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Incarto n. |
Lugano CJ/fc/dp
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 26 marzo 2004 di
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RI1
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contro |
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l’operato dell’CO1 e meglio contro la pubblicazione dei precetti esecutivi in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ e __________, notificati al ricorrente nella sua qualità di terzo proprietario del pegno e diretti contro
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PI2 (USA)
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a domanda di
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PI1
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richiamata l'ordinanza presidenziale 29 marzo 2004 con cui è stata negata la concessione dell'effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato né all'escutente né all'escusso;
che secondo l’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, la notificazione degli atti esecutivi “si fa mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole”, mentre secondo quest’ultimo capoverso “se il debitore è domiciliato all’estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta”;
che la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) non è applicabile alla notifica di atti esecutivi relativi a crediti di diritto pubblico, in particolare fiscale (cfr. DTF 94 III 37; 96 III 65; CEF 16 luglio 2003 [15.03.83], cons. 3.1; Linee direttive dell'Ufficio federale di giustizia in materia di assistenza giudiziaria in materia civile, 3. ed., Berna 2003, p. 5 ad I [http://www.ufg.admin.ch/themen/rechtshilfe/wegl-ziv-i.pdf]; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 66; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 66);
che siccome la notifica negli Stati Uniti dei precetti esecutivi era nel caso concreto impossibile, ben si giustificava il ricorso alla via edittale ex art. 66 cpv. 4 LEF (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 70 ad art. 66);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 66 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 26 marzo 2004 di __________ RI1 è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– __________ RA2, __________;
– RA1, __________
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario