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Incarto n. |
Lugano 25 luglio 2005 EC/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 20 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento dell’11 aprile 2005 nell’esecuzione n. __________, a convalida del sequestro n. __________, promossa nei confronti del ricorrente dal
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PI 1
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viste le osservazioni:
- 9 maggio 2005 del PI 1;
- 17 maggio 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 16 luglio 2004, il PI 1 ha emesso nei confronti di RI 1 una richiesta di garanzia ai sensi dell'art. 248 LT per fr. 36'241,50, pari al saldo delle imposte comunali dovute per gli anni dal 1995 al 2003.
Sebbene gli art. 249 cpv. 1 LT e 170 cpv. 1 LIFD parifichino la decisione di richiesta di garanzia al decreto di sequestro dell'art. 274 LEF, l'autorità fiscale, alfine di specificare gli oggetti da sequestrare, deve emanare un decreto di sequestro distinto dalla decisione di richiesta di garanzia (cfr. Fessler, Basler Kommentar zum DGB, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 56 ad art. 169; moduli n. 31 [richiesta di garanzia] e 32 [decreto di sequestro] dell'Amministrazione federale delle contribuzioni).
Il 19 luglio 2004 il PI 1 ha pertanto decretato il sequestro dell'importo di fr. 30'709,50 depositato sul suo conto corrente postale dal debitore sequestrato, rispettivamente il sequestro del credito di quest'ultimo nei confronti del Comune in restituzione dell'importo depositato.
B. Il 19 luglio 2004, l'CO 1 ha proceduto al sequestro del conto corrente postale n. __________ intestato al PI 1 limitatamente all'importo di fr. 30'709,50.
C. Il 20 luglio 2004 il PI 1 ha presentato la domanda di esecuzione a convalida del sequestro n. __________. Al precetto esecutivo n. __________ del 2/6 agosto 2004, l’escusso non ha interposto opposizione.
D. lI 27 agosto 2004, l'Ufficio, per errore, ha allestito di proprio pugno sul fronte del modulo n. 45 destinato al giudice del sequestro un (ulteriore) "decreto di sequestro", indicando quale autorità del sequestro l'UEF stesso.
Il 1. ottobre 2004, l'Ufficio ha riconsiderato il provvedimento, invitando le parti a sostituire la prima e la seconda pagina del "verbale" del pignoramento (denominato in realtà "decreto di sequestro") con la richiesta di garanzia del PI 1, allegata alla decisione di riconsiderazione.
E. Nel frattempo, il 6 settembre 2004, RI 1 ha interposto "opposizione a sequestro (art. 278 LEF)" presso l'CO 1, chiedendo l'annullamento integrale del decreto del 27 agosto 2004. Il ricorrente si è lamentato in particolare dell'impossibilità in cui si era trovato d'interporre opposizione al sequestro, in quanto il decreto 27 agosto 2004 non indicava l'autorità che l’aveva ordinato.
F. Il 13 settembre 2004 l’UEF, facendo seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione dell’8 settembre 2004, ha emesso l’avviso di pignoramento.
G. Statuendo sul ricorso 6 settembre 2004, con pronunciato del 18 ottobre 2004 (inc. 15.2004.__________) la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli, nella misura in cui era ricevibile, il gravame di RI 1. Questo perché, da una parte, contro il decreto di sequestro fiscale è data la via del ricorso alla Camera di diritto tributario e non all’Autorità di vigilanza: dall’altra perché la censura riferita alla carente indicazione dell'autorità del sequestro contenuta nel verbale era diventata senza oggetto con la decisione di riconsiderazione dell’ufficio del 1. ottobre 2004.
H. L’11 aprile 2005 l’CO 1 ha pignorato il “credito ammontante a fr. 30'709.50, depositati sul conto corrente postale n. __________ (intestato al PI 1) di pertinenza del debitore, in base al sequestro n. __________”.
I. Con tempestivo ricorso 20 aprile 2005 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento dell’11 aprile 2005, evidenziando che la Cassa pensione autonoma dei dipendenti del PI 1 non sarebbe stata una Cassa pensione nel senso corrente, vale a dire a norma della LPP, ma una cassa autonoma autogestita dall’amministrazione comunale. Il 31 marzo 1991 egli avrebbe disdetto il proprio contratto di lavoro, chiedendo alla Cassa pensione il versamento del capitale di vecchiaia, cosa che avvenne il 22 agosto 1994. A dipendenza dell’intervento di un dipendente, il Comune sarebbe stato in seguito costretto a rifare i conteggi in base ai quali, l’11 novembre 2002, è stato stabilito che a suo favore dovevano essere ancora versati fr. 30'709.50. Il PI 1 contrariamente a quanto avvenuto in occasione del primo pagamento, al momento di versare il residuo, ha sollevato delle pretese per imposte non pagate che sarebbero già esistite il 22 agosto 1994.
Dall’esame degli Statuti e del Regolamento risulterebbe poi che i proventi dell’istituto di previdenza sono impignorabili come le rendite dell’AVS.
L. Con osservazioni 9 maggio 2005 il PI 1 ha postulato la reiezione del gravame, precisando che esso, oltre all’usuale istituto di previdenza professionale, si sarebbe dotato per un certo periodo di una cassa sciolta con decisione del 22 luglio 1996. D’intesa con l’autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale si sarebbe quindi stabilito un piano di riparto, in base al quale al ricorrente dovevano ancora essere versati fr. 30'709.52. Tale importo, depositato su un conto corrente postale intestato al Comune, costituirebbe un “capitale libero” ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, ossia un capitale non vincolato né al risparmio né alla previdenza. Tale capitale costituirebbe una prestazione previdenziale esigibile e come tale pignorabile.
A titolo abbondanziale il PI 1 ha posto in compensazione al credito del ricorrente i propri crediti per imposte scoperte.
M. Con osservazioni 17 maggio 2005 l’CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. In virtù dell’art. 92 cpv. 1 cifra 10 LEF sono impignorabili i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale. Questa norma tuttavia non sancisce l’impignorabilità assoluta dei versamenti di capitale erogati in virtù della LPP: essa semmai stabilisce la tempistica del pignoramento. Infatti tale norma esclude che un capitale LPP possa venire intaccato a favore dei creditori dell’escusso, allorquando queste prestazioni previdenziali non sono ancora esigibili. Tali prestazioni sono dunque pignorabili unicamente alla loro scadenza (CEF 16.1.2001 [15.2000.165] consid. 2.5 e 4.6.1998 [15.1997.173] consid 3; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad art. 92 e n. 12 ad art. 93; Riemer, Berufliche Vorsorge und Revision des SchKG, in: BlSchK 1996, pag. 129; Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule (BVG), in: BlSchK 1997, pag. 219 segg.; Bianchi, Previdenza professionale e diritto esecutivo, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, edito da: Angst/Cometta/Gasser, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 216 segg.; Matthey, La saisie de salaire et de revenu, Losanna 1989, n. 47; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 99).
2. Nel caso di specie, come emerge dallo scritto 11 novembre 2002, l’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, a seguito dello scioglimento della Cassa pensione per i dipendenti del PI 1, ha comunicato al Comune che poteva procedere a bonificare quanto spettante agli aventi diritto con pagamento in contanti ai pensionati, tra cui figura il ricorrente con un capitale a suo favore di fr. 30'709.50. Di conseguenza, vista l’esigibilità della prestazione previdenziale, l’importo menzionato e depositato sul conto corrente postale del PI 1 è stato correttamente pignorato dall’CO 1.
3. In merito alla censura sollevata da RI 1 secondo cui il PI 1, al momento di versare quanto ancora dovutogli, avrebbe sollevato delle pretese per imposte non pagate che già esistevano in occasione del primo bonifico del 22 agosto 1994, si rileva a titolo abbondanziale, a prescindere dall’irrilevanza della censura in sede di ricorso contro il verbale di pignoramento, che il PI 1 procede in concreto per l’incasso delle imposte comunali per gli anni dal 1995 al 2003, imposte che, all’evidenza, non potevano già essere scadute nel 1994.
4. Il ricorso 20 aprile 2005 di RI 1 è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 cifra 10 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 20 aprile 2005 di RI 1, Faido, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
–__________
– avv. dr. RA 3, __________.
Comunicazione all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario