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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2004 di
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RI1
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contro |
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l’operato dell’CO1 , e meglio contro il provvedimento 28 gennaio 2004 che implicitamente annulla l'aggiudicazione del fondo n. __________ RFD __________ avvenuta a favore del ricorrente nella procedura fallimentare n. 5/2002 aperta contro
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PI1
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 24 luglio 2003, l'CO1 ha aggiudicato al ricorrente il fondo n. __________ RFD __________ per fr. 34'010.-- (cfr. doc. C).
B. Il 4 agosto 2003, l'CO1 ha chiesto l'iscrizione del trapasso a registro fondiario.
C. Il 6 agosto 2003, l'Ufficio dei registri di __________ ha assegnato all'CO1, in conformità dell'art. 81 LDFR, un termine di 30 giorni per produrre copia dell'istanza alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento economia e finanze tendente all'emanazione di una decisione sull'obbligo di autorizzazione in conformità della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) o al rilascio dell'autorizzazione medesima, con la comminatoria della reiezione della richiesta d'iscrizione in caso di non rispetto del termine.
D. Il 7 agosto 2003, l'CO1 ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura se il fondo n. __________ RFD __________ fosse soggetto alla LDFR, la quale ha risposto affermativamente con scritto 28 agosto 2003.
E. Il 1. settembre 2003, l'CO1 ha invitato il ricorrente ad inoltrare alla Sezione dell'agricoltura istanza di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, ciò che egli ha fatto il 5 settembre 2003. Il 26 settembre 2003, detta Sezione ha confermato al ricorrente che il fondo n. __________ RFD __________ era soggetto alla LDFR e l'ha informato che l'autorizzazione gli sarebbe stata rilasciata solo se avesse provato di essere coltivatore diretto o creditore pignoratizio.
F. Il 10 ottobre 2003, l'avv. __________ si è notificato quale patrocinatore del ricorrente presso la Sezione dell'agricoltura, comunicando che il suo cliente era da considerare quale coltivatore diretto, siccome era giardiniere ed intendeva nei fine settimane e nei momenti liberi coltivare il fondo acquistato all'asta. Ha inoltre fatto valere che egli comunque non necessitava di autorizzazione alcuna, in quanto era diventato proprietario originario con l'aggiudicazione, senza che l'applicabilità della LDFR fosse stata indicata nelle condizioni d'asta.
G. Il 28 ottobre 2003, a titolo informativo, la Sezione dell'agricoltura ha comunicato al ricorrente che dalle informazioni fornite egli non poteva essere considerato coltivatore diretto ai sensi della LDFR.
H. Il 22 dicembre 2003, l'Ufficio dei registri di __________ ha comunicato all'CO1 il rigetto della richiesta d'iscrizione dell'aggiudicazione, adducendo il "mancato inoltro allo scrivente ufficio del consenso della Sezione dell'agricoltura" (cfr. doc. E).
I. Con il provvedimento 28 gennaio 2004 qui impugnato, l'CO1 ha comunicato al ricorrente che in mancanza di ulteriore presa di posizione da parte sua, si sarebbe proceduto ad una nuova pubblicazione del bando d'incanto.
L. __________ RI1 ricorre contro tale decisione, facendo valere che l'aggiudicazione è definitiva e cresciuta in giudicato, che essa ha determinato a suo favore l'acquisto originario della proprietà e che l'iscrizione del trapasso a registro fondiario è di natura puramente declaratoria, e chiede che questa Camera confermi l'aggiudicazione e ordini all'Ufficiale dei Registri di __________ di procedere all'iscrizione. Il ricorrente evidenzia inoltre come le condizioni d'asta non contenessero alcun riferimento alla necessità di ottenere un'autorizzazione dalla Sezione dell'agricoltura, sicché il trapasso di proprietà sarebbe avvenuto in modo incondizionato. Infine, a titolo abbondanziale, il ricorrente contesta che il fondo in questione sia agricolo.
M. Con ricorso 26 febbraio 2004, __________ RI1 ha impugnato presso la Sezione del registro fondiario e di commercio la decisione dell'Ufficio dei registri di __________ di rifiutare l'iscrizione dell'aggiudicazione. Il ricorso è stato respinto con decisione 28 maggio 2004, contro la quale egli si è aggravato dinanzi alla Camera civile del Tribunale d'appello mediante ricorso 2 luglio 2004.
considerando
in diritto:
1. Il ricorrente chiede che l'aggiudicazione venga confermata e che sia ordinato all'Ufficiale dei Registri di __________ di procedere all'iscrizione del trapasso di proprietà.
Il vero oggetto del ricorso è in realtà la contestazione della decisione dell'Ufficio di nuovamente porre all'asta il fondo di __________, che implicitamente comporta la revoca dell'aggiudicazione avvenuta a favore del ricorrente.
1.1. La prima questione da risolvere è quella di sapere se l'CO1 era autorizzato a revocare l'aggiudicazione. Secondo l'art. 67 cpv. 1 e 2 LDFR, "in caso di incanto forzato, l’aggiudicatario deve produrre l’autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e richiedere l’autorizzazione entro dieci giorni dall’aggiudicazione. Se l’aggiudicatario non chiede l’autorizzazione o se questa è rifiutata, l’autorità preposta all’incanto revoca l’aggiudicazione e ordina una nuova asta". Nel caso concreto, il ricorrente non ha mai presentato all'Ufficio la necessaria autorizzazione. La decisione (implicita) di quest'ultimo di revocare l'aggiudicazione era pertanto fondata. Certo, l'Ufficio non aveva menzionato né nelle condizioni d'asta né durante l'incanto l'obbligo di produrre l'autorizzazione prevista all'art. 61 LDFR. Tuttavia, anche dopo che esso, successivamente all'asta, l'ha esplicitamente richiesta al ricorrente (cfr. sopra ad E), questi non ha comunque dato seguito all'invito fino in fondo. In effetti, egli ha rinunciato a chiedere alla Sezione dell'agricoltura l'emanazione di una decisione formale dopo che la stessa aveva espresso il parere motivato che il ricorrente non potesse essere considerato quale coltivatore diretto ai sensi della LDFR (cfr. sopra ad G). Egli ha pertanto creato le condizioni per una revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 LDFR (cfr. circolare CEF n. 19/2001 del 25 luglio 2001 sulle modalità di realizzazione forzata di fondi agricoli, ad III.4).
1.2. Il ricorrente fonda la sua domanda di conferma dell'aggiudicazione sul fatto che essa non è stata assoggettata ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva, né nelle condizioni di asta né al momento dell'asta, e avrebbe pertanto determinato a suo favore l'acquisto originario della proprietà.
a) L'accertamento della titolarità del diritto di proprietà su un fondo compete al giudice civile e non a questa Camera. In ogni caso, il fondo in questione non è diventato proprietà del ricorrente, siccome il presupposto per il trapasso ai sensi dell'art. 656 cpv. 2 CC – ossia una valida aggiudicazione – è decaduto con la sua revoca. Per i fondi sottoposti al regime della LDFR, l'acquisto della proprietà avviene infatti per legge (cfr. art. 67 LDFR) sotto la condizione risolutiva che l'ufficio preposto all'incanto non revochi l'aggiudicazione in caso di mancata tempestiva produzione dell'autorizzazione di cui all'art. 61 LDFR e il trapasso di proprietà va iscritto a registro fondiario solo dopo l'ottenimento di siffatta autorizzazione (art. 81 LDFR) (cfr. DTF 123 III 408 i.f.).
b) Invero, l'art. 67 LDFR si riferisce alla situazione – diversa di quella in esame – in cui la necessità di produrre l'autorizzazione è già stata menzionata nelle condizioni d'asta. In effetti, l'obbligo fatto all'aggiudicatario, che non produce l'autorizzazione subito al momento dell'aggiudicazione, di depositare i costi per un nuovo incanto e di risponderne (cfr. art. 67 cpv. 1 e 3 LDFR) si giustifica soltanto se lo stesso è stato preventivamente avvertito che avrebbe avuto a presentare l'autorizzazione durante l'incanto. Comunque, la mancata indicazione dell'obbligo di produrre l'autorizzazione non impedisce che l'aggiudicazione di un fondo sottoposto al regime della LDFR debba essere revocata in caso di mancato rispetto di siffatto obbligo (art. 67 cpv. 2 LDFR). La sola conseguenza connessa alla carente pubblicità sarà che l'aggiudicatario di buona fede, in deroga a quanto prescritto all'art. 67 cpv. 3 LDFR, non risponderà dei costi per il nuovo incanto. È pertanto irrilevante per la questione da risolvere il fatto che l'Ufficio non abbia, per errore, riportato sul bando d'incanto e nelle condizioni d'asta le indicazioni di cui alle cifre III.1, risp. III.2 della circolare CEF n. 19/2001.
2. Il ricorrente fa inoltre valere che, "contrariamente all'assunto della Sezione dell'agricoltura, il fondo particella no. __________ RFD non è nemmeno soggetto alla LDFR in quanto non si tratta di fondo agricolo". Questa censura è irricevibile, non essendo questa Camera competente per pronunciarsi sulla questione. Nel ricorso alla Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. supra ad E), __________ RI1 sostiene sì che la decisione di rinvio alla procedura di autorizzazione rientrerebbe nella sola e unica competenza dell'autorità d'incanto, in applicazione analogica dell'art. 19 LAFE (ricorso 2 luglio 2004, ad 5), ma l'argomento non convince. Risulta infatti inequivocabilmente dagli art. 80, 83 e 84 LDFR che la questione di sapere se un'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 LDFR è o no necessaria e, nell'affermativa, se può o meno essere concessa, è di esclusiva competenza dell'autorità preposta a questo effetto, anche in materia di esecuzione forzata (cfr. art. 67 LDFR). Detta autorità è addirittura competente per ordinare la rettificazione del registro fondiario quando un diritti vi è stato iscritto senza la necessaria autorizzazione (cfr. art. 72 LDFR). Le autorità di esecuzione forzata non sono nemmeno abilitate a verificare prima facie se gli offerenti soddisfino i requisiti per ottenere l'autorizzazione (cfr. DTF 123 III 408 s.). Un'applicazione analogica dell'art. 19 LAFE, preconizzata da Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 69 ad art. 135) senza motivazione, è pertanto esclusa.
3. Visto quanto precede, la domanda tendente a che sia ordinato all'Ufficiale dei Registri di __________ di procedere all'iscrizione del trapasso di proprietà è priva di oggetto. Questa Camera, quale autorità di vigilanza ex art. 13 cpv. 1 LEF e 10 cpv. 1 LALEF, non è del resto competente per censurare l'operato degli uffici registri né per dare loro ordini. In caso di contestazione sul rifiuto dell'Ufficiale dei registri di dare seguito alla richiesta d'iscrizione statuiscono le competenti autorità di ricorso (Sezione del registro fondiario e di commercio, Camera civile del Tribunale d'appello, Tribunale federale, cfr. art. 1 del Regolamento concernente la Legge cantonale sul registro fondiario [RL 4.1.3.1.1], risp. art. 6 di siffatta legge [RL 4.1.3.1] nonché art. 102 cp. 1 e 103 cpv. 4 RRF).
4. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 259 LEF, 67 LDFR, 656 CC, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 9 febbraio 2004 di __________ RI1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione all'__________ __________ RA1, __________
Comunicazione alla I Camera civile del Tribunale d'appello (in relazione con l'inc. 11.2004.80) e all'CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario