Incarto n.
15.2004.195

Lugano

17 gennaio 2005

CJ/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 18 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento della pretesa in restituzione di azioni fatta valere contro la ricorrente dal marito

 

 

__________ PI 3, __________

 

nell’ambito delle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro quest’ultimo da

 

 

1. PI 1

2. PI 2

entrambi patrocinati dall’ PA 2

 

rispettivamente, per la seconda esecuzione citata, da

 

3. PI 4

 

 

viste le osservazioni 2 novembre 2004 dell’avv. PA 2 e dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                   1.   Con decisione 24 agosto 2004 (CEF 15.04.79), questa Camera ha fatto ordine all’CO 1 di procedere al pignoramento della pretesa di CO 2 nei confronti della moglie TE 0 alla restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ (già __________). L’Ufficio ha dato seguito all’ordine il 3 settembre 2004 e ha spedito alle parti il relativo verbale di completamento di pignoramento l’8 settembre 2004.

 

                                   2.   Con ricorso 18 ottobre 2004, __________ RI 1 afferma di essersi opposta al pignoramento mediante scritto 13 settembre 2004, che tuttavia non figura agli atti. Siccome essa chiede l’avvio di una procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 ss. LEF – sostenendo di essere proprietaria delle azioni datele dal suo marito (e escusso) e contestando pertanto l’esistenza di qualsiasi diritto alla restituzione –, il ricorso è comunque da ritenere tempestivo, in quanto i terzi, sotto riserva dell’abuso di diritto, possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita (art. 106 cpv. 2 LEF).

 

                                   3.   Nel merito, la domanda ricorsuale è infondata. Infatti, oggetto del pignoramento non sono le azioni di cui la ricorrente si pretende proprietaria bensì il diritto del marito alla loro restituzione. Certo, la ricorrente contesta anche l’esistenza di un simile diritto. Tuttavia, come rettamente rilevato dai resistenti, la questione a sapere se la pretesa pignorata esista o no non va decisa in una procedura di rivendicazione ai sensi dell’art. 106 LEF, ma la pretesa deve essere realizzata quale credito contestato, vuoi mediante vendita agli incanti, vuoi mediante assegnazione giusta l’art. 131 LEF, mentre la lite va poi decisa dal giudice civile nella causa promossa dall’aggiudicatario contro il terzo debitore (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 24; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 94 ad art. 106; A. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 106).

                                         Si rivela pertanto erronea la considerazione – peraltro abbondanziale e comunque solo espressa nei motivi della decisione (cfr. Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1309; Olgiati, Le norme generali per il procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 357) – che questa Camera ha espresso al cons. 3 della predetta sentenza 24 agosto 2004 (CEF 15.04.79), ovvero che la questione della proprietà delle azioni sarebbe dovuta essere risolta nell’ambito della procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 ss. LEF. La dottrina citata (Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 131) si riferisce in effetti al pignoramento di oggetti mobili (precisando che è escluso il pignoramento delle pretese reali alla restituzione degli stessi) e non al pignoramento di diritti alla restituzione di un oggetto fondati sul diritto delle obbligazioni.

 

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 106 ss. e 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 18 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – avv. __________ PA 1, __________;

                                                                   – avv. __________ PA 2, __________;

                                                                   – PI 4, __________

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario