Incarto n.
15.2004.23

Lugano

6 agosto 2004

EC/fp/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2004 di

 

 

RI1

 

 

 

contro

 

 

l’operato __________ nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse contro il ricorrente da

 

 

__________

 

 

in tema di sospensione della procedura esecutiva;

 

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale di data 3 febbraio 2004 di non concessione dell’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni:

- 16 febbraio 2004 dello __________;

- 2 e 23 febbraio 2004 dell’__________;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

                                                 che nell’ambito delle esecuzioni promosse da diversi creditori nei confronti di __________ RI1, l’UEF di __________ ha pignorato vari beni mobili di proprietà del debitore;

 

                                                 che a seguito delle domande di vendita presentate dai creditori, con avviso d’incanto del __________ gennaio 2004, l’UEF di __________ ha fissato per il __________ febbraio 2004 l’incanto dei beni pignorati;

 

                                                 che con scritto 26 gennaio 2004 l’avv. __________, legittimatosi mediante la trasmissione di regolare procura sottoscritta da __________ RI1, ha chiesto all’UEF di __________ il rinvio dell’asta a “causa di gravi motivi medici dell’escusso”;

 

                                                 che il 27 gennaio 2004 l’UEF di __________ ha respinto la richiesta del patrocinatore del ricorrente;

 

                                                 che con tempestivo ricorso 30 gennaio 2004 __________ RI1 ha postulato la sospensione dell’esecuzione rispettivamente il rinvio dell’incanto, atteso che:

 

                                                 -    “fra la mia insolvibilità e la mia impossibilità di esercitare regolarmente attività lucrativa, vi è un chiaro nesso causale, come risulta dall’attestato del mio medico curante”;

 

                                                 -    “come risulta dal certificato, soffro di una cardiopatia sin dall’inizio dell’anno 2001, ciò che corrisponde all’inizio delle mia  difficoltà finanziarie”;

 

                                                 -    non sono assolutamente in grado di nominare un rappresentante che sia in grado di curare i miei affari in modo da poterli risolvere”;

                                                 che con osservazioni 16 febbraio 2004 lo __________ e con osservazioni 2 e 23 febbraio 2004 l’Ufficio di esecuzioni e fallimenti di __________ hanno chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito;

 

                                                 che in data __________ febbraio 2004 ha avuto luogo l’asta dei beni pignorati, ritenuto che con ordinanza vicepresidenziale del 3 febbraio 2004 al gravame non è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

                                                 che, riservato il caso eccezionale d’insolvibilità consecutiva ad una grave malattia, la sospensione dell’esecuzione prevista all’art. 61 LEF deve solo dare il tempo all’escusso, gravemente malato, di nominarsi un rappresentante (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 61; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 61);

 

                                                 che nella fattispecie il ricorrente non risulta gravemente malato, atteso che dal certificato 29 gennaio 2004 del dr. med. __________ emerge che egli dopo l’operazione subita al cuore nel 2001 deve unicamente sottoporsi a regolari controlli;

 

                                                 che pertanto al ricorrente non può essere concessa la sospensione dell’esecuzione, che del resto si rivelerebbe inutile, visto che __________ RI1 fino al 26 gennaio 2004, ossia sino a quattro giorni prima l’inoltro del presente ricorso, era patrocinato dall’avv. __________;

 

                                                 che inoltre dalla circostanza che __________ RI1 sia stato capace di redigere di proprio pugno il ricorso in esame in termini chiari e di immediata comprensione, risulta che egli è perfettamente in grado di designarsi un nuovo rappresentante, nell’ipotesi avesse revocato il mandato al precedente;

 

                                                 che il ricorso va comunque respinto;

 

                                                 che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 61 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 30 gennaio 2004 di __________ RI1, __________, è respinto.

 

 

                                          2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.    Intimazione a:

                                                 __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario