Incarto n.
15.2005.22

Lugano

6 maggio 2005

CJ/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 4 marzo 2005 di

 

 

 RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di redditi 10 gennaio 2005 eseguito a favore del gruppo n° __________, composto delle esecuzioni n° __________, __________, __________ e __________, tutte promosse contro il ricorrente dallo

 

 

PI 1 

rappr. dall’RA 1 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Lo PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di quattro crediti d’imposta che ammontano complessivamente a fr. 8'140,10, oltre spese e interessi.

 

                                  B.   Il 10 gennaio 2005, l’CO 1, in base alle indicazioni dell’escusso, che si è però rifiutato di firmare il relativo verbale, ha stabilito il suo minimo di esistenza in fr. 3'478.--, ordinando il pignoramento della rendita della Cassa pensione per l’importo eccedente fr. 1'638.--, secondo il seguente calcolo:

 

                                         Introiti

                                         Debitore                                            fr.  1'840.--    (AI)

                                         Cassa Pensione                               fr.  3'388.--

                                         Totale mensile                                  fr.  5'228.--

 

                                         Minimo esistenza                          

                                         Minimo base                                     fr.  1'100.--

                                         Locazione                                         fr.  1'000.--

                                         Posteggio                                          fr.     100.--

                                         AVS                                                   fr.       94.45

                                         C.M. Ass., inf., disocc., CP              fr.     330.70

                                         Alimenti                                             fr.     852.--    (546.- + 306.-)

                                         Minimo d’esistenza                           fr.  3'478.--

                                         ./. AI                                                   fr.  1'840.--      ./.

                                         Totale deduzioni:                              fr. 1'638.--

 

 

                                  C.   Con ricorso 4 marzo 2005, RI 1 si aggrava contro detto provvedimento, facendo in sostanza valere di avere spese che non sono state prese in considerazione dall’Ufficio. Chiede che vengano aggiunti al suo minimo di esistenza i premi delle assicurazioni malattia complementari, che asserisce essergli indispensabili per essere ammesso in cura a Zurigo, dove verrebbe curato per disturbi epilettici. Inoltre, continui spostamenti da medici gli occasionerebbero rilevanti spese di trasporto. L’escusso chiede infine che gli vengano riconosciuti i suoi debiti e che la procedura esecutiva venga sospesa fino ad evasione di una (nuova) domanda di condono fiscale che intende inoltrare.

 

 

                                  D.   Delle osservazioni dell’RA 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

 

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                        

                                   1.   Nelle sue osservazioni, l’RA 1 ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. La censura è irrilevante. Infatti, i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro tempestività.

 

 

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                         Anche l’autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti, ma può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 LPR).

 

 

                                   3.   Il ricorrente si lamenta che il pignoramento lo costringerebbe a vivere con solo fr. 1'638.-- al mese. In realtà, l’Ufficio gli ha anche lasciato l’intera rendita AI, pari a fr. 1'840.--, tenendo conto a giusto titolo della sua impignorabilità (cfr. art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF). Il minimo di esistenza del ricorrente è pertanto di fr. 3'478.-- (fr. 1'638 + 1'840), ciò che risulta chiaramente dal verbale di pignoramento (cfr. anche sopra ad B).

 

 

                                   4.   Il ricorrente chiede che oltre ai premi dell’assicurazione malattia obbligatoria venga tenuto conto dei premi delle sue assicurazioni complementari.

 

                               4.1.   Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.), l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento oppure, se del caso, mediante riesame del provvedimento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF (cfr. DTF 129 III 245, cons. 4.3). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per le franchigie delle casse malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203, p. 62), indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (cfr. DTF 129 III 244 s., cons. 4.2, in deroga alla Tabella). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere.

 

                               4.2.   Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato di abbisognare di cure che non possano essere prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria. Non ha nemmeno fornito le informazioni e documenti richiestigli da questa Camera con scritto 17 marzo 2005. Ciò basterebbe già a ritenere irricevibili le sue censure ai sensi dell’art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF (cfr. cons. 2), ricordato che il ricorrente era stato esplicitamente reso attento alle conseguenze di una mancata produzione dei documenti richiesti.

                                         Si evince d’altronde dalla risposta 29 aprile 2004 e dai documenti forniti dalla cassa malattia del ricorrente, la KPT/CPT, che le fatture pagate dalla Cassa durante il periodo dal 2 settembre 2004 al 2 febbraio 2005 (5 mesi) concernono prestazioni fornite nel Ticino e messe a carico dell’assicurazione obbligatoria. La Cassa non risulta pertanto aver dovuto, in base all’assicurazione complementare (LCA) delle spese d’ospedalizzazione, intervenire per spese di trattamento a Zurigo non rimborsabili nel regime obbligatorio, e le altre assicurazioni complementari (“cure medico-sanitarie plus”, “cure dentarie”) coprono delle eventualità che non hanno niente a che vedere con i gravi disturbi lamentati dal ricorrente.

 

                               4.3.   Nemmeno le spese di trasporto allegate dal ricorrente – ma non quantificate – possono venire riconosciute, siccome non ne è stata portata la prova né sono stati forniti gli elementi (data e luogo delle sedute mediche) necessari alla loro determinazione. Quanto alle spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile, va ricordato che esse rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, in particolare se l’escusso è invalido e se un’automobile gli è indispensabile per recarsi dal medico o mantenere i contatti con l’ambiente esterno (cfr. STF  DTF 108 III 62; 106 II 106 ss.; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 17 ad § 23; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 92). Orbene, il ricorrente non ha dimostrato di non potersi spostare senza l’ausilio di un’automobile.

                                         Va infine rilevato che andrebbe stralciato dal minimo vitale l’importo di fr. 100.-- riconosciuto dall’CO 1 a titolo di canone locatizio per un posteggio. Tuttavia giunge in soccorso del ricorrente l’art. 22 LPR, che vieta a questa Camera di riformare il provvedimento impugnato a suo sfavore.

 

                               4.4.   Dalle informazioni assunte direttamente dalla KPT/CPT si evince che nel 2004 l’escusso ha regolarmente pagato, oltre ai suoi premi, le partecipazioni messe a suo carico, per un importo totale di fr. 515,10. Si può pertanto dedurre che ha anche dovuto sopportare la franchigia di fr. 300.-- prevista dal contratto di assicurazione obbligatoria. Fosse anche il caso nel 2005, l’escusso potrà chiedere all’Ufficio – producendo i relativi giustificativi – il riesame del pignoramento in modo da dedurre queste spese dall’importo pignorato.

 

 

                                   5.   Il ricorrente si duole infine del fatto che l’Ufficio non abbia tenuto conto dei suoi debiti nel calcolo del minimo di esistenza, senza però specificarne né il genere né l’importo, e senza portarne la prova.

                                         Anche se fosse ricevibile, la censura andrebbe pertanto respinta.

 

 

                                   6.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 19 LPR, 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 4 marzo 2005 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – RI 1, __________;

                                         – RA 1, __________.

                                        

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario