Incarto n.
15.2004.206

Lugano

15 dicembre 2004 FP/sc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 di

 

 

RI 1 (I)

patrocinato dall’ PA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO 1

 

nelle diverse esecuzioni presentate dai seguenti creditori

 

 

PI 1

rappr. da RA 1

PI 2

rappr. dallo RA 2

PI 3

PI 4

PI 5

PI 6

PI 7

PI 8

PI 9

 

nei confronti di

 

PI 10

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 30 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo parziale;

 

viste le osservazioni:

7 dicembre 2004 dell’avv. PI 2;

9 dicembre 2004 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                          che diversi creditori, tra cui anche il dott. RI 1, procedono nei confronti dell’avv. PI 10 per l’incasso dei propri crediti;

 

                                          che il 17 novembre  2004 l’CO 1 notificava alle parti il verbale di pignoramento nel gruppo n. __________, comprendente anche l’esecuzione promossa dal dott. RI 1 nei confronti dell’avv. PI 10;

 

                                          che con ricorso 29 novembre 2004 il dott. RI 1  si aggrava contro tale atto postulandone la modifica;

 

                                          che il ricorrente sostiene che l’CO 1 nell’esecuzione del pignoramento abbia omesso di effettuare i necessari accertamenti atti a stabilire l’esistenza di altri beni o redditi pignorabili;

 

                                          che delle osservazioni dell’avv. PI 10, nonché di quelle dell’CO 1, si dirà, se necessario, in seguito;

 

                                          che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13);

 

                                          che per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio;

 

                                          che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio: in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento;

 

                                          che nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che l’CO 1 ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare beni o redditi pignorabili dell’escusso;

 

                                          che in particolare esso ha allestito il verbale di pignoramento unicamente sulla base delle dichiarazioni dell’escusso senza il supporto di alcun documento giustificativo;

 

                                          che per quanto riguarda in particolare i redditi percepiti dall’escusso e dalla moglie, l’CO 1 ha omesso di accertarne l’entità e la natura (cfr. verbale di interrogatorio 30 settembre 2004);

 

                                          che l’incarto viene quindi retrocesso all’CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare l’esistenza di altri beni o redditi pignorabili a carico dell’avv. PI 2, oltre a quelli già indicati nel verbale di pignoramento 17 novembre 2004;

 

                                          che il ricorso va pertanto accolto; 

 

                                          che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 92, 93, 95 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                1.  Il ricorso 29 novembre 2004 del dott. RI 1, Solbiate, è accolto.

 

                                1.1.   Gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinare l’esistenza di altri beni o redditi pignorabili a carico dell’avv. PI 10 oltre a quelli già indicati nel verbale di pignoramento 17 novembre 2004 gruppo __________, comprovati come ai considerandi.

 

 

                                     2.  Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                     3.  Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                    

                                     4.  Intimazione a:              

                                          - avv. PA 1,;

                                          - avv. PI 10,;

                                          RA 1,;

                                          RA 2,PI 3;

                                          PI 4,;

                                          PI 5,

                                          PI 6,PI 7,

                                          PI 8,;

                                          PI 9,.

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario