Incarto n.
15.2004.177

Lugano

25 novembre 2004

CJ/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione 6 ottobre 2004 emessa nelle esecuzioni in via di pignoramento n° __________ e __________ promosse da

 

 

PI 2

rappr. da: RA 2

 

contro il marito della ricorrente

 

 

PI 1

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                   1.   In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è (manifestamente) infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Lo stesso vale se il ricorso è evidentemente irricevibile per un motivo formale o perché privo di oggetto (CEF 18 ottobre 2004 [15.04.113], cons. 1). Nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Pertanto, il ricorso in esame non è stato notificato alla controparte.

 

 

2.La ricorrente, moglie dell’escusso, chiede la sospensione delle esecuzioni oggetto del ricorso. Essa sostiene che la banca creditrice non sarebbe legittimata, nell’ambito delle esecuzioni in esame (ordinarie e non cambiarie come da essa erroneamente indicato), ad ottenere la vendita forzata del fondo part. n° __________ RFD di __________, sul quale sorge l’abitazione coniugale, poiché tale fondo è oggetto di parallela esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________), promossa dalla stessa creditrice, sempre contro il marito, in cui vi sarebbero concrete possibilità che le cartelle ipotecarie sui cui la banca fonda il proprio diritto debbano essere restituite all’escusso in virtù della decisione 5 aprile 2004 del Pretore __________, __________, di reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, attualmente al vaglio di questa Camera (inc. 14.2004.46).

 

                               2.1.   Legittimata a ricorrere ex art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrecht–liche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

                                         Nel caso concreto, la ricorrente non è parte al procedimento esecutivo e il suo solo interesse consiste nel fatto che su uno dei fondi oggetto delle esecuzioni in esame sorge l’abitazione coniugale. Orbene, è appena il caso di ricordare che nell'esecuzione ordinaria non è stata riconosciuta al coniuge dell'escusso la facoltà – fondata sull’art. 169 CC – di eccepire il fatto che i diritti inerenti all'abitazione familiare sono stati limitati senza il suo esplicito consenso, principio stabilito da questa Camera in due sentenze note alla ricorrente (CEF 30 ottobre 2002 [15.02.112]; 12 agosto 2004 [15.04.85]). Non sorretto da un interesse degno di protezione, il ricorso si rivela irricevibile.

                               2.2.   In ogni caso – a titolo abbondanziale –, l’argomentazione ricorsuale non convince. L’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ e le esecuzioni in via di pignoramento in esame sono indipendenti e hanno un loro destino proprio. Il fatto che la prima esecuzione possa non giungere a termine non ha influsso alcuno sulle altre due esecuzioni. La ricorrente non cita peraltro alcuna norma legale a favore della propria tesi. L’eventuale nullità della cessione delle cartelle ipotecarie prodotte nell’esecuzione n. __________ per mancato consenso della moglie dell’escusso (e qui ricorrente) ai sensi dell’art. 169 CC avrebbe effetti solo sul pegno e non sul credito fatto valere dalla banca. Orbene, i titoli su cui si fondano le esecuzioni in esame non sono le cartelle bensì vaglia cambiari avallati dall’escusso. Che poi la società a favore della quale è stato dato l’avallo sia fallita è nella presente procedura ininfluente: anzi la ragione di essere dell’avallo è proprio quella di poter essere escusso in caso d’insolvibilità del debitore cambiario principale.

 

 

                                   3.   Il ricorso è pertanto irricevibile.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 153 LEF; 169 CC; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 12 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – __________ __________ RA 1, __________

                                                                   – RA 2, __________

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario