Incarto n.
15.2004.43

Lugano

17 giugno 2004

CJ/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull'istanza 29 dicembre 2003 dell'

 

 

ISTA1

in rappresentanza dell'amministrazione speciale del fallimento

 

 

nell’ambito della procedura fallimentare concernente

 

 

 

PINT1

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto in fatto e

considerando in diritto

 

che la procedura di fallimento è aperta dal 3 gennaio 2000;

 

che lo stato di riparto è cresciuto in giudicato e che i dividendi sono stati versati agli aventi diritto;

 

che i creditori che avevano ottenuto la cessione ex art. 260 LEF delle pretese di responsabilità contro gli amministratori e l'ufficio di revisione della fallita non hanno iniziato i processi nel termine a loro impartito;

 

che ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

 

che prima di chiedere la chiusura del fallimento, gli amministratori fallimentari, qualora non avessero stabilito i propri onorari e spese esposti nello stato di riparto secondo il tariffario dell'art. 46 OTLEF, dovranno sottoporre la loro nota a questa Camera per verifica in conformità dell'art. 47 OTLEF (ricordato comunque a futura memoria che siffatta operazione deve intervenire prima della compilazione dello stato di riparto definitivo: cfr. art. 84 RUF, con il rilievo che tale norma rinvia erroneamente all'art. 48 anziché all'art. 47 OTLEF);

 

che viste le operazioni ancora da compiere prima della chiusura del fallimento, va concessa una proroga del termine dell'art. 270 LEF di 12 mesi (fino al 29 dicembre 2004).

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

 

 

decreta:                   1.   L’istanza 29 dicembre 2003 dell'amministrazione speciale del fallimento di PINT1 tendente alla protrazione del termine ex art. 270 cpv. 1 LEF è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato di 12 mesi per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

 

 

                                   2.   Intimazione a:   - __________ ISTA1, __________;

                                                                    - Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario