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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sull¿istanza di revisione del 9 novembre 2005 di
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IS 1
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contro |
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la sentenza 25 ottobre 2005 di questa Camera (inc. 15.2005.58) sul ricorso (art. 17 LEF) del 12 marzo 2004/21 febbraio 2005 di
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1. CO 1 2. CO 2
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contro l¿operato dell¿Ufficio istante nelle esecuzioni n° __________ promosse da __________ contro i ricorrenti;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Nel 2001, __________ ha iniziato contro CO 1 e CO 2 un¿esecuzione in via di realizzazione del pegno gravante il fondo mapp. n° __________ RFD __________, chiedendo l¿estensione del pegno agli affitti ai sensi dell¿art. 806 CC. A tale scopo, l¿Ufficio, il 23 gennaio 2001, ha affidato alla società fiduciaria PI 1 l¿amministrazione del fondo, di cui fanno parte 29 appartamenti. Il 23 gennaio 2004, __________ ha chiesto all¿Ufficio l¿annullamento dell¿esecuzione. Il 9 febbraio 2004, l¿Ufficio ha comunicato agli escussi tale richiesta e la conseguente revoca dell¿amministrazione coatta, stabilendo in fr. 7'337,60 l¿importo da riversare loro quale saldo del conto affitti al 28 gennaio 2004.
2. Con sentenza 25 ottobre 2005 (inc. 15.2005.58), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso di CO 1 e CO 2 contro tale riparto, riformando la decisione 9 febbraio 2004 dell¿IS 1 nel senso che il riparto a favore dei ricorrenti veniva determinato in fr. 25'122,25 invece di fr. 7'337,60, e dando ordine all¿Ufficio di versare loro la differenza, pari a fr. 17¿784,65. Per stabilire questa cifra, la Camera si è fondata sulle allegazioni dei ricorrenti, non contestate da PI 1, secondo cui l¿importo totale dei ricavi per gli anni 2002 e 2003 era di fr. 476'946,35 (di modo che l¿onorario che PI 1 poteva legittimamente pretendere ai sensi dell¿art. 27 cpv. 1 OTLEF era ¿ tenuto conto di pigioni ancora da riscuotere per fr. 11'646,30 ¿ di fr. 24'429,60), mentre l¿onorario effettivamente prelevato ammontava a fr. 42'214,25, la differenza tra questi due importi essendo appunto pari a fr. 17'784,65 (fr. 42'214,25 ./. fr. 24'429,60) (cons. 3.3c).
3. Il 9 novembre 2005, l¿IS 1 ha chiesto la revisione della sentenza 25 ottobre 2005, facendo valere che dalle fatture allegate a uno scritto 9 novembre 2005 di PI 1 l¿importo incassato da questa società per le sue prestazioni di amministrazione sarebbe stato di complessivi fr. 24'228,60 e non di fr. 42'214,25 come stabilito in sentenza, di modo che non sussisterebbe nessuna eccedenza da riversare ai signori __________.
4. Giurisprudenza e dottrina riconoscono in determinati casi agli organi di esecuzione forzata la legittimazione per interporre ricorso all¿autorità di vigilanza superiore cantonale o federale, in particolare quando la decisione impugnata lede interessi finanziari dello Stato (cfr. DTF 119 III 5, cons. 1; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 18; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 191 ad art. 17 e n. 55 ad art. 18). Tale principio può essere esteso per analogia alla questione della legittimazione per presentare un¿istanza di revisione, ritenuto che l¿art. 26 LPR non limita la cerchia delle persone abilitata a farlo, il criterio determinante dovendo essere quello usuale secondo cui è legittimato solo chi ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell¿ambito di un¿esecuzione o di un fallimento (cfr. ad es. Cometta, n. 38 ad art. 17; Gilliéron, op. cit., n. 140 ss. ad art. 17).
Nel caso concreto, l¿IS 1, quale rappresentante dello Stato, ha un evidente interesse alla modifica della sentenza di cui chiede la revisione nel senso di far annullare l¿ordine di restituzione ai ricorrenti della somma di fr. 17'784,65, e ciò anche per consentirgli di ossequiare il suo obbligo di ridurre il danno in vista di un¿eventuale azione di rivalsa contro PI 1, ritenuto che quest¿ultima, nella sua qualità di ausiliaria dell¿IS 1 non sarebbe legittimata a presentare personalmente l¿istanza (cfr. Lorandi, op. cit., n. 224 ad art. 17).
5. Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l¿eccezione nel sistema procedurale del ricorso disciplinato all¿art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l¿ossequio di un rigido formalismo, per evitare atteggiamenti defatigatori (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1 e 2 ad art. 27).
5.1. Giusta l¿art. 26 LPR, il rimedio della revisione è dato se l¿autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell¿esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c).
Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell¿art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.5 ad art. 26):
¿ indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;
¿ dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.
5.2. Nel caso di specie, l¿istante ritiene che questa Camera abbia erroneamente calcolato l¿importo incassato da PI 1 per le sue prestazioni sulla base di un¿errata interpretazione dei dati contabili forniti dalla fiduciaria. L¿istanza non precisa però su quale ipotesi di revisione (lett. a, b oppure c) si fonda e non indica se le fatture allegate allo scritto 9 novembre 2005 di PI 1 fanno parte o no dell¿incarto. Già per questo motivo l¿istanza potrebbe essere considerata irricevibile.
5.3. Sennonché, anche volendo ammettere che le fatture siano state prodotte nella procedura di ricorso, l¿istante non ha dimostrato il carattere manifesto della pretesa inavvertenza dell¿organo giudicante. Anzi, si evince dalla sentenza di cui si chiede la revisione che questa Camera si è resa conto che la questione dell¿accertamento degli onorari prelevati da PI 1 potesse dare adito a discussioni, ma ha ritenuto di potersi fondare sulle cifre indicate dai ricorrenti, dal momento che non erano state contestate dalla fiduciaria. L¿istante non critica del resto questo apprezzamento e comunque non lo potrebbe fare, trattandosi di una questione di ordine giuridico e non fattuale (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.1 ¿ 1.2 ad art. 26 LPR), che sarebbe semmai dovuta essere oggetto di un ricorso ai sensi dell¿art. 19 LEF (in tal senso, cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 35, le cui considerazioni si applicano per analogia al ricorso LEF in virtù del rinvio dell¿art. 5 cpv. 1 LPR alla LPAmm).
5.4. L¿istante non allega d¿altronde la nullità dell¿esecuzione o del provvedimento ai sensi dell¿art. 26 lett. b LPR ¿ nullità che può comunque essere esclusa, siccome la decisione di cui si chiede la revisione non lede interessi di terzi ¿ né rimprovera a questa Camera di non averlo sentito.
6. L¿istanza è di conseguenza respinta.
Non si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR), perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale.
Richiamati gli art. 17, 19, 20a, 22 LEF; 57 cpv. 1, 81 OG; 26 lett. c LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L¿istanza 9 novembre 2005 tendente alla revisione della sentenza 25 ottobre 2005 di questa Camera (inc. 15.05.58) è respinta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
¿ IS 1;
¿ PI 1,__________;
¿ avv. RA 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario