Incarto n.
15.2004.83

Lugano

12 agosto 2004

CJ/fp/fc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Giani

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 4 aprile 2004 di

 

 

RICO1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’_CON1 e meglio contro l'avviso di pignoramento emesso il 19 febbraio 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PINT1

 

 

viste le osservazioni 26 aprile 2004 dell'CON1;

 

 

esaminati atti e documenti

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che il ricorrente contesta di aver ricevuto la decisione emessa dalla cassa malati procedente il 23 dicembre 2003, con la quale essa ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso, allegata alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione del 13 febbraio 2004;

                                         che la PINT1 non ha comprovato l'avvenuta notifica di detta decisione, così come debitamente invitata a farlo dall'_CON1 con scritto 29 marzo 2004;

 

                                         che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons. 2c), la continuazione di un’esecuzione nella quale non sia comprovato l'avvenuto valido rigetto o ritiro dell’opposizione è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;

 

                                         che la comminatoria di fallimento emessa nell'esecuzione n. __________ è pertanto da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;

 

                                         che di conseguenza il ricorso va accolto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 4 marzo 2004 di RICO1 è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, la comminatoria di fallimento emessa il 19 febbraio 2004 dall'CON1 nell'esecuzione n. __________ è annullata.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – RICO1 __________;

                                                                  – PINT1 Losanna.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CON1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                         Il segretario