Incarto n.
15.2004.196

Lugano

22 novembre 2004

PF/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di

 

 

 RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

CO 1 

 

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1    

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

 

Viste le osservazioni:

16 novembre 2004 di PI 1;

17 novembre 2004 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che PI 1 procede nei confronti di  RI 1 per l’incasso del proprio credito;

                                         che al precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11 ottobre 2004;

 

                                         che in data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti dell’escussa;

 

                                         che tale domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004;

 

                                         che con ricorso 4 novembre 2004  RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF;

 

                                         che delle osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

 

                                         che per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;

 

                                         che se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv. 1 LEF);

 

                                         che secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine massimo,  non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79);

 

                                         che il precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il 20 ottobre 2004;

 

                                         che di conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 154 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 4 novembre 2004 di  RI 1,  è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  –  RI 1,

                                                                   – PI 1,                                                              

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario