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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2004 di
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RI 1, già in patr. dall’__________, __________, __________ |
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 13 dicembre 2004 di reiezione della richiesta del ricorrente tendente alla cancellazione di diversi precetti esecutivi emessi contro di lui;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il ricorrente chiede che venga dato ordine all’CO 1 di non (più) dare nessuna comunicazione ai terzi di 6 esecuzioni promosse contro di lui dal 21 agosto 1995 al 9 settembre 1997, tutte colpite da opposizione totale, nonché dell’attestato di carenza di beni n° __________ emesso il 7 settembre 1998, in quanto il termine quinquennale dell’art. 8a cpv. 4 LEF sarebbe scaduto.
2. L’argomentazione ricorsuale fondata sull’art. 5 LPD non può essere seguita, dato che la legge federale sulla protezione dei dati non si applica all’accesso ai registri delle esecuzioni (art. 2 cpv. 2 let. d LPD; Steinauer, Le droit privé matériel, in: La nouvelle Loi fédérale sur la protection des données, CEDIDAC n. 28, Losanna 1994, p. 99; Buntschu, Basler Kommentar zum DSG, Basilea 1995, n. 57 ad art. 2; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 8a; Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 ad art. 8a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 29 ad art. 8).
3. Sulla censura fondata sull’art. 8a cpv. 4 LEF, occorre rilevare come questa Camera abbia recentemente avuto modo di precisare che per “chiusura del procedimento” ai sensi di questa norma, si deve intendere una chiusura formale (cfr. Peter, op. cit., n. 30 ad art. 8a), condividendo l’opinione di Gilliéron (op. cit., n. 60 ad art. 8a), secondo la quale la “chiusura del procedimento” coincide con il “risultato dell’esecuzione” che l’Ufficio deve accertare nella colonna 20 del registro delle esecuzioni mediante indicazione di una delle iniziali prescritte all’art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31) (CEF 12 gennaio 2005 [15.04.186], cons. 3.3). Avendo i termini di perenzione degli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1, 133 e 154 LEF lo scopo di evitare che procedure esecutive rimangano indefinitamente aperte, la Camera ha ritenuto che, qualora fossero scaduti, l’Ufficio dovrebbe, su richiesta del debitore, indicare l’estinzione dell’esecuzione apponendo la lettera “E” nel registro delle esecuzioni (posto che le ipotesi d’impiego indicate all’art. 10 Rform – ritiro dell’esecuzione e prescrizione – non sono esaustive, cfr. DTF 129 III 298, cons. 3.4) e da quel momento cominciare a computare il termine di perenzione del diritto d’informazione (art. 8a cpv. 4 LEF) e di conservazione dei documenti relativi all’esecuzione (art. 2 cpv. 1 RCDoc, RS 281.33). Solo così si può dare un senso all’art. 8a cpv. 4 LEF anche per le esecuzioni ferme a causa dell’inattività dell’escutente (in questo senso: Peter, op. cit., n. 30 ad art. 8a; Tribunale cantonale friborghese, 29 novembre 2000, in JdT 2001 II 67 s.).
4.Il ricorrente ritiene che viste le difficoltà oggettive dell’Ufficio nello stabilire se è o no scaduto il termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF si debba applicare il principio “in dubio pro debitore” e considerare perenta l’esecuzione un anno dopo la notifica del precetto esecutivo.
L’argomento non convince. La norma dell’art. 8a LEF non salvaguarda solo l’interesse dell’escusso alla tutela della propria personalità ma anche l’interesse – pubblico – della protezione del credito. La norma va pertanto applicata d’ufficio. Non vi è quindi spazio per il principio “in dubio pro debitore”, che il Tribunale federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni di opposizione (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18) e comunque trova applicazione solo nelle relazioni tra escusso e escutente, che nel problema in esame sono irrilevanti.
Per accertare, per ciascuna delle sei esecuzioni, se il termine per la prosecuzione dell’esecuzione è stato interrotto o no dalla promozione di un’azione giudiziaria o amministrativa tendente al rigetto dell’opposizione, occorre pertanto che l’Ufficio esiga dal ricorrente la produzione di un’attestazione della Pretura del circondario nel quale egli ha il domicilio, relativa all’eventuale promozione da parte dell’escutente di un’azione tendente al rigetto dell’opposizione e – per il caso di risposta positiva al primo quesito – anche l’indicazione degli elementi che consentano la determinazione della durata della sospensione del termine di perenzione (date d’inizio e di fine della causa [data di notifica della sentenza, assenza d’impugnazione]) ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Se invece la risposta fosse negativa, l’Ufficio interpellerà i diversi escutenti, fissando loro un termine breve (ad esempio di 10 giorni) per comunicare se hanno inoltrato azione tendente al rigetto dell’opposizione e per produrre la relativa documentazione giustificativa, con la comminatoria che in assenza di risposta l’esecuzione sarà considerata estinta. Con questa interpellazione si tiene conto della circostanza per cui la causa di riconoscimento del debito (art. 79 LEF) non necessariamente deve essere promossa al domicilio del debitore (ad es. in caso di proroga di foro o di foro legale speciale [art. 12 ss. LForo; 5 ss. CL]). Le tasse e le spese per queste operazioni saranno a carico dell’escusso che dovrà anticiparle.
Nel caso in cui l’attestazione pretorile fosse negativa e l’escutente non avesse dato risposta, l’Ufficio, con gli accertamenti indicati, non potrà avere la certezza che l’esecuzione è perenta, ma questa soluzione consente di tenere in giusta considerazione, dal profilo del principio di proporzionalità, gli interessi contrastanti dell’escusso e del pubblico (sulla necessità di una ponderazione di questi interessi, cfr. DTF 115 III 85).
5. Ancorché la questione non abbia fatto oggetto del provvedimento impugnato, il ricorrente chiede anche che l’Ufficio non comunichi più ai terzi l’esistenza dell’attestato di carenza di beni emesso il 7 settembre 1998.
Al proposito occorre anzitutto stabilire se l’art. 8a LEF si applichi alle informazioni relative ad attestati di carenza di beni, siccome il diritto federale non impone la tenuta di un registro di tali atti (art. 8 segg. RForm.), sebbene ne abbia tenuto conto agli art. 26 cpv. 1 LEF (divieto di pubblicazione) e 149a cpv. 3 LEF (cancellazione dal registro in caso di pagamento). Qualora esista, un tale registro è dunque cantonale (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 8). Ad ogni modo, il rilascio di un attestato di carenza di beni, nonostante non sia iscritto come tale nel registro delle esecuzioni, può essere dedotto dall’indicazione del risultato dell’esecuzione espresso con le sigle “RS” (realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale) o “SS” (partecipazione che approda a uno scoperto totale o parziale per i creditori medesimi)(cfr. art. 10 Rform e Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 8a e n. 30 ad art. 149a). Orbene, l’accesso a queste informazioni è incontestabilmente sottoposto all’art. 8a LEF (cfr. FF 1991 III 25 ad n. 201.14; Gilliéron, n. 84 ad art. 149 e n. 29 ad art. 149a) e quindi deve esserlo anche l’accesso al registro cantonale (cfr. Peter, op. cit., n. 29 ad art. 8a a contrario; Gilliéron [op. cit., n. 26 ad art. 8a] che preconizza però un accesso più esteso di quello garantito all’art. 8a LEF).
Ciò posto, l’art. 8a cpv. 4 LEF non è comunque applicabile agli attestati di carenza di beni poiché vi derogano le norme speciali, segnatamente gli art. 149a cpv. 1 e 3 LEF (cfr. Amonn/Walther, op. cit., n. 23 i.f. ad § 4). Infatti, se il legislatore ha ritenuto di dover esplicitamente prevedere a favore del debitore la facoltà di far cancellare l’attestato di carenza di beni dall’apposito registro in caso di pagamento del debito è perché ha considerato che in assenza di pagamento l’attestato rimane iscritto fino alla sua prescrizione, ora ventennale.
In concreto e al di là di ogni considerazione d’ordine, il ricorso va dunque respinto su questo punto, poiché l’attestato di carenza beni n° __________ non è ancora prescritto e il ricorrente non ha allegato di aver pagato il suo debito.
6. Sull’oggetto del provvedimento il ricorso viene pertanto evaso nel senso dei considerandi, ritenute le operazioni qui indicate a carico dell’Ufficio.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Con la presente decisione la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa senza oggetto, con il rilievo che quella domanda era comunque irricevibile, siccome tendeva concretamente non alla concessione dell’effetto sospensivo, bensì all’anticipazione di quanto chiesto dal ricorrente nel merito (divieto di comunicazione delle esecuzioni).
Richiamati gli art. 8a, 17, 20a, 88, 149a LEF; 10 RForm.; 5 LPD; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 23 dicembre 2004 di __________ RI 1 è deciso nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza, il provvedimento 13 dicembre 2004 dell’CO 1 è parzialmente annullato e l’CO 1 si determinerà nuovamente sulla richiesta 10 dicembre 2004 di __________ RI 1, in conformità di quanto disposto al considerando 4.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione all’__________ __________ __________, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario