Incarto n.
15.2004.42

Lugano

1 luglio 2004

CJ/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sull'istanza 4 dicembre 2003 dell'

 

 

Amministrazione speciale dell'PI 1

rappr. dall' IS 1

 

 

nell’ambito della procedura fallimentare concernente l'

 

 

 

PI 1

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto in fatto e

considerando in diritto

 

che la liquidazione in via di fallimento dell'PI 1 è aperta dal 1998;

 

che sono stati realizzati 2 magazzini e la maggior parte dei 61 immobili della massa;

 

che i crediti (circa 400) sono stati incassati;

 

che è stato effettuato un riparto provvisorio per un importo di circa fr. 1'465'000.--, che ha permesso la tacitazione integrale della prima classe;

 

che le cause promosse dalla massa contro 4 istituti bancari sono giunte a termine alla fine dell'anno scorso (cfr. sentenze 12 dicembre 2003 del TF) con esito positivo per questa;

 

che in considerazione di tale esito la graduatoria verrà prossimamente depositata per la seconda volta;

 

che rimangono da realizzare il 25% del pacchetto azionario di__________ (l'asta è indetta per fine luglio 2004), alcuni piccoli fondi agricoli di __________ – per alcuni di essi si attende di conoscere gli sviluppi del Piano regolatore, in quanto potrebbero essere inseriti in zona R2 –, fondi o quote di comproprietà a __________, __________, __________, __________ e __________;

 

che non sia aspetta ricavati consistenti dalla vendita dei beni immobiliari, con l'eccezione dei fondi di Biasca se dovessero diventare edificabili;

 

che ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

 

che per le oggettive difficoltà connesse alla liquidazione fallimentare ricordate sopra si giustifica concedere un ulteriore termine scadente alla fine di questo anno per chiudere il fallimento;

 

che qualora ostacoli giuridici dovessero impedire la realizzazione a breve termine dei rimanenti attivi della massa, l'amministrazione fallimentare procederà se del caso ad un ulteriore riparto provvisorio, sottoponendo preventivamente la sua nota d'onorario e quella della delegazione dei creditori al vaglio di questa Camera (cfr. art. 47 OTLEF e 84 RUF, con il rilievo che tale norma rinvia erroneamente all'art. 48 anziché all'art. 47 OTLEF);

 

che la legge non prevede quale motivo di dilazione della realizzazione l'inopportunità della medesima dal profilo temporale in considerazione delle effettive condizioni di mercato (cfr. STF 20 dicembre 2002 [7B.253/2002], in cui il Tribunale federale ha ritenuto che un atteso cambiamento del piano regolatore non giustificava una dilazione della realizzazione di un fondo);

 

che per motivi d'opportunità è ammissibile rinviare alla fine della liquidazione fallimentare la realizzazione di quegli oggetti il cui valore è suscettibile di aumentare a breve termine, con il rilievo che il principio di celerità insito all'art. 270 LEF deve comunque essere osservato, ritenuto che sarà in ogni caso opportuno indicare nell’avviso d’incanto che il fondo è suscettibile di divenire edificabile;

 

che per quanto concerne la realizzazione dei fondi agricoli, si ricorda all'amministrazione fallimentare la circolare n. 19/2001 del 25 luglio 2001 sulle modalità di realizzazione forzata di fondi agricoli (cfr. http://www.ti.ch/Generale/PG/TA/civile/CEF/circolari/

Circolare%20CEF%20n%2019.pdf), in particolare il punto III sull'abrogazione del divieto di aggiudicazione oltre il prezzo esorbitante, nonché l'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR (RS 211.412.11), che prescrive che l'autorizzazione all'aggiudicazione va data al creditore che detiene un diritto di pegno sull’azienda o sul fondo anche se non è coltivatore diretto ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LDFR;

 

 

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

 

 

decreta:                   1.   L’istanza 4 dicembre 2003 tendente alla protrazione del termine ex art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione fallimentare è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato di 12 mesi per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

 

 

                                   2.   Intimazione a:   - avv. __________ IS 1, __________;

                                                                    - Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario