Incarto n.
15.2005.135

Lugano

25 aprile 2006

EC/sc/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di

 

 

 RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

 

contro

 

 

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1  

rappr. da:   RA 2 

 

 

in tema di opposizione a precetto esecutivo;

 

 

viste le osservazioni:

- 7 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006 CO 1, __________;

- 28 dicembre 2005 di PI 1, __________;

 

 

viste altresì la replica 23 gennaio 2006 di RI 1 e la duplica 13 febbraio 2006 di PI 1;

 

 

richiamata l¿ordinanza presidenziale 9 dicembre 2005 di concessione dell¿effetto sospensivo;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

 

 

                                          A.  Con PE n. __________ del 17/18 ottobre 2005 dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 644.50 oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, indicando quale titolo di credito: ¿Spese non pagate e interessi passivi¿.

 

 

 

                                          B.  Con PE n. __________ del 17/18 ottobre 2005 sempre dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, indicando quale titolo di credito: ¿Mancato deposito cauzione¿.

 

 

 

                                          C.  Così richiesto dalla creditrice, il 25 novembre 2005 l¿Ufficio ha emesso nell¿esecuzione n. __________ l¿avviso di pignoramento per il pagamento di fr. 2'732.40, atteso che il precetto esecutivo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva opposizione.

 

 

 

                                          D.  Con ricorso 2 dicembre 2005 RI 1 è insorto contro l¿emissione dell¿avviso di pignoramento, rilevando che il 18 ottobre 2005 CO 1gli ha notificato su richiesta della ditta PI 1 i precetti esecutivi n. ____________________ e n. __________ e che lo stesso giorno egli ha trasmesso all¿Ufficio le proprie opposizioni. Nello scritto di opposizione, a seguito di una sovrapposizione dei numeri figuranti sul precetto n. __________, egli lo ha indicato erroneamente con il n. __________. Per il ricorrente la dichiarazione di opposizione non è vincolata ad alcuna forma e l¿Ufficio è tenuto ad interpretare l¿opposizione secondo il principio in dubio pro debitore. Nel caso in esame l¿Ufficio non poteva dubitare che l¿opposizione si riferisse all¿esecuzione n. __________, ritenuto che egli ha indicato chiaramente l¿importo in esecuzione, la data di decorrenza degli interessi, la data di ricezione del precetto, il creditore ed inoltre anche perché l¿esecuzione n. __________ non lo concerne.

 

 

 

                                          E.  A sostegno dell¿atto ricorsuale, l¿escusso ha prodotto lo scritto di data 18 ottobre 2005 mediante il quale egli ha dichiarato di interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004 e al precetto esecutivo n. __________ di fr. 644.50 oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, fattigli intimare lo stesso giorno dalla PI 1.

 

 

 

F.     Delle osservazioni dell¿CO 1 e della PI 1 come pure della replica dell¿escusso e della duplica della procedente, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

 

                                      1.

 

                                      a)      Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.

 

 

                                      b)      L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF).

 

 

 

                                          2.   Il debitore ha prodotto lo scritto 18 ottobre 2005 contenente l¿opposizione interposta ai precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dellCO 1. Pertanto egli non è riuscito a provare, come gli incombeva, l¿avvenuta opposizione al precetto esecutivo n. __________. In concreto però lo scritto 18 ottobre 2005 contiene l¿opposizione dell¿escusso a due precetti esecutivi, ossia al precetto n. __________, per il quale l¿Ufficio ha correttamente iscritto l¿opposizione, e al precetto esecutivo n. __________, che però non vede il ricorrente quale debitore. Nell¿opposizione a quest¿ultimo precetto l¿escusso ha chiaramente indicato di averlo ricevuto in data 18 ottobre 2005, che creditore è la PI 1, che l¿importo richiesto assomma a fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004. Malgrado queste precise indicazioni, l¿Ufficio ha erroneamente considerato che lo scritto 18 ottobre 2005 di RI 1 contenesse la sola opposizione al precetto esecutivo __________. Così facendo esso ha dimenticato, senza premurarsi di appurare la reale volontà dell¿opponente anche solo in via verbale, che l¿escusso ha interposto due opposizioni. In caso di dubbio sulla dichiarazione di opposizione si applica il principio ¿in dubio pro debitore¿, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 18 m. 11-13 e 26-27; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Nella fattispecie vi è pertanto da ritenere, non senza più di un elemento oggettivo, che RI 1 abbia interposto valida e tempestiva opposizione anche al PE n. __________ e non solo al PE n. __________.

 

 

 

                                      3.      Per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l¿avviso di pignoramento del 25 novembre 2005 va dichiarato nullo.

 

 

 

                                      4.      Il ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1 è accolto e l'CO 1 iscriverà l'opposizione dell'escusso in data 18 ottobre 2005 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.

 

 

 

                                      5.      Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

Per questi motivi;

Richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:           

 

                                      1.      Il ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.

 

                                      2.      L'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'CO 1 è dichiarata valida.

 

                                2.1.         Di conseguenza l'CO 1 iscriverà l'opposizione di RI 1 in data 18 ottobre 2005 al PE n. __________.

 

                                 2.2.        E¿ dichiarato nullo l¿avviso di pignoramento 25 novembre 2005.

 

 

                                      3.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                      4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                      5.      Intimazione:

                                               - avv. RA 1, __________;

                                               - avv. RA 2, __________.

                                               Comunicazione all¿CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario