Incarto n.
15.2005.2

Lugano

19 gennaio 2005 /PF/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 11 marzo 2004 (trasmesso alla Camera il 10 gennaio 2005) dell’

 

 

RI 1

rappr. daRA 1

patrocinato da PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’

 

 

CO 1

 

nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della

 

 

PI 1

rappr. da PA 2

 

procedura concernente anche

 

PI 2

PI 3

rappr. da RA 2

 

viste le osservazioni:

23 novembre 2004 di Mauro e Olindo PI 2;

4 gennaio 2005 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che lRI 1 procede nei confronti della PI 1 per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che, non avendo l’erede unica PA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo n. 63752 dell’CO 1, il creditore formulava il 7 giugno 2000 domanda di proseguimento dell’esecuzione;

 

                                         che non avendo avuto più notizie circa l’avanzamento della pratica, l’RI 1, a partire dal mese di ottobre 2001, interpellava più volte l’CO 1, ottenendo sempre rassicurazioni sul corretto svolgimento della procedura (cfr. doc. E, F, G e H);

 

                                         che dopo un ulteriore sollecito scritto (cfr. doc I), l’CO 1 il 1°marzo 2004 notificava ai creditori lo stato di riparto nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 6/2000, comunicando nel contempo che per i creditori pignoranti successivi, tra cui anche l’RI 1, non vi sarebbe stato alcun dividendo (cfr. doc. L);

 

                                         che con ricorso 11 marzo 2004, trasmesso a questa Camera solo il 10 gennaio 2005, l’RI 1 si aggrava contro lo stato di riparto postulandone l’annullamento;

 

                                         che il ricorrente sostiene di dover partecipare al riparto, essendo la propria domanda di continuazione dell’esecuzione stata formulata già il 7 giugno 2000;

 

                                         che delle osservazioni di e PI 2, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

 

                                         che per l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo;

 

                                         che i creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);

 

                                         che l’ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137);

 

                                         che giusta l’art. 144 cpv. 1 LEF la ripartizione ha luogo dopo la realizzazione di tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento;

 

                                         che nel caso in esame l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto impugnato sulla base del verbale di pignoramento 21 marzo 2000, cresciuto in giudicato senza contestazioni;

 

                                         che la domanda di proseguimento del ricorrente è datata 7 giugno 2000 e di conseguenza esso non aveva ha diritto di partecipare a tale ripartizione;

 

                                         che quindi lo stato di riparto 1° marzo 2004, ancorché allestito sulla base di un verbale di pignoramento che contempla esecuzioni dall’ottobre 1996 all’agosto 1999, risulta essere corretto in relazione alla posizione del ricorrente e comunque non è stato impugnato;

 

                                         che da ultimo va rilevato che, come indicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni, in data 30 maggio 2003 è stato allestito un nuovo verbale di pignoramento comprendente i fondi part. __________ part. __________ part. __________, part__________, part__________ RFD di __________ e il fondo part. __________ RFD di __________ e di conseguenza l’esecuzione promossa dal ricorrente potrà essere verosimilmente saldata con il provento della realizzazione di tali beni;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 110, 144 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                    

 

 

                                   1.   Il ricorso 11 marzo 2004 dell’RI 1, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – avv. PA 1,

                                                                   PA 2,;

                                                                   – avv. RA 2,

                                                                           

                  Comunicazione all’CO 1,

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario