Incarto n.
15.2004.203

Lugano

2 febbraio 2005

CJ/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 19 novembre 2004 di

 

 

RI 1 Curio

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo 8 giugno 2004, dell’avviso di pignoramento 8 ottobre 2004 e della diffida 8 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1

 

viste le osservazioni 10 dicembre 2004 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                   1.   Il ricorrente allega di essere domiciliato nel Canton Vallese e non nel Ticino, dove sarebbe residente saltuario presso l’abitazione di un’amica, ragione per cui non avrebbe potuto interporre opposizione al precetto esecutivo. A sua detta, la procedura sarebbe già in corso nel Canton Vallese e la creditrice sarebbe già stata tacitata.

                                   2.   La censura diretta contro l’emissione del precetto esecutivo è tardiva, siccome esso è stato notificato il 13 luglio 2004 mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC n. 56/2004), modo di notifica che non viene criticato dal ricorrente.

                                         Invece la censura diretta contro l’avviso di pignoramento va esaminata indipendentemente dalla sua tempestività, poiché la prosecuzione dell’esecuzione a un foro erroneo – contrariamente all’emissione del precetto esecutivo – è motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]).

 

 

                                   3.   Nel merito, risulta dall’istruttoria eseguita da questa Camera che il ricorrente è iscritto presso il Controllo abitanti del Comune di C__________ (VS) (cfr. “attestation de domicile” 22 settembre 2004 rilasciata dal Comune di C__________, allegata alla risposta della Cancelleria del Comune di __________ allo scritto 20 gennaio 2005 di questa Camera).

                                         Tuttavia egli risiede a __________ e lavora presso la ditta P__________ di __________ con un grado di occupazione del 100% dal 6 giugno 2002 (cfr. risposta del Comune di __________ e scritto 24 gennaio 2005 di P__________); la sua corrispondenza viene inviata alla casella postale n. __________ di __________, e viene ritirata (ad ogni modo è stato il caso della diffida 8 novembre 2004 dell’CO 1, tant’è che il ricorrente è stato presente al pignoramento del 16 novembre 2004, sebbene abbia rifiutato di firmare il verbale).

                                         All’Ufficio esecuzione di __________, della cui giurisdizione fa parte __________, il ricorrente risulta partito per il Ticino dal mese di aprile 2001, motivo per il quale quell’Ufficio, il 14 maggio 2001, ha ritornato le domande di esecuzione inoltrate dalla __________ e dallo __________ (cfr. estratto del registro dei debitori dell’Ufficio di __________ del 26 gennaio 2005).

                                         Le indicazioni che precedono confermano peraltro, in sostanza, quanto esposto dall’Ufficio esecuzione di __________ nelle osservazioni formulate in una precedente procedura ricorsuale che opponeva le stesse parti (cfr. CEF 27 febbraio 2004 [15.03.138], cons. C).

 

 

                                   4.   Siccome l’escusso risiede a __________, lavora ad __________ e non fa spesso ritorno nel Vallese (cfr. le dichiarazioni del padre raccolte dall’Ufficio esecuzione di __________), ben si può considerare che egli abbia il centro dei propri interessi nel Distretto di __________ e pertanto vi abbia il domicilio ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF. Non sussiste d’altronde il rischio che egli venga escusso in due luoghi diversi, poiché l’Ufficio esecuzione di __________ considera che il foro esecutivo generale si trova in Ticino. Comunque, a scanso di equivoci, la presente sentenza viene trasmessa anche a quell’ufficio.

 

 

                                   5.   Il ricorso va pertanto respinto

                                         Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 19 novembre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                   4.   Intimazione a:  – __________ RI 1, CP 225 Agno;

                                                                   – __________ PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1 e all’Office des poursuites de __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario