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Incarto n. |
Lugano 25 maggio
2005
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Piccirilli |
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’
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CO 1
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nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’
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PI 1
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Viste le osservazioni:
13 gennaio 2005 dell’avv. PI 1 e
14 gennaio 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
che RI 1 procede nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di un credito a titolo di risarcimento danni;
che in data 16 marzo 2004 RI 1 faceva spiccare dall’CO 1 il precetto esecutivo n. __________ nei confronti del debitore;
che tale precetto veniva notificato alla segretaria dell’escusso in data 29 marzo 2004, come risulta da tutti gli atti versati all’incarto, prevalentemente in fotocopia;
che lo stesso giorno l’avv. PI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo, consegnadone l’esemplare a lui destinato direttamente all’ufficio, ovvero nelle mani del funzionario __________ (teste __________), recante la dicitura “si fa OPPOSIZIONE”, la data “__________, 29.3.04” e la firma dell’escusso (doc. E), documento che lo stesso teste ha riconosciuto come fotocopia dell’originale (teste __________);
che il 1° dicembre 2004 la creditrice inoltrava domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla base della copia del precetto esecutivo (esemplare per il creditore) notificatole dall’CO 1 in data 26 aprile 2004 e sulla quale non figura alcuna opposizione da parte del debitore (doc. C);
che con scritto 3 dicembre 2004 l’CO 1 comunicava a RI 1 di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento, avendo l’avv. PI 1 interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n__________, la cui copia -destinata al debitore- le era stata spedita mediante invio raccomandato già il 29 marzo 2004;
che l’CO 1 comunicava altresì alla creditrice che “il duplo” del precetto esecutivo speditole erroneamente il 26 aprile 2004 sarebbe da considerare non valido;
che con ricorso 20 dicembre 2004 RI 1 si aggrava contro il rifiuto da parte dell’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________, sostenendo che la copia del precetto esecutivo dove figura l’opposizione interposta dal debitore sarebbe frutto di una manomissione;
che pertanto la ricorrente postula l’annullamento della decisione 3 dicembre 2004 dell’CO 1, ritenendo valida unicamente la copia del precetto esecutivo n. __________ sulla quale non figura l’opposizione del debitore;
che delle osservazioni dell’avv. PI 1 e di quelle dell’CO 1, si dirà, se necessario, nel seguito;
che dalle menzionate risultanze istruttorie si evince che l’avv. PI 1 ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n. __________, ossia in data 29 marzo 2004, come risulta anche dalla stampa degli eventi dell’esecuzione in oggetto prodotta dall’CO 1 in data 25 gennaio 2005;
che, al di là di determinate questioni rimaste non chiarite (così il contenuto dell’invio raccomandato 29 marzo 2004 dell’ufficio alla ricorrente e la mancata registrazione dell’opposizione sull’esemplare del precetto destinato alla creditrice), l’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo il debitore interposto opposizione al precetto esecutivo e ciò nei termini di legge;
che il ricorso va pertanto respinto, non avendo in particolare la ricorrente potuto provare le pretese manomissioni di documenti da lei affermate;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 70, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 20 dicembre 2004 di RI 1, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: –RI 1,;
– avv. PI 1,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario