Incarto n.
15.2004.1

Lugano

19 febbraio 2004

B/fp/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Giani

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 29 dicembre 2003 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 dicembre 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

 

__________

 

viste le osservazioni 28 gennaio 2004 dell'UEF di __________;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

In fatto:                           A.   Con PE n. __________ del 24 settembre 2003 dell'UEF di __________ la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di un suo credito. Rigettata l'opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 16 dicembre 2003 l'UEF di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escussa il 27 dicembre 2003.

                                          B.   Contro siffatto provvedimento si è aggravata la __________ chiedendo l'annullamento della comminatoria di fallimento. La ricorrente sostiene che il suo rappresentante legale ha inoltrato delle cause penali al Ministero Pubblico, anche per salvaguardare gli interessi di tutti i suoi creditori.

 

 

                                          C.   Con le sue osservazioni l'UEF di __________ ha rilevato che l'opposizione interposta al PE n. __________ è stata rigettata con sentenza dichiarata esecutiva il 5 dicembre 2003.

 

 

Considerato

 

In diritto:                         1.    Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

 

                                                 -    l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

                                                 -    l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

                                                 -    è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                                 -    la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

 

                                                 -    l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

 

 

                                          2.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                          3.    La ricorrente allega una motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale (cfr. narrativa fattuale sub B) e che non può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza.

                                                 La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 29 dicembre 2003 della __________ va di conseguenza respinto.

 

 

                                          4.    Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamato l'art. 39 LEF

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 29 dicembre 2003 della __________, è respinto.

 

 

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          4.    Intimazione a:

                                                 - __________;

                                                 - __________;

                                                 - UEF di __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                   La segretaria