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Incarto n. |
Lugano FP/sc/dp
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Piccirilli |
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’
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CO 1
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nell’esecuzione n. __________ promosso nei confronti della ricorrente da
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PI 1
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Viste le osservazioni 13 ottobre 2004 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la PI 1 procede nei confronti della RI 1 per l’incasso del proprio credito;
che il 28 settembre 2004 veniva notificato alla presidente del consiglio di amministrazione dell’escussa l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla creditrice;
che con ricorso 4 ottobre 2004 la RI 1 si aggrava contro la notifica dell’avviso di pignoramento, sostenendo che la stessa sarebbe nulla essendo avvenuta all’indirizzo sbagliato;
che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;
che per l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima;
che, secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo, ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );
che tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a causa di un’errata o ritardata notifica il debitore non ha potuto presenziare al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);
che nel caso di specie la ricorrente si duole del fatto che l’avviso di pignoramento è stato inviato a __________, dove la società escussa non ha alcun recapito e neppure risulta domiciliata la presidente del consiglio di amministrazione;
che tuttavia a prescindere dal luogo in cui è stato notificato l’avviso di pignoramento, lo stesso risulta essere pervenuto all’escussa, prova ne è il presente gravame;
che di conseguenza la ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 22 ottobre 2004, almeno il 4 ottobre 2004 e quindi ben prima del termine previsto dall’art. 90 LEF;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 4 ottobre 2004 di RI 1, , è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI 1,;
– RA 1,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario