Incarto n.
15.2005.107

Lugano

23 novembre 2005

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo scritto 5 settembre 2005 allestito in risposta a una domanda d’informazione del ricorrente;

 

viste le osservazioni 26 settembre 2005 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                   1.   Il 17 gennaio 2000 è stato decreto il fallimento di RI 1. Nel corso della procedura, l’CO 1, il 13 dicembre 2002, ha ceduto (ai sensi dell’art. 260 LEF) ad alcuni creditori quattro crediti vantati dal fallito. Il 3 febbraio 2003, il Pretore __________ ha dichiarato chiusa la procedura di liquidazione. Successivamente, il 22 luglio, rispettivamente l’11 agosto 2003, l’Ufficio ha revocato le cessioni di credito, nessun creditore avendo tempestivamente proceduto a far valere i diritti ceduti con azione o esecuzione.

 

                                   2.   Il 1° settembre 2005, affermando di essere venuto a conoscenza della revoca delle cessioni solo pochi giorni prima, RI 1 ha chiesto all’Ufficio “una chiara spiegazione su quanto successo” e la sua “rinuncia ad invocare la prescrizione fino a completo chiarimento degli accaduti e delle singole responsabilità”, allegando di aver subito un danno a causa della mancata comunicazione della revoca, in seguito allo stralcio di due cause (__________e __________) per perenzione e l’addebito di cospicui importi per spese e ripetibili (cfr. doc. K).

                                         Il 5 settembre 2005, l’CO 1 ha risposto che la comunicazione al fallito dell’avvenuta revoca della cessione di crediti ai sensi dell’art. 260 LEF non era prevista dalla legge.

                                         Il 16 settembre 2005, RI 1 ha presentato “reclamo” contro le motivazioni contenute nella lettera 5 settembre 2005 dell’Ufficio e chiesto a questa Camera di voler chiarire e giudicare in merito ai seguenti quesiti:

                                         “1. Quali crediti risultano ancora ceduti e a chi;

                                         2.  Statuire sull’obbligo o meno dell’UEF, secondo legge o prassi, di comunicarmi l’avvenuta revoca delle cessioni di credito;

                                         3.  Pronunciarsi sulle ingannevoli comunicazioni di cui ai (Doc. E e G);

                                         4.  Chiarire perché il (Doc. I) fu inviato all’avv. __________ e non al sottoscritto o al suo Patrocinatore;

                                         5.  Giustificare perché le richieste del ricorrente sono state evase con ritardi inaccettabili;

                                         6.  Accertare eventuali responsabilità negli accaduti all’interno dell’UEF”.

 

                                   3.   Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).

 

                               3.1.   Legittimata a ricorrere in virtù dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

                                         In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.).

 

                               3.2.   Per quanto attiene alla fattispecie, non si può d’acchito escludere la ricevibilità di un ricorso relativo a cessioni dei diritti della massa (art. 260 LEF) mantenute dopo la chiusura del fallimento, poiché la stessa decisione non determina la decadenza automatica delle cessioni (cfr. art. 95 RUF). Nel caso concreto, occorre tuttavia rilevare come il ricorrente non contesti in sé le cessioni né le decisioni di revoca bensì solo il fatto che l’Ufficio non gliele abbia comunicate. Orbene, egli non ha più alcun interesse attuale a un’informazione – la revoca delle cessioni – di cui è già a conoscenza (cfr. scritto 1° settembre 2005, doc. K) e che comunque è stata confermata dall’Ufficio nelle proprie osservazioni al ricorso. Il quesito n° 1 è quindi irricevibile.

 

                               3.3.   Il ricorrente non può nemmeno invocare un interesse – pertinente ai sensi dell’art. 17 LEF – a far determinare se l’Ufficio era tenuto o no a comunicargli le avvenute revoche (quesito n° 2 del ricorso), perché tale constatazione ha quale unico scopo – che esula da quello assegnato all’istituto del ricorso (cfr. cons. 3.1) – la preparazione dell’eventuale azione di responsabilità preannunciata nello scritto 5 settembre 2005. La stessa considerazione può essere fatta per i quesiti da n° 3 a 6, che pure sono quindi irricevibili.

 

 

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 16 settembre 2005 di RI 1, __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a RI 1, __________.

 

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario