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Incarto n. |
Lugano PF/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Piccirilli |
statuendo sul ricorso 11 novembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’
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CO 1
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nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 1 PI 2 PI 3
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richiamata l’ordinanza presidenziale 15 novembre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
23 novembre 2004 delPI 1 e della PI 2;
26 novembre 2004 del PI 3;
6 dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che lo PI 1 e la PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti;
che in data 13 ottobre 2004 veniva realizzata, su richiesta dei creditori, una cartella ipotecaria al portatore di fr. 450'000.--, gravante in primo rango la part. __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1;
che con ricorso 11 novembre 2004 RI 1 si è aggravato contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, postulandone l’annullamento;
che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nè le condizioni d’incanto, nè l’elenco oneri e di conseguenza non avrebbe potuto far valere i propri diritti nell’ambito della procedura esecutiva che lo concerne;
che inoltre egli sostiene che l’aggiudicazione della cartella ipotecaria sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 126 LEF;
che nelle proprie osservazioni sia lo PI 1 e la PI 2, nonché l’CO 1, sostengono la tardività del gravame;
che dall’esame degli atti si evince che l’avviso d’incanto della cartella ipotecaria è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 29 settembre 2004 (cfr. doc. E, prodotto dal ricorrente);
che dall’incarto esecutivo risulta inoltre la notifica al debitore dell’avviso d’incanto già in data 25 settembre 2004;
che di conseguenza il ricorso 11 novembre 2004 contro la realizzazione della cartella ipotecaria in oggetto, si rivela manifestamente tardivo;
che abbondanzialmente va rilevato che le norme invocate dal ricorrente sarebbero semmai applicabili alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare e non a quella di realizzazione del pegno manuale, oggetto della presente vertenza;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 11 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - avvRA 2,;
- avv PA 1,;
-RA 1,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario