Incarto n.
15.2004.187

Lugano

19 novembre 2004

PF/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da RA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO 1

 

procedura concernente anche

 

 

PI 1

PI 2

rappr. da RA 2

PI 3

PI 4

PI 5

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2004 con la quale al ricorso veniva accordato effetto sospensivo

 

viste le osservazioni:

5 novembre 2004 di e PI 1;

15 novembre 2004 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che il 5 agosto 2004 nell’ambito della realizzazione immobiliare nelle esecuzioni in via di pignoramento promosse nei confronti di PI 1, veniva venduto a pubblico incanto il fondo part. __________ RFD di __________;

 

                                         che l’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 301'000.-- a RI 1;

 

                                         che al momento della delibera RI 1 versava fr. 50'000.-- quale acconto sul prezzo di aggiudicazione,

 

                                         che, conformemente alla condizioni d’incanto, la rimanenza del prezzo di aggiudicazione doveva essere versata entro 30 giorni dalla data dell’incanto, vale a dire entro il 5 settembre 2004;

 

                                         che con bonifico bancario 10 settembre 2004, giunto all’CO 1 il 16 settembre 2004, RI 1 procedeva al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione;

 

                                         che a seguito del ritardo nel pagamento del saldo del prezzo di delibera, l’CO 1 con decisione 13 ottobre 2004, in applicazione degli art. 143 LEF e 63 RFF e su richiesta della creditrice ipotecaria PI 1, annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________;

 

                                         che con ricorso 21 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale decisone postulandone l’annullamento, in quanto la creditrice ipotecaria con la sua richiesta di annullamento dell’asta avrebbe violato il principio della buona fede;

 

                                         che delle osservazioni di ed PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

 

                                         che in base all’art. 143 cpv.1 LEF se il pagamento non avviene nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio di esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto;

 

                                         che, in conformità con questa norma, l’art. 63 cpv. 1 RFF prevede che ove l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto;

 

                                         che, malgrado il chiaro testo di queste disposizioni, il Tribunale federale ha deciso recentemente che contraddirebbe il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF il fatto di restituire il pagamento tardivo, ma effettivamente eseguito, della rimanenza del prezzo e di procedere a un nuovo incanto (cfr. DTF 128 III 468);

 

                                         che infatti, viene considerato scopo delle citate norme, la semplicità della liquidazione e la rapida recitazione del creditore (DTF cit., 469);

 

                                         che nel caso di specie il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione pari a fr. 251'000.--, seppure in ritardo, è effettivamente giunto all’CO 1;

 

                                         che di conseguenza, la decisione impugnata che implicherebbe la restituzione dell’importo pagato al ricorrenteCO 1;

 

                                         che s’impone quindi l’annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale l’CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 143 LEF; 63 RFF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 21 ottobre 2004 di RI 1, , è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza è annullata la decisione 13 ottobre 2004 con la quale CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1                                        2.                                      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

4.Intimazione a:

 avv. RA 1, avv. RA 2,

 PI 3,;

 PI 4,

 PI 5,

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario