Incarto n.
15.2005.121

Lugano

6 dicembre 2005

CJ/sc/bd

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 2 novembre 2005 dell’RI 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

 

 

CO 1, __________

 

nella

 

 

CC 1 composta – oltre che dall’escusso – da:

 

 CO 2 

 CO 3 ;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il 4 dicembre 2001 (gruppo n° __________), il 30 gennaio 2002 (gruppo n° __________) e il 12 marzo 2003 (gruppo n° __________), l’Ufficio ha pignorato i diritti di cui si chiede ora la determinazione del modo di realizzazione, indicando per ogni fondo sia il valore di stima RF, sia la stima dell’Ufficio: mapp. __________ (fr. 300.--), __________ (fr. 87'000.--) e __________ (fr. 200.--). Nel RFD di __________ tutti i fondi sono intestati alla CC 1;

 

                                         che la realizzazione dei diritti pignorati è stata chiesta il 13 febbraio 2002;

 

                                         che il 3 ottobre 2005, l’Ufficio ha convocato, il debitore, tutti i creditori e i coeredi a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC;

 

                                         che a detta udienza, che ha avuto luogo il 13 ottobre 2005, si sono presentati solo CO 3, il rappresentante dell’escusso e rappresentanti del PI 5;

 

                                         che l’esito dell’esperimento di conciliazione si è rivelato infruttuoso;

 

                                         che il 19 ottobre 2005, è stato assegnato ai creditori, all’escusso e ai coeredi un termine per presentare eventuali proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC), l’Ufficio, valutando il valore dell’intera sostanza ereditaria in fr. 40'000.-- e quello della quota pignorata in circa fr. 10'000.--;

 

                                         che l’Ufficio preavvisa la realizzazione all’asta dei diritti dell’escusso nella comunione ereditaria;

 

                                         che l’art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione;

 

                                         che in concreto, l’Ufficio ha attribuito ai tre fondi di __________ un valore di stima complessivo di fr. 87'500.--;

 

                                         che in base alle dichiarazioni rilasciate dall’escusso all’udienza di conciliazione, la stima è poi stata ridotta senza giustificazione a fr. 40'000.--, mentre il valore della quota spettante all’escusso è stato stabilito – per la prima volta – in fr. 10'000.--;

 

                                         che né la composizione dell’assetto ereditario né le stime sono state contestate;

 

                                         che in queste condizioni, il valore della quota dell’escusso appare sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell’escusso;

 

                                         che l’istanza va pertanto accolta, con la precisazione che sul bando d’incanto, l’Ufficio indicherà quale valore di stima dei fondi i valori indicati sul verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 132 LEF, nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),

 

 

 

pronuncia:                    

                                   1.   L’istanza 22 aprile 2005 dell’IS 1 è accolta.

 

                               1.1.   Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1, __________, nell’eredità indivisa fu CC 1, composta, oltre che dall’escusso, da CO 2, __________, e CO 3, __________.

 

                               1.2.   Sul bando d’incanto, l’RI 1 indicherà quale valore di stima dei fondi i valori indicati sul verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

4.Intimazione a:

                                           –   CO 1, __________;

                                           –   CO 2, __________;

                                           –   CO 3, __________;

                                           –   PI 1, __________;

                                           –   PI 2, __________;

                                           –   PI 3, __________;

                                           –   PI 4, __________;

                                           –   PI 5, __________.

      Comunicazione all’RI 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario