Incarto n.
15.2004.173

Lugano

17 dicembre 2004

CJ/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 20 agosto 2004 di

 

 

RI 1 (D)

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro le modalità di notifica dell’avviso 4 agosto 2004 relativo al sequestro n° __________ decretato dal Pretore __________ nei confronti del debitore __________ __________, padre della ricorrente, su istanza di

 

 

PI 1 (D)

rappr. dall’ RA 1

 

 

viste le osservazioni 8 ottobre 2004 della PI 1 e 11 ottobre 2004 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                   1.   Con scritto 20 agosto 2004, poi tradotto in italiano il 18 settembre 2004, la ricorrente ha interposto opposizione (“Einspruch”) contro il sequestro 4 agosto 2004 di diversi fondi intestati a suo nome, chiedendo che fosse dichiarato nullo.

                                         La ricorrente allega che la persona alla quale è stato recapitato l’avviso di sequestro – tale __________ – non è persona presso la quale essa avrebbe eletto domicilio per procedure giudiziarie, precisando –almeno nella versione italiana- che l’intimazione sarebbe avvenuta anche al suo domicilio di Welschneudorf mediante invio giudiziario del 14 settembre 2004 (ma –per quanto risulta in questa sede- lo stesso invio concerneva il decreto di sequestro). La ricorrente considera nondimeno che la notifica non sia avvenuta in modo conforme. Essa censura poi anche il fatto che il decreto di sequestro non indichi i mezzi d’impugnazione e non sia tradotto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). Per tutti questi motivi ritiene che il sequestro sia nullo.

 

                                         Il 4 ottobre 2004, il Pretore __________ –trattando la procedura di opposizione al sequestro- ha trasmesso a questo Camera per “parziale” competenza lo scritto 20 agosto 2004 della ricorrente.

 

 

                                   2.   Lo scritto 20 agosto 2004 è indirizzato alla “Pretura __________”, è denominato “opposizione” (“Einspruch”), è diretto contro il decreto di sequestro e accenna solo vagamente e non esplicitamente all’operato dell’CO 1. Potrebbe pertanto essere considerato irricevibile quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF: lo è sicuramente per quanto riguarda le censure riferite direttamente al decreto di sequestro (mancata indicazione dei mezzi d’impugnazione, carente traduzione e notifica).

 

 

                                   3.   Non può invece essere esclusa la competenza di questa autorità di vigilanza relativamente alla questione della notifica dell’«avviso di sequestro».

                                         Sennonché, a prescindere dal fatto che la ricorrente non contesta esplicitamente che __________ __________ sia il suo rappresentante ai fini esecutivi, occorre comunque evidenziare come un’eventuale nullità dell’avviso non abbia alcun influsso sulla validità del sequestro. In effetti, il modulo RFF n° 4 sul quale l’CO 1 ha steso l’avviso di sequestro ha quale unico scopo di costringere gli altri comproprietari a versare all’ufficio di esecuzione la parte dei redditi dell’intero immobile di pertinenza della quota pignorata (cfr. art. 23a lett. c RFF); lo stesso vale per analogia in materia di sequestro (art. 275 LEF e DTF 83 III 108 ss.). Ci si può del resto chiedere se nel caso concreto fosse veramente necessaria la notifica del modulo RFF n° 4, siccome la ricorrente non è un’«altra» comproprietaria bensì la titolare della quota di comproprietà sequestrata, che ha già avuto conoscenza del provvedimento esecutivo tramite la notifica personale di un esemplare del decreto di sequestro. In ogni caso, il ricorso, in quanto tende all’annullamento del sequestro, è votato all’insuccesso.

 

 

                                   4.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 275 LEF; 23a RFF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 agosto 2004 di __________ RI 1, __________ (D), è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – __________ RI 1, __________, in via rogatoriale;

                                                                   – __________ __________ RA 1, __________

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario