Incarto n.
15.2004.213

Lugano

25 maggio 2005
PF/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 20 dicembre 2004 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO 1

 

 

 

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’

 

 

 

PI 1

 

 

 

Viste le osservazioni:

13 gennaio 2005 dell’avv. PI 1 e

14 gennaio 2005 dell’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

 

 

                                         che RI 1 procede nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di un credito a titolo di risarcimento danni;

 

                                         che in data 16 marzo 2004 RI 1 faceva spiccare dall’CO 1 il precetto esecutivo n. __________ nei confronti del debitore;

 

                                         che tale precetto veniva notificato alla segretaria dell’escusso in data 29 marzo 2004, come risulta da tutti gli atti versati all’incarto, prevalentemente in fotocopia;

 

                                         che lo stesso giorno l’avv. PI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo, consegnadone l’esemplare a lui destinato direttamente all’ufficio, ovvero nelle mani del funzionario __________ (teste __________), recante la dicitura “si fa OPPOSIZIONE”, la data “__________, 29.3.04” e la firma dell’escusso (doc. E), documento che lo stesso teste ha riconosciuto come fotocopia dell’originale (teste __________);

 

                                         che il 1° dicembre 2004 la creditrice inoltrava domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base della copia del precetto esecutivo (esemplare per il creditore) notificatole dall’CO 1 in data 26 aprile 2004 e sulla quale non figura alcuna opposizione da parte del debitore (doc. C);

 

                                         che con scritto 3 dicembre 2004 l’CO 1 comunicava a RI 1 di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento, avendo l’avv. PI 1 interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n__________, la cui copia -destinata al debitore- le era stata spedita mediante invio raccomandato già il 29 marzo 2004;

 

                                         che l’CO 1 comunicava altresì alla creditrice che “il duplo” del precetto esecutivo speditole erroneamente il 26 aprile 2004 sarebbe da considerare non valido;

 

                                         che con ricorso 20 dicembre 2004 RI 1 si aggrava contro il rifiuto da parte dell’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________, sostenendo che la copia del precetto esecutivo dove figura l’opposizione interposta dal debitore sarebbe frutto di una manomissione;

 

                                         che pertanto la ricorrente postula l’annullamento della decisione 3 dicembre 2004 dell’CO 1, ritenendo valida unicamente la copia del precetto esecutivo n. __________ sulla quale non figura l’opposizione del debitore;

 

                                         che delle osservazioni dell’avv. PI 1 e di quelle dell’CO 1, si dirà, se necessario, nel seguito;

 

                                         che dalle menzionate risultanze istruttorie si evince che l’avv. PI 1 ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n. __________, ossia in data 29 marzo 2004, come risulta anche dalla stampa degli eventi dell’esecuzione in oggetto prodotta dall’CO 1 in data 25 gennaio 2005;

 

                                         che, al di là di determinate questioni rimaste non chiarite (così il contenuto dell’invio raccomandato 29 marzo 2004 dell’ufficio alla ricorrente e la mancata registrazione dell’opposizione sull’esemplare del precetto destinato alla creditrice), l’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo il debitore interposto opposizione al precetto esecutivo e ciò nei termini di legge;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto, non avendo in particolare la ricorrente potuto provare le pretese manomissioni di documenti da lei affermate;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 70, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 20 dicembre 2004 di RI 1, è respinto.

                                      

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  –RI 1,;

                                                                   – avv. PI 1,

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario