Incarto n.
15.2004.166

Lugano

4 ottobre 2004 /PF/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sull’istanza 30 settembre 2004 dell’UEF di __________ tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

, __________

 

 

 

 

nell’eredità indivisa relitta dalla defunta

 

 

già in __________, composta di:

 

 

pignorata nelle diverse esecuzioni dell’UEF di __________ promosse da

 

                                          __________

                                          rappr da Esazione comunale ,

                                          __________, __________

                                          patr. dall’avv. __________

 

                                         rappr.da __________

preso atto delle domande di vendita presentate il 26 maggio, 31 maggio e 16 luglio

2004;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi in data 23 agosto 2004 in conformità della citazione del 9 agosto 2004;

 

rilevato che nel termine fissato in data 26 agosto 2004 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’UEF di __________ alcuna proposta da parte dei creditori;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

pronuncia:              1.    È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla ____________________ composta di __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni dell’UEF di __________, promosse dai creditori :

                                          __________); __________

                                          __________); __________                               

 

                                   2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   3.    Intimazione all'UEF di __________ e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario