Incarto n.
15.2004.185

Lugano

6 dicembre 2004

FP/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO 1

 

Nell’ambito del fallimento della

 

 

 

 

PI 2

 

procedura concernente anche

 

avv.,

PI 3

rappr. da: RA 1

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 25 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

 

viste le osservazioni:

15 novembre 2004 della PI 3;

22 novembre 2004 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nell'ambito del fallimento della PI 2 il dott. RI 1 e l’avv. hanno inoltrato, in data 20 luglio 2004, all’CO 1 un’offerta di fr. 5'000.-- per l’acquisto in blocco dell’inventario della fallita;

                                        

                                         che con lettera circolare 26 luglio 2004 l’CO 1 ha quindi invitato i creditori a formulare ulteriori offerte entro il 9 agosto 2004;

 

                                         che in data 9 agosto 2004 la società PI 3 formulava un’offerta di fr. 6'000.-- per l’acquisto dell’inventario;

 

                                         che l’CO 1 informava i creditori con lettera circolare 26 agosto 2004 dell’esistenza di tali offerte, comunicando inoltre che l’11 ottobre 2004 sarebbe stata indetta una licitazione privata tra le parti interessate;

 

                                         che i beni sono stati aggiudicati, nel corso di tale licitazione privata, alla società PI 3 per l’importo di fr. 6'000.--;

 

                                         che con ricorso 20 ottobre 2004 il dott. RI 1 insorge contro tale aggiudicazione, sostenendo di non essere stato a conoscenza della data della licitazione privata e di non aver ricevuto alcuna delle circolari inviate dall’CO 1 ai creditori;

 

                                         che egli asserisce inoltre che l’offerta per l’acquisto dell’inventario della fallita era stata formulata a titolo personale e che l’avv. non era abilitato a rappresentarlo;

 

                                         che egli postula quindi l’annullamento della licitazione privata;

 

                                         delle osservazioni della PI 3 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

 

                                         che per l’art. 255a cpv.1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare;

 

                                         che tale metodo di consultazione dei creditori risulta essere la norma nell’ambito della liquidazione fallimentare in procedura sommaria, come nel caso di specie (cfr. art. 231 cpv.3 n. 3 LEF; Urs Lustenberger, Balser Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ada rt. 231);

 

                                         che di conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente consultando i creditori per mezzo di circolare in merito alle modalità di vendita dell’inventario della fallita;

 

                                         che i beni appartenenti alla massa sono realizzati  per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (cfr. art. 256 cpv.1 LEF);

 

                                         che in concreto i creditori hanno accettato la proposta di realizzazione a trattative private dei beni della fallita, formulata dall’CO 1 con circolare 26 luglio 2004 quindi alla fattispecie non tornano applicabili, come erroneamente asserito dal ricorrente,  né l’art. 257 LEF, né la circolare n. 7/1996 della CEF, non trattandosi di vendita ai pubblici incanti;

 

                                         che le circolari 26 luglio e 26 agosto 2004 risultano essere state inviate all’avv. il quale ha formulato l’offerta d’acquisto dell’inventario unitamente al ricorrente;

 

                                         che tale offerta è stata allestita con la carta da lettere dello studio legale del quale l’avv. è consulente, ed è stata firmata da entrambi gli offerenti;

 

                                         che il ricorrente e l’avv. hanno quindi agito congiuntamente come si evince dal testo dell’offerta (“… i sottoscritti offrono l’importo di franchi cinquemila per l’acquisto dell’inventario del fallimento della società.”);

 

                                         che l’unico recapito fornito dal ricorrente all’CO 1 è quello dello studio legale dell’avv.

 

                                         che quindi l’CO 1 ha inviato le comunicazioni concernenti la vendita dell’inventario della fallita all’indirizzo fornito dagli offerenti in comune, avv. e dott. RI 1;

 

                                         che di conseguenza l’organo di esecuzione forzata ha agito correttamente, né il ricorrente pretende di aver in qualche modo indicato all’ufficio un proprio recapito personale o professionale diverso dallo __________;

                                     

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 231, 255a, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 20 ottobre 2004 del dott. RI 1, , è respinto

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  -  dott. RI 1,;

                                                                   -  avv.

                                                                   -  avv. RA 1,.

                                                                             

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario