, per i quali può essere riconosciuto un dispendio di 10 ore, ossia una rimunerazione di
fr. 1'700.--. Tenuto conto degli atti che rimangono da effettuare prima della chiusura del fallimento, che rivestono peraltro carattere essenzialmente amministrativo (deposito degli stati di ripartizione relativi ai fondi n° __________ e __________ __________ di __________, dello stato di riparto riferito agli attivi fallimentari non gravati da pegno e del conto finale [art. 263 LEF, 85 e 98 cpv. 1 RUF], notifica a ciascun creditore mediante lettera raccomandata dell’avviso di deposito e di un estratto riguardante il suo riparto [art. 263 cpv. 2 LEF e 87 RUF], versamento dei dividendi che non sono già stati anticipati [art. 264 LEF e 88 RUF], allestimento ed invio degli attestati di carenza di beni [art. 265 LEF] e inoltro al giudice del fallimento dell’istanza di chiusura del fallimento [art. 268 LEF e 92 RUF], con la relativa relazione – peraltro in concreto già quasi pronta, cfr. resoconto dell’agosto 2004), appare adeguata una rimunerazione omnicomprensiva di fr. 5'700.--, pari alla somma dell’importo di fr. 4'000.-- indicato dall’istante e dell’onorario ammesso per le prestazioni eseguite dopo il 12 dicembre 2000, con il rilievo che i creditori chirografari sono 15 e i creditori ipotecari 12 (3 per fondo), oltre alla somma di fr. 1'700.-- di cui già s’è detto. Viste le circostanze concrete del caso, tale importo va ripartito in ragione di 1/12 a carico sia del fondo n° __________ che del fondo n° __________ (siccome gli stati di riparto sono già stati depositati), di 1/6 a carico sia del fondo n° __________ che del fondo n° __________ e di 1/2 a carico degli attivi non gravati da pegno.
3.4. Gli onorari complessivi degli amministratori speciali vanno di conseguenza determinati in fr. 69'732,20 (fr. 64'032,20+5’700.--), pari al 2,86% del ricavo lordo complessivo (fr. 69'732,20 / fr. 2'440’000). Il rapporto costi/benefici appare così globalmente sostenibile.
3.5. L’importo complessivo degli onorari ammesso da questa Camera si rivela inferiore a quanto esposto negli stati di riparto (fr. 106'798.-- in tutto).
Visto che le ore esposte dal precedente amministratore speciale (fino al 9 marzo 1998) riguardano quasi esclusivamente la realizzazione dei fondi part. n° __________ e __________ __________, quanto esposto negli stati di riparto (fr. 11'308,60 + 45'566,55 = fr. 56'875,15), seppur leggermente inferiore a quanto risulta dal calcolo effettuato da questa Camera (fr. 54'682,20, cfr. cons. 3.2), può essere confermato in questa sede, tenuto conto degli onorari e delle spese che dovranno ancora essere esposti fino alla fine della liquidazione, di cui una parte è a carico dei titolari di pegni su questi due fondi (cfr. cons. 3.3).
Per quanto attiene alle prestazioni fornite dall’avv. IS 1 fino al 12 dicembre 2000, siccome si riferiscono solo alla realizzazione degli altri due fondi (n° __________ e __________) – nell’incarto gli atti relativi a tali fondi sono infatti tutti successivi alla sostituzione dell’amministratore speciale –, l’onorario stabilito da questa Camera, in assenza di una distinta separata per ogni fondo, dovrà essere ripartito tra i due fondi in proporzione del ricavo lordo di realizzazione, ossia fr. 5'651,10 (9'350*550’000/910’000) a carico del fondo n° __________ e fr. 3'698,90 (9’350*360’000/910'000) a carico del fondo n° __________. A questi importi va sommata la partecipazione agli onorari per le operazioni successive al 12 dicembre 2000, determinata in fr. 950.-- (5’700/6) per ogni fondo. I progetti di stati di riparto relativi a questi due fondi dovranno pertanto essere modificati nel senso che alla voce degli onorari dell’amministrazione speciale andranno indicati gli importi di fr. 6'601,10 (fr. 5'651,10 + 950) per il fondo n° __________ (invece di fr. 21'993,85) e di fr. 4'648,90 (fr. 3'698,90 + 950) per il fondo n° __________ (invece di fr. 27'929.--).
A carico degli attivi non gravati da pegno va messa la rimanenza degli onorari e delle spese relativi al periodo successivo al 12 dicembre 2000, ossia fr. 2’850.-- (5’700/2) (cfr. cons. 3.3 i.f.).
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss. e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 31 agosto 2004/14 giugno 2005 dell’amministra-zione speciale di PI 1, __________ è parzialmente accolta.
2. La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale di PI 1, per il periodo dal 10 marzo 1994 sino alla chiusura del fallimento è determinata come segue:
avv. __________ 321,66 ore a fr. 170.--/h: fr. 54'682,20
avv. IS 1
– 55 ore a fr. 170.--/h fino al 12 dicembre 2000 fr. 9'350.--
– 10 ore a fr. 170.--/h fino all’istanza fr. 1'700.--
– operazioni di chiusura fr. 4'000.--
Totale fr. 15'050.--
3. Gli stati di riparto relativi ai fondi part. n° __________ e __________ __________, nonché lo stato di riparto degli attivi non gravati da pegno, andranno allestiti in base alle considerazioni esposte al considerando 3.5.
4. Non si prelevano spese.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione a: - avv. IS 1, __________;
- avv. __________, Lugano.
Comunicazione all’PI 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario