Incarto n.
15.2004.176

Lugano

3 novembre 2004

FP/sc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO 1

 

nell’esecuzione n. __________ promosso nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1

rappr. da: RA 1

 

 

Viste le osservazioni 13 ottobre 2004 dell’CO 1

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che la PI 1 procede nei confronti della RI 1 per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che il 28 settembre 2004 veniva notificato alla presidente del consiglio di amministrazione dell’escussa l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla creditrice;

 

                                         che con ricorso 4 ottobre 2004 la RI 1 si aggrava contro la notifica dell’avviso di pignoramento, sostenendo che la stessa sarebbe nulla essendo avvenuta all’indirizzo sbagliato;

 

                                         che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

 

                                         che per l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima;

 

                                         che, secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo, ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );

 

                                         che tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a causa di un’errata o ritardata notifica il debitore  non ha potuto presenziare al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);

 

                                         che nel caso di specie la ricorrente si duole del fatto che l’avviso di pignoramento è stato inviato a __________, dove la società escussa non ha alcun recapito e neppure risulta domiciliata la presidente del consiglio di amministrazione;

 

                                         che tuttavia a prescindere dal luogo in cui è stato notificato l’avviso di pignoramento, lo stesso risulta essere pervenuto all’escussa, prova ne è il presente gravame;

 

                                         che di conseguenza la ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 22 ottobre 2004, almeno il 4 ottobre 2004 e quindi ben prima del termine previsto dall’art. 90 LEF;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 4 ottobre 2004 di RI 1, , è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                   4.   Intimazione a:  – RI 1,;

                                                                   – RA 1,

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario