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Incarto n. |
Lugano CJ/fc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa |
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segretario: |
Jaques, vicecancelliere |
statuendo sull'istanza di revisione 2 marzo 2004 di
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RI1
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concernente la sentenza 13 febbraio 2004 di questa Camera (inc. 15.2003.205) resa nella procedura esecutiva n. 471'245 dell'CO1 promossa contro l'istante da
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PI1
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considerato che la sentenza di cui si chiede la revisione è stata intimata il 17 febbraio 2004 ed è stata ritirata dall'istante, secondo l'esito della ricerca postale, il giorno seguente;
atteso che secondo l'art. 28 cpv. 1 LPR, la domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni alla notifica all'autorità di vigilanza che ha giudicato;
visto che nel caso concreto l'istante ha consegnato, a mano, l'istanza di revisione solo il martedì 2 marzo 2004, ossia un giorno dopo la scadenza del termine dell'art. 28 cpv. 1 LPR;
ritenuto che l'istanza è pertanto tardiva;
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
richiamati gli art. 16, 17 e 28 LPR;
pronuncia:
1. L'istanza di revisione 2 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________ RI1, __________;
- PI1, __________.
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario