Incarto n.
15.2004.78

Lugano

2 novembre 2004

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 29 marzo 2004 di

 

 

RI1 

patrocinata dalla PA1 __________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO1 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

 

 

 

PI1    

 

 

 

in materia di proseguimento dell’esecuzione;

 

viste le osservazioni 16 aprile 2004 dell’CO1, __________;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                         A.  Con PE n. __________ del 25 giugno/24 luglio 2002 dell’CO1, la RI1 procede contro PI1.

 

 

                                         B.  Con scritto 4 marzo 2004 la RI1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione allegando alla relativa istanza la decisione 30 dicembre 2002 con la quale PA1 ha rigettato l’opposizione interposta al PE n. __________. La menzionata decisione è attergata del timbro di avvenuta crescita in giudicato di data 27 gennaio 2004.

 

 

                                         C.  Con provvedimento 25 marzo 2004 l’CO1 ha comunicato alla procedente di non poter dar seguito alla sua domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ritenuto che la stessa risulta perenta ai sensi dell’art. 88 LEF.

 

 

                                         D.  Con tempestivo ricorso 29 marzo 2004 la RI1 postula la nullità del provvedimento 25 marzo 2004 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, atteso che:

 

                                              -    “la debitrice ha ricevuto il precetto e ha fatto opposizione in data 24.07.2002”;

 

                                              -    “in data 28.10.2002 PA1 ha accordato l’esercizio del diritto di audizione”;

 

                                              -    “la debitrice non ha dato i motivi della sua opposizione. Le abbiamo inviato la decisione di eliminare l’opposizione per lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 30.12.2002”;

 

                                              -    “non avendo mai ricevuto l’avviso di ricevimento di ritorno, abbiamo rimandato la decisione il 10.12.2003”;

 

                                              -    “la debitrice ha ricevuto l’invio il 23.12.2003”;

 

                                              -    “il termine di ricorso della debitrice essendo scaduto il 23.01.2004, la decisione del 10.12.2003 è cresciuta in giudicato”;

 

                                              -    “PA1 ha la competenza di levare l’opposizione tramite decisione”;

 

                                              -    “nella sua qualità di autorità amministrativa applica il diritto federale ed è di conseguenza tenuta a rispettare i principi del diritto amministrativo, tra cui figura il diritto di audizione ex art. 29 PA”;

 

                                              -    “la procedura di eliminare l’opposizione comincia con l’invio dell’invito al diritto di audizione”;

 

                                              -    “l’invito è stato inviato il 28.10.2002. Il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è dunque sospeso a partire dal 28.10.2002 e ricomincia a decorrere il 27.01.2004 data in cui la nostra decisione è passata in giudicato”;

 

                                              -    “il proseguimento dell’esecuzione è dunque stato fatto nei termini”.

 

 

                                              Con il ricorso la creditrice produce fotocopia della ricevuta postale d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11 dicembre 2003 e fotocopia della relativa busta d’impostazione all’indirizzo di “__________ Sagl, __________”, attergata del timbro postale attestante il non ritiro dello stesso invio da parte della destinataria.

 

 

                                         E.  Con osservazioni 16 aprile 2004 l’CO1 si oppone al ricorso con motivazioni, che, se del caso, verranno riprese in seguito.

 

 

                                       F.    Con ordinanze 13, rispettivamente 26 maggio 2004 questa autorità di vigilanza, ritenuto che la ricorrente ha sostenuto di aver trasmesso all’escussa la decisione 30 dicembre 2002 già con invio raccomandato dello stesso giorno, le ha ordinato, con la comminatoria di cui all’art. 19 cpv. 4 LPR, di produrre la prova di tale invio.

 

 

                                         G.  Ciò nonostante, il 23 giugno 2004 la creditrice ha nuovamente prodotto la fotocopia della busta d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11 dicembre 2003.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

 

                                         1.   L'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22 LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c).

 

 

                                         2.   La decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo), al pari di una qualsiasi altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Charles Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4). Le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46).

 

 

                                         3.   Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione del gennaio 2001, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b).

 

 

                                         4.   La prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata come non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.).

 

 

                                         5.   Nel caso concreto, al di là di ogni considerazione -peraltro ventilata dall'uffico- sul fatto che la creditrice avrebbe tentato di evitare la perenzione dell'esecuzione per mezzo di un complesso procedere nell'intimazione della propria decisione di rigetto dell'opposizione- non v'è prova che la stessa sia mai stata notificata all'escussa. Infatti, ogni tentativo in tal senso appare effettuato non alla società PI1 con recapito a __________ (ditta indicata dalla procedente come debitrice sia nell'ambito del presente ricorso, sia nella domanda di prosecuzione dell'esecuzione), ma a __________ all'indirizzo di __________, segnatamente al no. __________. Nome e recapito che figurano sia sull'intestazione della decisione di rigetto dell'opposizione 30 dicembre 2002, sia dalla busta di spedizione servita per reintimare quella stessa decisione nel dicembre del 2003. Al riguardo poco importa che i due numeri civici della stessa strada siano susseguenti e nemmeno che il nome __________ risulti essere (a Registro di commercio) la precedente ragione sociale dell'escussa: infatti, sotto questo nome essa non esiste più fin dal 7 luglio 1999, tanto che l'esecuzione è stata (giustamente) avviata nel giugno 2002 nei confronti dell'attuale ragione sociale. E nemmeno si può semplicemente supporre che l'agente notificante a __________ avrebbe dovuto supporre sia che le due ditte corrispondessero alla stessa persona, sia che un recapito valesse l'altro.

 

 

                                      6.      Dal momento che l'Ufficio ha così giustamente respinto la domanda di prosecuzione, il ricorso in esame dev'essere respinto

.                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 88 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 29 marzo 2004 della RI1, __________, è respinto.

 

                                          2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                          4.    Intimazione a:

                                                 -    PA1, __________;

                                                 -    PI1, __________.

 

                                                 Comunicazione CO1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario