Incarto n.
15.2005.136

Lugano

22 febbraio 2006

EC/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sull¿istanza 17 novembre 2005 di restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF) per interporre opposizione, presentata da

 

 

 RI 1 

 

 

 

 

 

nell¿ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 20/23 settembre 2005 dell¿CO 1, fatto spiccare contro di lei da

 

 

 PI 1 ;

 

 

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                           A.    Con PE n. __________ del 20/23 settembre 2005 dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 57'003.10 indicando quale titolo di credito:

                                                  ¿Credito riconosciuto al sottoscritto nell¿ambito della sentenza del 21.02.2000 incarto no. 72.1999.002.53 rilasciata dalla Corte delle Assisi Criminali di Lugano nella causa ¿__________¿ cresciuta in giudicato¿.

 

 

                                          B.    Il PE n. __________ è stato emesso dall¿CO 1 il 20 settembre 2005 ed è stato notificato al marito dell¿escussa signor __________ il 23 settembre 2001. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

 

 

                                          C.    Il 13 ottobre 2005 il creditore ha chiesto il proseguimento dell¿esecuzione e il 2 novembre 2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento contro RI 1.

 

 

        D.                    Il 17 novembre 2005 RI 1 ha presentato all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF, argomentando di essere venuta a conoscenza dell¿esecuzione solo quando le è stato notificato l¿avviso di pignoramento. Questo perché il precetto esecutivo è stato ritirato dal marito che non ne avrebbe data comunicazione all¿istante. A mente dell¿escussa quindi il mancato rispetto del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, emesso nei suoi confronti per un debito del marito, non le sarebbe imputabile.

 

 

                                          E.    Delle osservazioni 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, postulanti la reiezione dell¿istanza, si dirà per quanto necessario in seguito.

 

 

Considerato:

 

 

in diritto:                     1. 

 

                                      a)      Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.

                                               Il precetto contiene:

                                               1.  le indicazioni della domanda d¿esecuzione;

                                               2.  l¿ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

                                                3.  l¿avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

                                               4.  la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

 

b)  Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

 

                                          c)  Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

 

                                          d)  Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

 

 

                                         e)  Nel caso concreto, il precetto esecutivo è stato notificato a __________, marito dell¿escussa. La notifica risulta pertanto corretta, indipendentemente dal fatto che ¿ a detta dell¿escussa ¿ l¿atto non le sia stato trasmesso (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 64).

 

 

2.   Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione.

                                                               In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

 

 

                                         3.   Sennonché l¿esistenza stessa dell¿istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell¿economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare l¿asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo di restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l¿escusso risponde della colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 12 agosto 2005 [15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21 febbraio 2003 del Tribunale cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II i.f.).

                                              Infatti, la relazione tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che l¿istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall¿art. 64 cpv. 1 LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere dei membri della famiglia dell¿escusso e dei suoi impiegati di ricevere atti esecutivi per conto suo. Gli atti e le omissioni dell¿ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero della parte. Nella misura in cui il comportamento dell¿ausiliario, qualora fosse stato assunto dall¿escusso, è da ritenere colpevole ai sensi dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell¿ipotesi in cui l¿inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto dall¿escusso (cfr. Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all¿art. 35 OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d¿interessi tra ausiliario ed escusso, ossia quando l¿ausiliario è pure il creditore procedente o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell¿atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per il resto, l¿esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze imputabili esclusivamente ai membri della sua economia domestica o ai suoi impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà rivalersi sull¿ausiliario.

 

 

                                         4.   Nel caso concreto, il marito dell¿escussa ha chiaramente commesso una colpa nell¿omettere di trasmettere il precetto esecutivo a sua moglie e d¿interporre opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata alla ricorrente. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.

 

 

                                          5.   Questa Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata sull¿allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell¿esecuzione sarebbe un debito del marito e non dell¿escussa. All¿escussa va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al procedente, per l¿art. 85a LEF essa può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell¿esecuzione l¿accertamento dell¿inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.

 

 

                                          6.   L¿istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione del 17 novembre 2005 di RI 1 dev¿essere così respinta.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 33 cpv. 1, 55, 101 CO; 61 e 62 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

                                          1.     L¿istanza 17 novembre 2005 RI 1, __________, è respinta.

 

                                          2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

 

                                         4.     Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - PI 1, __________.

                                                 Comunicazione all¿CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario