Incarto n.
15.2005.50

Lugano

27 aprile 2005

FP/sc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sull’istanza 22 aprile 2005 dell’IS 1 tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

PI 1

 

nell’eredità indivisa relitta dal defunto

 

 

__________, composta di:

 

__________

PI 1,

__________

 

nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 8 dell’IS 1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

 

preso atto delle domande di vendita presentate il 5 gennaio e il 31 gennaio 2005;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi in data 24 febbraio 2005 in conformità della citazione del 9 febbraio 2005;

 

rilevato che nel termine fissato in data 28 febbraio 2005 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’IS 1 alcuna proposta da parte dei creditori;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

pronuncia:              1.    È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. 8 dell’IS 1, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

 

 

                                   2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                   3.    Intimazione all'IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario