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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 22 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento di revoca del pignoramento di salario emesso l’11 novembre 2005 nell’esecuzione n° __________ promossa dalla ricorrente contro
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PI 1
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viste le osservazioni 19 dicembre 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 7 febbraio/9 marzo 2005, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Introiti fr. 4'500.--
Minimo esistenza
Minimo base fr. 1'100.--
Locazione fr. 1'685.--
Cassa malati fr. 309.--
Pasti fuori domicilio fr. 240.--
“Ass.+div.+risc.” fr. 206.--
Totale fr. 3'900.--
Eccedenza pignorabile: fr. 600.--
La trattenuta di salario, a causa di pignoramenti a favore di gruppi precedenti, ha avuto inizio a partire dal 1° agosto 2005.
2. Il 14 ottobre 2005, l’escusso, nell’ambito di un ulteriore pignoramento (a favore dell’esecuzione n° __________), ha dichiarato che il suo canone di locazione era di fr. 2'400.--/mese (e non di fr. 1'685.-- come invece dichiarato in precedenza), ciò che effettivamente risulta dal contratto di locazione (del 18 agosto 2003). Egli ha inoltre affermato di lavorare a __________ quale professore universitario per un salario mensile di fr. 4'500.--, versato però solo 9 volte all’anno invece di 12, in quanto non percepisce indennità per i mesi estivi (luglio a settembre).
3. In base a questi nuovi dati, l’Ufficio, l’11 novembre 2005, ha accertato che non sussisteva più nessuna eccedenza pignorabile, secondo il calcolo seguente:
Introiti (9/12 di fr. 4'500.--) fr. 3'375.--
Minimo esistenza
Minimo base fr. 1'100.--
Locazione fr. 2'400.--
Cassa malati fr. 309.--
Pasti fuori domicilio fr. 240.--
Trasferte fr. 360.--
Totale fr. 4'409.--
Eccedenza pignorabile: fr. 0.--
4. La procedente contesta il nuovo calcolo, chiedendo ulteriori spiegazioni inerenti le diverse voci, in particolare per quanto concerne l’affitto.
5. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
6. È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 82 ad art. 93).
6.1. Nel caso concreto, l’Ufficio, nelle sue osservazioni, ha segnalato che è in corso contro l’escusso un’esecuzione (n° __________) per l’incasso dei canoni di locazione relativi ai mesi di luglio a ottobre 2005 vertente sull’importo di fr. 12'000.--. Perché non pagato, il canone di locazione non poteva essere computato nel minimo di esistenza. Il ricorso deve pertanto essere accolto su questo punto.
6.2. Occorre inoltre ricordare che se, come nella fattispecie, l’alloggio dell’escusso è manifestamente sproporzionato alle sue effettive necessità e possibilità, l’Ufficio, nel determinare il minimo vitale, deve tenere conto del canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss], punto II/1.2), la decurtazione dovendo però essere attuata nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 130 p. 41) – salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 ss) –, ossia, nel caso concreto, con un preavviso di 3 mesi. L’Ufficio terrà conto di questa giurisprudenza qualora l’escusso dovesse ricominciare a pagare l’affitto.
7. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio segnala che secondo una comunicazione dell’__________, per la quale l’escusso ha lavorato quale professore incaricato, esso avrebbe percepito nel 2005 un salario annuo di fr. 4'080.--.
Questa informazione non corrisponde tuttavia a quanto dichiarato dall’escusso in occasione dei pignoramenti del 7 febbraio 2005 (fr. 4'500.-- al mese) e del 14 ottobre 2005 (fr. 4'500.--, versati 9 volte all’anno) e pare sorprendente, non essendo dato di capire come con un reddito così esiguo egli sia riuscito a vivere e pagare un affitto di fr. 2'400.-- (da novembre 2003 a giugno 2005). Occorre pertanto che l’Ufficio verifichi l’importo del reddito dell’escusso, chiedendo, a quest’ultimo o meglio direttamente all’__________, la produzione del certificato di salario per la dichiarazione d’imposta relativo all’anno 2005. Vista l’età dell’escusso (nato nel 1928), l’Ufficio si informerà inoltre presso la Centrale di compensazione AVS/AI (Av. Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Genève 2) se l’escusso percepisce prestazioni dall’AVS, chiedendo anche quali siano le casse di compensazione presso le quali PI 1 risulta iscritto negli ultimi due anni. Qualora dovesse risultare che l’escusso lavori effettivamente in modo saltuario, l’Ufficio dovrà poi rivedere le poste “trasferte” e “pasti fuori domicilio” nel calcolo del minimo di esistenza.
8. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 22 novembre 2005 della RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’CO 1 per nuovi accertamenti e nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza