Incarto n.
15.2004.54

Lugano

8 luglio 2004/CJ/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 10 marzo 2004 di

 

 

RI1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO1 e meglio contro il provvedimento 1. marzo 2004 con il quale è stato ripristinato il pignoramento della rendita del ricorrente sulla base del verbale e dei dati forniti all'Ufficio il 13 giugno 2003 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse dallo

 

 

PI1

rappr. dal Servizio incassi del Tribunale d'appello, Lugano, per le due prime esecuzioni, dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, per l'ultima

 

 

viste le osservazioni 15 marzo 2004 dell’CO1;

 

 

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con tre avvisi di pignoramento del 7 gennaio 2004, l'CO1 ha comunicato al ricorrente che si sarebbe proceduto, il 9 febbraio 2004, al pignoramento al suo domicilio per gli importi di fr. 1'555,65 (es. n. __________), fr. 1'575,75 (es. n. __________) e fr. 563.-- (es. n. __________);

 

                                         che questa Camera ha respinto il ricorso interposto da __________ RI1 contro questi atti esecutivi con decisione 17 febbraio 2004 (inc. __________);

 

                                         che il 9 febbraio 2004, l'CO1 ha invitato il ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio il 12 febbraio 2004 per l'allestimento del verbale di pignoramento;

 

                                         che con certificato medico dell'11 febbraio 2004, il Servizio psico-sociale di Bellinzona ha confermato che __________ RI1 non era "in grado di partecipare all'incontro previsto per il 12 febbraio 2004 a causa del suo stato psichico attualmente caratterizzato da estrema fragilità";

 

                                         che con provvedimento 13 febbraio 2004, poi ribadito il 24 febbraio 2004, l'CO1 ha preso atto del certificato medico e invitato il ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio il 1. marzo 2004;

 

                                         che con certificato medico del 27 febbraio 2004, il Servizio psico-sociale di __________ ha comunicato che: "il Sig. RI1 non ci accorda il suo consenso a partecipare all'incontro previsto per il 01.03.2004 per l'allestimento del verbale di pignoramento. Certifichiamo inoltre che, a causa dell'ulteriore aggravarsi dello stato di tensione psichica del Sig. RI1 e dell'eventualità per nulla remota di rischio, è altamente consigliabile riconsiderare la possibilità di una mediazione";

 

                                         che il 1. marzo 2004, l'CO1 ha comunicato al ricorrente che la trattenuta della rendita sarebbe stata ripristinata sulla base del verbale e dei dati forniti da esso il 13 giugno 2003 nell'ambito di un precedente pignoramento;

 

                                         che __________ RI1 si aggrava contro tale provvedimento, facendo valere che le sue due mancate comparse sono state giustificate dal Servizio psico-sociale di __________ e che sarebbero tuttora pendenti due richieste di mediazione presso il supplente Ufficiale __________ e il Presidente di questa Camera, __________;

 

                                         che va dato ragione al ricorrente sul fatto che le sue assenze sono state preventivamente giustificate;

                                         che d'altronde l'Ufficio non poteva fondarsi su un verbale di pignoramento allestito più di 7 mesi prima per eseguire il nuovo pignoramento, i dati relativi all'affitto e ai premi di cassa malati essendo in particolare suscettibili di essere stati modificati nel frattempo;

 

                                         che tuttavia lo svolgimento dell'esecuzione non può essere bloccato a lungo dai problemi di salute dell'escusso;

 

                                         che se secondo i medici __________ RI1 è in grado di designarsi un rappresentante (ciò che dovrebbe essere il caso, siccome è stato capace di redigere di proprio pugno il ricorso in esame), l'Ufficio deve, in virtù dell'art. 61 LEF, fissargli un breve termine per procedere in tal senso;

 

                                         che se il ricorrente si rifiuta di nominarsi un rappresentante, l'Ufficio revocherà la sospensione (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 61) e, qualora l'escusso non si presenti, procederà d'ufficio al calcolo del minimo di esistenza, assumendo le necessarie informazioni direttamente alla fonte (ad es. presso il locatore o l'assicuratore malattia) sulla base dell'art. 91 cpv. 4 e 5 LEF;

 

                                         che se, dal profilo medico, il ricorrente non è nemmeno in grado di scegliersi un rappresentante, l'Ufficio segnalerà il caso all'autorità tutoria perché gli si designi un tutore o un curatore (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 13 ad art. 61);

 

                                         che per quanto attiene alla censura fondata sulle richieste di mediazione di __________ RI1, va evidenziato come né la LEF né la LALEF e nemmeno la LPR prevedono l'istituto della mediazione né la possibilità di concedere un effetto sospensivo ad una richiesta di mediazione;

 

                                         che il ricorso va comunque accolto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 61, 91 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 10 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è accolto.

 

                               1.1.   Il provvedimento 1. marzo 2004 dell'CO1 è annullato.

 

                               1.2.   All'CO1 è ordinato di determinarsi come ai considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – __________ RI1, __________;

                                                                   – __________, __________

                                                                   – __________, __________.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario