Incarto n.
15.2004.71

Lugano

24 maggio 2004

EC/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso 5 aprile 2004 di

 

 

 RICO1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CON1 nell’esecuzione n. 219146 promossa contro il ricorrente da

 

 

PINT1    

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                               che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;

 

                                               che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);

                                               che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in corso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);

 

                                               che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

 

                                               che nel caso in esame l'_CON1, con provvedimento del 14 aprile 2004, ha integralmente accolto la richiesta formulata dal ricorrente RICO1 con l’atto di ricorso del 5 aprile 2004;

 

                                               che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 14 aprile 2004;

 

                                               che di conseguenza il ricorso 5 aprile 2004 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

 

                                               che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:                     

 

                                           1.  Il ricorso 5 aprile 2004 di __________ RICO1, __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.

 

                                           2.  Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

                                           3.  Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                           4.  Intimazione a:     - __________ RICO1, __________;

                                                                            - PINT1, __________.

 

                                               Comunicazione all’CON1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario