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Incarto n. |
Lugano /FP/sc/kc
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Piccirilli |
statuendo sul ricorso 13/27 novembre 2004 di
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RI 1 Massagno
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contro |
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l’operato dell’
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CO 1
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nell’esecuzione n. 1044542 promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1 (rappr. da: RA 1);
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viste le osservazioni 14 dicembre 2004 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ AO 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 81'000.-- oltre accessori;
che l’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo notificatole il 9 giugno 2004;
che con istanza 23 giugno 2004 AO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione alla Pretura del Distretto __________;
che con sentenza 15 settembre 2004 __________ ha accolto l’istanza e ha di conseguenza rigettato l’opposizione in via provvisoria;
che in data 12 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. __________
che l’11 novembre 2004 l’CO 1ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento;
che con ricorso 13/27 novembre 2004 Madeleine RI 1 si aggrava contro tale atto sostenendo che il suo rappresentante non ha potuto presenziare all’udienza di rigetto dell’opposizione essendo malato;
che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che per l’art. 89 cpv. 1 LEF se il debitore è soggetto alla procedura di pignoramento, l’ufficio di esecuzione, una volta ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare;
che nel caso in esame l’CO 1 ha dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base della sentenza 15 settembre 2004 del ____________ __________, con la quale è stata rigettata l’opposizione al PE n. __________;
che tale decisione è regolarmente cresciuta in giudicato, come certificato dalla __________, __________, in data 5 ottobre 2004;
che le censure sollevate dalla ricorrente sono già state oggetto di un’istanza di restituzione del termine, sfociata nella sentenza 13 dicembre 2004 (inc. 14 2004.113) con la quale la richiesta di fissare una nuova data per tenere l’udienza di contraddittorio è stata dichiarata irricevibile;
che l’CO 1 ha quindi agito correttamente inviando alla ricorrente l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 89 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 13/27 novembre 2004 di RI 1, Massagno, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
–RI 1
– avv. RA 1.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario