Incarto n.
15.2004.194

Lugano

19 novembre 2004

PF/sc/fb

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 28 ottobre 2004 di

 

 

RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO 1 

 

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

 PI 1    

 PI 2    

tutti rappr. da: RA 1 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 2 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo

 

viste le osservazioni:

4 novembre 2004 di  PI 1 e  PI 2;

16 novembre 2004 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

ritenuto

 

 

in fatto:                           A.   Nell’ambito dell’esecuzione n____________________ il 21 ottobre 2004 l’CO 1 ha emesso, su richiesta __________i  PI 1 e  PI 2, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'223.50 oltre accessori.

                                                 L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 22 ottobre 2004.

 

B.      Con tempestivo atto 28 ottobre 2004 RI 1 ha interposto ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento. La ricorrente sostiene che l’importo posto in esecuzione sarebbe dovuto essere versato, secondo accordi presi con i creditori, entro la fine di ottobre 2004. La ricorrente sostiene inoltre di aver versato fr. 1'332.--  a favore dei coniugi PI 1.

 

                                          C.   Delle osservazioni dei coniugi PI 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

Considerato

 

in diritto:                         1.    Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                                 –   l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                                 –   l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                                 –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                                 –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

                                                 –   l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

 

                                          2.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                     3.    La debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta estinzione del debito nei confronti dei coniugi PI 1 mediante pagamento dell’importo di fr. 1'332.--. Tali argomentazioni potranno se del caso essere fatte valere giusta l’art. 172 LEF davanti al giudice del fallimento.  Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

 

                                          4.    Il ricorso 28 ottobre 2004 di RI 1 va pertanto respinto.

                                                 Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 28 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.

 

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                          4.    Intimazione:

                                                 - RI 1,

                                                 - RA 1,

                                                 Comunicazione all'CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario