Incarto n.
15.2005.20

Lugano

9 giugno 2005

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 1° marzo 2005 di

 

 

RI 1

c/o RA 4

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro le decisioni di pignoramento 18 e 22 febbraio 2005 emesse nelle esecuzioni n° __________, __________, __________ (gruppo n° __________) promosse contro il ricorrente da:

 

 

PI 3

rappr. daRA 3

 

rispettivamente da

 

PI 1

rappr. da RA 1

 

e

 

PI 2

rappr. dall’avv. __________, RA 2

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Il 25 gennaio 2005, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento dei redditi di RI 1 a favore del gruppo n° __________, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 4'710,45 determinata come segue:

 

                                         Introiti:

                                         Debitore                            fr.     7’769.--       69%

                                         Coniuge                             fr.     3’423.60     31%

                                         Totale mensile                  fr.   11’192.60     100%

                                        

                                         Minimo di esistenza:

                                         Minimo base                     fr.     1’550.--

                                         Locazione                          fr.     2’008.--       + riscaldamento

                                         Cassa malati                     fr.      334.70

                                         Trasferte moglie               fr.      300.--

                                         Pasti fuori domicilio         fr.      240.--

                                         Totale deduzioni               fr.     4’432.70     fr. 3'058,56 (69%)

 

                                         Ecc. mens. pignorabile    fr.     4’710.45

 

                                         Il relativo verbale di pignoramento è stato spedito il 25 febbraio 2005. In precedenza, ossia il 18 febbraio 2005, l’Ufficio aveva notificato all’escusso il pignoramento dei suoi redditi mensili a concorrenza di fr. 4’613,45, ingiungendo nel contempo alla Cassa pensioni dello Stato di versargli dal mese di novembre 2005 (tenuto conto dei pignoramenti in corso a favore di precedenti gruppi) l’intera rendita dovuta, pari a fr. 4’114.-- al mese (vista l’impignorabilità della rendita AI, cfr. art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF). Il calcolo è poi stato rettificato al momento dell’allestimento del verbale pignoramento, dopo che è stato accertato che l’escusso percepiva un reddito mensile complessivo di fr. 7'769.-- invece di quello di fr. 7'672.-- indicato nel verbale interno per le operazioni di pignoramento del 25 gennaio 2005.

 

                                  B.   Con ricorso 1° marzo 2005, RI 1 chiede la riforma delle decisioni di pignoramento, nel senso che il minimo di esistenza sia determinato in almeno fr. 9'500.-- mensili, in modo da considerare diverse spese supplementari che egli ritiene indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, ossia:

                                         –    spese per la protezione del ricorrente e della sua famiglia: viene chiesta la presa in considerazione di un importo supplementare minimo di fr. 2'500.-- (fr. 1'000.-- per il leasing dell’automobile, fr. 500.-- per l’aiuto ai suoceri rimasti in __________ e fr. 1'000.-- per le spese supplementari di difesa, connesse alla sua precedente professione di agente infiltrato), senza attendere l’esito della domanda che il ricorrente, il 18 marzo 2004, ha inoltrato al Dipartimento federale di giustizia e polizia affinché venisse svolta una perizia relativa al pericolo che l’escusso corre quale ex agente infiltrato;

 

                                         –    spese per l’assistenza fornita dalla moglie ai propri genitori in __________ (art. 328 CC);

 

                                         –    spese per il mantenimento e l’educazione della figlia della moglie dell’escusso;

 

                                         –    spese di riscaldamento: il ricorrente chiede che venga riconosciuto a questo titolo un importo mensile medio di fr. 108.-- invece di quello di fr. 32.-- ammesso dall’Ufficio.

 

 

                                   C.   Delle osservazioni 17 marzo 2005 di PI 2 e di quelle 3 e 22 marzo 2005 dell’CO 1 di dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

                                  D.   Così come richiesto da questa Camera il 6 aprile 2005, l’CO 1 ha proceduto ad un’istruttoria complementare sulla situazione scolastica della figliastra dell’escusso. È poi stata data l’occasione alle parti di presentare delle osservazioni, facoltà di cui PI 2 ha fatto uso con allegato del 29 aprile 2005.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il ricorrente impugna i provvedimenti 18 e 22 febbraio 2005. In realtà, il secondo provvedimento va considerato quale riconsiderazione del primo ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF, in base ai nuovi dati acquisiti dall’Ufficio sui redditi dell’escusso (cfr. supra ad A). Il ricorso è pertanto da ritenere privo di oggetto quanto al primo provvedimento. Del resto, a prescindere dal diverso esito sull’importo dell’eccedenza pignorabile teorica, in concreto i due provvedimenti hanno determinato il pignoramento dell’intera rendita mensile versata dalla Cassa pensioni, pari in entrambi i casi a fr. 4'114.--.

 

 

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                   3.   RI 1 postula, come già richiesto in occasione dei suoi precedenti ricorsi del 16 maggio 2002 (15.02.72), del 21 febbraio/11 marzo 2003 (inc. 15.03.44) e del 23 gennaio 2004 (inc. 15.04.18), che gli venga riconosciuto nel calcolo del minimo di esistenza un importo mensile – ora determinato in almeno fr. 2'500.-- – a titolo di spese “per la protezione del ricorrente e della sua famiglia”, così composto:

                                         –  fr. 1’000.-- per il leasing dell’automobile;

                                         –  fr. 500.-- per l’aiuto ai suoceri e

                                         –  fr. 1’000.-- per non meglio precisate “spese supplementari connesse alla professione”.

 

                               3.1.   Come già evidenziato nelle precedenti sentenze emesse da questa Camera nelle procedure richiamate sopra (tutte e tre confermate dal Tribunale federale), l’importo di fr. 2’500.-- non può essere aggiunto al minimo di esistenza dell’escusso anche se quest’ultimo riuscisse a dimostrarne la necessità e l’effettivo pagamento: spese di questo genere per garantirsi una sicurezza personale accresciuta non rientrano infatti in quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Qualora vi sia effettiva necessità di protezione, le spese relative non possono essere messe a carico dei creditori (CEF 7 agosto 2003 [15.03.44], cons. 6m i.f.; 19 aprile 2004 [15.04.18], cons. 4b), ma la persona minacciata deve chiedere allo Stato, per via giudiziaria, la protezione che ritiene di meritare (cfr. STF 7 luglio 2004 [5P.211/2004], cons. 4).

 

                               3.2.   L’unica novità del ricorso in esame è il riferimento all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della legge federale sull’inchiesta mascherata (RS 312.8, LFIM). A prescindere dalla sua applicabilità al ricorrente (cfr. le disposizioni transitorie di cui all’art. 25 LFIM), questa legge non esplica comunque effetti rilevanti per la questione sottoposta a questa Camera. Semmai, costituisce un motivo in più per ritenere non indispensabili (ai sensi dell’art. 93 LEF) le spese allegate dal ricorrente, siccome la protezione e l’assistenza che egli richiede possono – anzi devono – essere chieste “all’autorità il cui compito istituzionale è affidato a tale istanza” (STF 7 luglio 2004 [5P.211/2004], cons. 4), ossia il comando della polizia competente (cfr. art. 13 cpv. 4 LFIM).

 

 

                                   4.   Il ricorrente pretende inoltre l’aggiunta al minimo di esistenza dell’importo mensile di fr. 500.-- versato da sua moglie ai propri genitori in __________. Per i motivi esposti al precedente considerando, la pretesa va respinta nella misura in cui sia fondata sull’asserito bisogno di protezione del ricorrente e della sua famiglia. Rimane da esaminare – invero da riesaminare (cfr. CEF 21 febbraio/11 marzo 2003 [inc. 15.03.44], cons. 6i; 23 gennaio 2004 [inc. 15.04.18], cons. 4c) – se la pretesa del ricorrente possa essere accolta in quanto motivata dall’asserita esistenza a carico della moglie di un dovere di mantenimento ai sensi dell’art. 328 CC.

 

                               4.1.   Giusta il punto 5 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 (FU 2001/2, 74 ss.), i contributi di mantenimento o d’assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che vivono – anche all’estero (cfr. Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, p. 649 ad C/c) – fuori dall’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). Siffatti contributi di mantenimento o d’assistenza, i cui beneficiari devono essere membri della famiglia in senso ampio del debitore, devono inoltre essere loro indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (Vonder Mühll, op. cit., n. 29 ad art. 93 LEF). All’Ufficio di esecuzione devono essere presentati i giustificativi per gli importi di cui si chiede il riconoscimento.

 

                               4.2.   Dal 1° gennaio 2000, l’art. 328 cpv. 1 CC sottopone il diritto all’assistenza tra i parenti al fatto che la persona obbligata viva “in condizioni agiate”. Ciò non esclude che gli alimenti ai sensi dell’art. 328 CC possano essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza (cfr. Thomas Koller, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 42 ad art. 328/329; contra: Georges Vonder Mühll, nota in BlSchK 2002, 64 s., salvo che il pignoramento verta su un importo modesto rispetto ai redditi dell’escusso), purché i redditi dell’escusso eccedano notevolmente il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, ovvero il fabbisogno minimo così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (cfr. Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5a ed., Berna 1999, n. 29.11). La definizione di cosa siano delle “condizioni agiate” è però controversa (cfr. Koller, op. cit., n. 10 e 15b ad art. 328/329, secondo cui un’eccedenza del 20% rispetto al minimo vitale “accresciuto” non sarebbe sufficiente; sentenza del 9 gennaio 2001 [BlSchK 2002, 63]: l’autorità di Basel-Stadt ha ritenuto che il limite fosse quello stabilito dalle direttive della Conferenza svizzera dell’azione sociale, ora pari a un importo imponibile di fr. 90'000.-- per una coppia con un figlio minore o in formazione [cfr. punto F-4] della versione 12/00). La questione può qui essere lasciata aperta (cfr. cons. 4.3). In ogni caso, la presa in considerazione nel minimo vitale di eventuali alimenti dovuti in virtù dell’art. 328 CC non può essere rifiutata rinviando il parente bisognoso a far capo all’assistenza sociale, che ha carattere sussidiario (cfr. art. 293 cpv. 1 CC; 2 cpv. 1 Legge federale sull’assistenza sociale, RS 851.1; art. 4 e 38 Legge cantonale sull’assistenza sociale, RL 6.4.11.1).

 

                               4.3.   In concreto, l'escusso, a sostegno della deduzione richiesta di fr. 500.-- mensili, non ha provato che fossero adempiuti i presupposti dell’asserito obbligo di assistenza giusta l’art. 328 CC. In particolare, non ha prodotto documenti atti a dimostrare il rapporto di filiazione tra sua moglie e la persona (__________) destinataria dei versamenti mensili di fr. 500.--, né è dato a sapere se non vi siano altri figli in grado di provvedere al mantenimento dei genitori. Inoltre, il ricorrente non ha fornito gli elementi (attestazioni di redditi e spese) che avessero permesso all’Ufficio di stabilire se l’importo mensile di fr. 500.-- è indispensabile ai suoceri ai sensi dell’art. 93 LEF. Per questo motivo nessuna deduzione può essere riconosciuta. Possono quindi essere lasciate aperte le questioni di sapere se il reddito della moglie (fr. 3’423.60) ecceda il suo minimo d’esistenza “accresciuto” in modo sufficiente da giustificare un obbligo di assistenza ai propri genitori ai sensi dell’art. 328 CC (cfr. sopra ad 4.2) e sussidiariamente – in mancanza di un obbligo giuridico – se sussista a carico della moglie un obbligo morale oggettivo nei confronti dei propri genitori.

 

 

                                   5.   Il ricorrente chiede d’altronde che vengano prese in considerazione le spese per il mantenimento e l’educazione della figlia della moglie. L’Ufficio, nelle sue osservazioni 3 marzo 2005, si oppone alla domanda, rilevando che la figlia è maggiorenne dal 26 giugno 2004 e che le spese per i figli agli studi sono riconosciute unicamente fino alla maggiore età.

 

                               5.1.   Il punto di vista dell’Ufficio può fondarsi direttamente sul testo del punto II/6 della Tabella, che, sotto il titolo “Spese per l’istruzione dei figli”, indica:

                                         “Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico, ecc.). Per i figli agli studi sono riconosciute fino alla loro maggiore età (DTF 98 III 34 ss.), ritenuto che si terrà equamente conto di eventuali borse o prestiti di studio e di redditi d’altra fonte da essi conseguiti”.

                                         Il punto (I/4) relativo al supplemento al minimo di base per il mantenimento dei figli non fissa invece alcuna età massima.

 

                                  a)   La Tabella non ha forza di legge, essa fornisce solo un ordine di grandezza modulabile e non valori assoluti (cfr. DTF 86 III 10 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 86 ad art. 93).

 

                                  b)   Nella sentenza pubblicata in DTF 98 III 34 ss. (citata al punto II/6 della Tabella), il Tribunale federale non ha escluso in modo generale la presa in considerazione nel minimo di esistenza delle spese di mantenimento e di educazione dei figli maggiorenni, ma ha soltanto stabilito che il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria ("Hochschulstudium", “Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi dell'art. 93 LEF. Non si è invece esplicitamente pronunciato sulla situazione dei figli maggiorenni che stanno frequentando una scuola media superiore ("Mittelschule") né sul fatto di sapere se il supplemento per i figli dell'escusso (punto I/4 della Tabella) sia da aggiungere al minimo di esistenza di base.

                                         In una successiva sentenza del 26 novembre 1999 (STF 7B.200/1999, pubblicata in Praxis 2000, n. 123, BlSchK 2003, 118 ss. e FamPra 2000, 550 ss.), il Tribunale federale, che era chiamato a pronunciarsi sulle spese di mantenimento e di studio del figlio maggiorenne dell’escusso, che frequentava un liceo (“gymnase”) di St-Maurice, ha stabilito che tali spese sono da includere nel minimo di esistenza nella misura in cui i genitori assumono un obbligo a questo proposito, ossia nella misura determinata all’art. 277 cpv. 2 CC. In altre parole, sono da riconoscere nel calcolo del minimo vitale le spese di mantenimento del figlio maggiorenne e le spese di studio qualora il genitore escusso disponga dei mezzi economici per mantenere il figlio ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato la causa all’autorità inferiore per completamento istruttorio sulla situazione finanziaria dei genitori.

 

                                  c)   La più recente giurisprudenza del Tribunale federale va nel senso delle considerazioni della dottrina dominante (cfr. Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, tesi Losanna 1985, n. 118, p. 64; Vonder Mühll, op. cit., n. 24 e 30 ad art. 93; contra: Bühler, op. cit., p. 649 ad C/a/bb).

 

                                         Ma vi è un ulteriore motivo a favore della presa in considerazione delle spese connesse all’obbligo di mantenimento stabilito all’art. 277 cpv. 2 LEF. Esse sono infatti debiti privilegiati rispetto agli altri debiti del genitore (art. 219 cpv. 4. prima classe, lett. c e 146 cpv. 2 LEF; Hansjörg Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 49 ad art. 219, sesto trattino). È pertanto opportuno ammettere la loro inclusione nel minimo di esistenza del genitore, per evitare che il figlio sia costretto a promuovere esecuzione contro di lui, per ottenere ciò che comunque gli viene riconosciuto dalla legge. In effetti, senza questa inclusione, il genitore, pur volendolo, non sarebbe in grado di adempiere il suo dovere legale perché i suoi redditi pignorabili sono integralmente pignorati. Certo, altri debiti di prima classe non beneficiano di tale privilegio (ad es. i crediti dei lavoratori), ma le relazioni personali particolari tra genitore e figli giustificano siffatta eccezione. Del resto, parte della dottrina riconosce al figlio maggiorenne il beneficio di partecipazione al pignoramento senza preventiva esecuzione previsto all’art. 111 cpv. 1 n. 2 LEF (cfr. Ingrid Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 i.f. ad art. 111; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 11 ad art. 111, alla condizione – con riferimento alla lettera dell’art. 111 cpv. 2 LEF – che il maggiorenne faccia valere il suo diritto nell’anno che segue il raggiungimento della maggior età; contra: Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 32 ad § 25).

                               5.2.   Stabilito il principio della riconoscibilità delle spese derivanti dall’obbligo stabilito all’art. 277 cpv. 2 CC, rimane da definirne condizioni e modalità.

 

                                  a)   Giusta l’art. 277 cpv. 2 CC, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Le circostanze da cui dipende il diritto al mantenimento sono la capacità finanziaria dei genitori e del figlio, la qualità delle relazioni personali e la serietà della formazione seguita dal figlio (cfr. Peter Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 15 ss.).

                                         Sono pertanto quattro i presupposti per l’ammissione dell’esistenza di un obbligo ai sensi di siffatta norma:

 

                                aa)   il figlio maggiorenne non deve ancora, nei termini usuali, avere una formazione appropriata. Dal profilo civilistico, ciò può anche estendersi a una formazione di tipo superiore (università, scuola politecnica, ecc.), qualora il figlio dimostri sufficienti capacità individuali e impegno per riuscire (cfr. Breitschmid, op. cit.. n. 22 ad art. 277). Dal profilo esecutivo invece, non appare equo porre a carico dei creditori del genitore escusso i costi di una formazione di tipo superiore (cfr. DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.; Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93). Spetta al figlio far capo autonomamente ai prestiti di studio (cfr. art. 1a cpv. 5 e 12 del Regolamento delle borse di studio, RL 5.1.3.1). Va invece tenuto in considerazione l’obbligo legale nei confronti dei figli che non hanno ancora, nei termini usuali, terminato la loro prima formazione scolastica o professionale. Per il principio di parità di trattamento tra studenti e apprendisti la prima formazione comprende anche gli studi medio-superiori, ritenuto che di regola non sono accordati prestiti per questo tipo di studio e nemmeno borse di studio, nella misura in cui il reddito imponibile dei genitori – che non tiene conto del carico connesso al rimborso di debiti (cfr. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2a ed., Ginevra/Basilea/ Monaco 2002, n. 191 ad § 7, p. 133) –, maggiorato di una quota parte della sostanza imponibile (cfr. art. 4), superi i limiti posti agli art. 8 e 9 del Regolamento delle borse di studio.

                                         Occorre peraltro evidenziare che, in seguito all’abbassamento della maggiore età (da 20 a 18, effettiva dal 1° gennaio 1996), il Tribunale federale ritiene che il carattere eccezionale dell’obbligo posto all’art. 277 cpv. 2 CC deve essere relativizzato per i giovani di età compresa tra 18 e 20 anni (cfr. DTF 129 III 375 ss.);

 

                                bb)   eventuali redditi del figlio (assegni statali, salario di apprendista, borsa di studio o di tirocinio, rendite, ecc.) non devono coprire i propri bisogni (cfr. art. 276 cpv. 3 CC);

 

                                cc)   i redditi del genitore escusso devono essere superiori del 20% al loro fabbisogno minimo ai sensi del diritto civile, ossia il minimo vitale determinato secondo i parametri dell’art. 93 LEF aumentato delle imposte (cfr. DTF 118 II 97 ss.; I CCA 31 marzo 1999 [11.97.167], cons. 4, in FamPra 2000, 124; Breitschmid, op. cit., n. 17 ad art. 277; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil VI/2, 2a ed. Friborgo 2002, n. 632; Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5a ed., Berna 1999, n. 20.25);

 

                                dd)   gli alimenti dovuti al figlio maggiorenne non devono compromettere il pagamento di quelli dovuti all’ex moglie e/o ai figli minorenni dell’escusso (cfr. I CCA 31 marzo 1999 [11.97.167], in FamPra 2000, 124, cons. 4; Breitschmid, op. cit., n. 19 ad art. 276; Meier/Stettler, nota 1116 p. 321).

 

                                  b)   Dal profilo prettamente esecutivo, solo le spese assolutamente indispensabili, il cui effettivo pagamento è dimostrato, possono essere prese in considerazione (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93).

                                         Le spese connesse al mantenimento di un figlio maggiorenne devono d’altronde essere riconosciute secondo i principi applicabili ai figli minorenni. Pertanto, al minimo di base di fr. 500.-- stabilito al punto I/4 della Tabella per i figli di oltre 12 anni vanno aggiunte le spese particolari effettive avute per la loro istruzione (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico, ecc.), conformemente al punto II/6 della Tabella.

 

                               5.3.   Nel caso concreto, la figliastra dell’escusso, V__________, è maggiorenne dal 25 giugno 2004. Frequenta la classe 4B del Liceo cantonale di __________ e terminerà gli studi presumibilmente nel giugno 2005. Non beneficia di borse di studio e non consegue redditi. Abita con i genitori a __________. In queste condizioni, non appare pertanto avere il diritto a un assegno di studio, siccome, essendo il reddito effettivo dei genitori superiore a fr. 130'000.-- annui, il loro reddito imponibile è sicuramente superiore a fr. 30'000.-- (fr. 25'000.-- +[4'000.-- x 1/0,8]), che risulta essere il limite di reddito a partire dal quale non è più riconosciuto un diritto agli assegni di studio per gli studenti che rientrano giornalmente al domicilio dei genitori (cfr. art. 8, 9 e 11 cpv. 1 lett. b del Regolamento delle borse di studio). D’altra parte, i redditi mensili dell’escusso e della moglie (fr. 11’192.60 secondo il verbale di pignoramento impugnato) eccedono in modo così netto il 120% del loro minimo di esistenza comune (4’432.70) che non risulta necessario accertare il loro carico fiscale per potere concludere che sono dati i presupposti perché siano tenuti a mantenere V__________ ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC, fino a fine giugno 2005. Per contro, se quest’ultima persistesse nell’idea di volere poi studiare all’università, dovrà autonomamente far capo a un prestito di studio.

                                         Per il periodo fino a fine giugno 2005, vanno pertanto aggiunti al minimo di esistenza comune dei coniugi RI 1 un importo mensile di fr. 500.-- ai sensi del punto I/4 della Tabella, il premio LAMal, versato alla __________ per la figlia (pari a fr. 251,10), il prezzo dell’abbonamento “__________Arcobaleno Junior” per le spese di trasferta (fr. 301.-- all’anno, pari a fr. 25,10 al mese) e un importo mensile di fr. 210.-- (fr. 10.--/giorno) per le spese di vitto fuori casa. Quest’ultima cifra risulta inferiore all’importo massimo ammesso all’art. 11 cpv. 1 del Regolamento delle borse di studio, corrispondente a fr. 11,11/giorno (fr. 2'000.--/[36 settimane x 5 giorni]). Per i motivi già esposti in precedenza (ad cons. 3), non vanno invece riconosciute le spese di trasporto supplementari richieste dal ricorrente, che afferma di venire talvolta a prendere la figlia con l’automobile per “evitare pericolose sistematicità”, né le spese di collegamento con telefono cellulare. Per quanto attiene alle asserite spese per i libri scolastici, non possono essere considerate, poiché non sono state dimostrate. I premi per le assicurazioni complementari sottoscritte presso la __________ non possono essere riconosciuti (cfr. Tabella, ad II/3).

                                         L’importo totale computabile nel minimo di esistenza ammonta pertanto a fr. 986,20. La quota pignorabile del reddito di RI 1 passa così da fr. 4’710.45 a fr. 4’030.-- (cfr. infra ad 9). L’importo residuo risulta tuttavia sufficiente per consentire il versamento degli alimenti correnti dovuti all’ex moglie, pari a fr. 2'100.--/mese. Di conseguenza è anche dato il quarto presupposto (cfr. supra cons. 4.2a/dd) per il riconoscimento delle predette spese.

 

 

                                   6.   La censura relativa all’aumento delle spese di riscaldamento è priva di oggetto: infatti, l’Ufficio ha riconosciuto esattamente quanto dichiarato dal patrocinatore del ricorrente al momento del pignoramento (e peraltro ribadito nel ricorso), ossia fr. 108.-- al mese. Se disguido c’è stato è solo perché l’Ufficio, nel dettaglio del calcolo del minimo di esistenza dei 18 e 22 febbraio 2005, ha per errore indicato una ripartizione inesatta tra canone di locazione (fr. 1'976.--/mese, pari a quello riconosciuto in precedenti pignoramenti, importo che comprendeva però le spese accessorie) e spese di riscaldamento (fr. 32.-- al mese), il risultato complessivo (ossia 1'976 + 32 = fr. 2'008.--) corrispondendo tuttavia esattamente a quanto dichiarato (fr. 1'900.-- + fr. 108.--).

 

 

                                   7.   Nelle sue osservazioni (ad 6), PI 2 ritiene più che auspicabile che questa Camera inviti il ricorrente a cambiare alloggio alla prima scadenza contrattuale possibile per un appartamento meno oneroso, così come accennato nella sentenza del 7 agosto 2003 (inc. 15.03.44, cons. 6c/cc). Ostandovi il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), la richiesta non può trovare accoglimento a questo stadio della procedura. È tuttavia richiamata la facoltà di riconsiderazione – d’ufficio o su istanza – riconosciuta all’Ufficio dall’art. 93 cpv. 3 LEF.

 

 

                                   8.   Dal mese di gennaio 2005, la pensione mensile versata al ricorrente dalla Cassa pensioni è aumentata di fr. 29.-- (fr. 4'114.-- [fr. 3'740 + supplemento per figli di 374.--] invece di fr. 4’085.-- nel 2004 [fr. 3'714 + supplemento per figli di fr. 371.--]). Tale aumento, pari allo 0,7%, corrisponde al rincaro per il 2005 (cfr. scritto 1° giugno 2005 dell’Amministrazione della cassa pensioni), ed è stato debitamente preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza oggetto dell’impugnativa.

 

                               8.1.   Nelle sue osservazioni l’CO 1, riferendosi al certificato delle prestazioni 2004 allegato da RI 1 al suo scritto 15 marzo 2005 a questa Camera, afferma però che la rendita della Cassa pensioni dell’escusso sarebbe aumentata a fr. 52'734.--/anno, pari a fr. 4’394,5.--/mese. In realtà, l’Ufficio misconosce che l’importo di fr. 52'734.--, che peraltro si riferisce all’anno 2004, comprende anche la tredicesima mensilità di base (i supplementi per figli essendo invece versati solo 12 volte all’anno), la quale viene versata, in una volta, solo nel mese di dicembre. Essa non deve pertanto essere presa in considerazione nel calcolo delle singole rate mensili, ma verrà interamente bonificata sul conto dell’Ufficio nel mese di dicembre 2005 (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 46-48, con rif.).

 

                               8.2.   L’Ufficio ha invece correttamente computato il supplemento per figli tra i redditi dell’escusso. Risulta infatti dall’art. 25 cpv. 5-7 del Regolamento sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (RL 2.5.5.1) che titolare della prestazione è il dipendente e non direttamente il figlio.

 

 

                                   9.   Riassumendo, l’eccedenza mensile pignorabile deve essere determinata in fr. 4'030.--, secondo il calcolo seguente:

 

                                         Introiti:

                                         Debitore                            fr.     7’769.--       69%

                                         Coniuge                             fr.     3’423.60     31%

                                         Totale mensile                  fr.   11’192.60     100%

 

                                         Minimo di esistenza:

                                         Minimo base                     fr.     1’550.--

                                         Figlia                                  fr.        500.--       (fino al 30/6/05)

                                         Spese scolastiche            fr.        235.10     (trasferta e vitto)

                                         Locazione                          fr.     2’008.--       (compreso riscaldamento)

                                         Cassa malati                     fr.        585.80     (compresa la figlia)

                                         Trasferte moglie               fr.        300.--

                                         Pasti fuori domicilio         fr.        240.--

                                         Totale deduzioni               fr.     5’418.90    

 

                                         Quota dell’escusso           fr.     3’739.--       (69%)

 

                                         Ecc. mens. pignorabile    fr.     4’030.--       (= fr. 7’769 – 3'739)

 

                                         La decisione impugnata andrebbe pertanto riformata nel senso di limitare il pignoramento della rendita versata dalla Cassa pensioni da fr. 4'114.-- a fr. 4'030.-- fino al 30 giugno 2005, e di confermarla per il periodo successivo. Sennonché il provvedimento impugnato, ordinato a favore del gruppo n° __________, avrà probabilmente effetto soltanto a partire da novembre 2005 (cfr. verbale di pignoramento), poiché sono in corso i pignoramenti a favore dei gruppi n° __________. Nondimeno questa Camera, nella sua qualità di autorità di vigilanza, deve d’ufficio far rispettare le norme sul minimo di esistenza, in quanto la loro inosservanza è costitutiva di nullità del pignoramento ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 93, con rif.). Orbene, per i mesi da marzo a giugno 2005, la Cassa pensioni ha versato all’Ufficio 4 quote mensili di fr. 4'114.--, ossia di pari importo a quello oggetto del ricorso in esame. Occorre di conseguenza ordinare all’Ufficio la restituzione al ricorrente di quanto percepito in eccedenza (ossia fr. 336.-- = 4 x [fr. 4'114 – fr. 4'030]). Quanto ai mesi precedenti a marzo 2005, l’Ufficio ha tenuto conto nel calcolo del minimo di esistenza di un supplemento per figli di fr. 500.--/mese.

 

 

                                 10.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                          Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF), ricordato al ricorrente personalmente l’avvertimento fatto al suo patrocinatore nella sentenza del 23 gennaio 2004 (inc. 15.04.18, cons. 6).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 277, 328 CC; 13, 25 LFIM; 22 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:

                                   1.   In quanto diretto contro il provvedimento 22 febbraio 2005 dell’CO 1, il ricorso 1° marzo 2005 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza il minimo vitale di RI 1 è stabilito in fr. 4'030.-- per i mesi da marzo a giugno 2005 per tutti i pignoramenti in corso.

 

                               1.2.   È ordinata all’CO 1 la restituzione al ricorrente di fr. 336.--, pari all’eccedenza pignorata in troppo per i mesi da marzo a giugno 2005.

 

                               1.3.   La decisione impugnata è confermata per i mesi successivi al  30 giugno 2005.

 

                                   2.   In quanto diretto contro il provvedimento 18 febbraio 2005, il ricorso 1° marzo 2005 di RI 1, __________, è privo di oggetto.

 

                                   3.   Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

 

                                   4.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   5.    Intimazione a:

                                          – avv. RA 4, __________;

                                          – RA 1, __________;

                                          – Studio legale RA 2, __________;

                                          – RA 3, __________

 

                                         Comunicazione all’CO 1

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario