Incarto n.
15.2005.51

Lugano

27 giugno 2005

 CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 21 aprile 2005 dell’IS 1 tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

 PI 1 

 

nell’eredità indivisa relitta composta, oltre all’escusso, da:

 

                                         __________, __________

 

                                         __________, defunta, e per essa i tre coeredi

 

                                         __________, __________

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Il 12 luglio 2002, nell’ambito di 34 esecuzioni dirette contro PI 1, l’IS 1 ha pignorato i due seguenti fondi:

                            1.   Part. no. __________ – Ubicazione: __________

                                  sita nel Comune di __________

                                  fabbricato mq. 42

                                  Stima ufficiale limitatamente alla quota di 1/3 di proprietà del debitore ca. fr. 630.00

                                  Stima UEF ca fr. 30'000.00 limitatamente alla quota di 1/3 ca. fr. 10'000.00

                            2.   Part. no. __________ – Ubicazione: __________

                                  sita nel Comune di __________

                                  prato mq. 6’778

                                  Limitatamente all’interessenza del debitore nella Comunione Ereditaria composta da: PI 1, __________, __________ e __________

                                  Stima UEF fr. 1.00 [stima ufficiale dell’intero fondo: 2'372.30].

                            Il 29 agosto 2002 i due pignoramenti sono stati annotati a registro fondiario per l’importo di fr. 41'599,35. Sulla particella n° __________ gravava già un precedente pignoramento per fr. 30'102,10, annotato il 19 giugno 2002 a favore dei creditori del coerede __________.

 

                                  B.   Dagli estratti del registro fondiario che si trovano nell’incarto dell’Ufficio risulta che l’escusso ha un diritto di comproprietà di 1/3 sul fondo part. n° __________, mentre proprietaria del fondo part. n° __________ è la comunione ereditaria – di una persona non indicata – composta da PI 1, __________, __________ e __________, la quale l’ha acquistato per successione il 26 marzo 1976.

 

                                  C.   In seguito al deposito di diverse domande di realizzazione, l’IS 1 ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC, che si è tenuta il 18 marzo 2005. A causa dell’assenza di quasi tutti i creditori, nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta. Il 5 aprile 2005, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Solo due creditori (Comune di __________ e __________) si sono espressi, pur senza proporre alcun modo di realizzazione.

 

                                  D.   Il 21 aprile 2005, l’IS 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

 

 

 

 

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Ci si potrebbe anzitutto chiedere se i diritti in comunione di cui si chiede la determinazione del modo di realizzazione siano effettivamente stati pignorati. Dal verbale di pignoramento 12 luglio 2002 sembra infatti risultare che sono stati pignorati fondi e non diritti in comunione. In realtà, dalla limitazione del pignoramento alla quota di 1/3 (per quanto concerne il fondo n° __________), rispettivamente (trattandosi del fondo n° __________) all’interessenza spettante all’escusso si deve dedurre che l’oggetto del pignoramento è un altro.

                                         Nel primo caso, l’Ufficio risulta aver pignorato una quota di comproprietà di 1/3 sul fondo n° __________ di __________. Non trattandosi di un diritto di proprietà comune, l’art. 132 LEF è inapplicabile (cfr. art. 4 RDC). L’IS 1 lo può pertanto realizzare senza preventiva autorizzazione della Camera, in ossequio – in particolare – degli art. 73 ss. RFF.

                                         Nel secondo caso, è stato pignorato il fondo n° __________ limitatamente all’interessenza dell’escusso in una comunione ereditaria il cui defunto non è peraltro nominato. In altri termini, è stata pignorata la quota parte del valore dell’immobile spettante all’escusso nella divisione ereditaria. Dato che l’importo dei crediti posti in esecuzione è ben superiore al valore di stima dell’immobile, l’Ufficio non avrebbe dovuto limitare il pignoramento dei diritti ereditari dell’escusso soltanto alla sua quota parte del valore dell’immobile, ma avrebbe dovuto pignorare tutti i suoi diritti nella comunione ereditaria (anche in considerazione del fatto che in sede di divisione l’immobile potrebbe essere attribuito interamente a un altro dei coeredi). Non spetta tuttavia a questa Camera modificare un provvedimento che non è stato impugnato. L’Ufficio avrà comunque la possibilità di procedere al pignoramento complementare (ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 LEF) dell’intera quota ereditaria dell’escusso, qualora si dovesse rivelare l’esistenza di altri attivi successori. Determinante in questa sede è il fatto che il diritto pignorato sia diretto contro una successione apparentemente indivisa, donde l’applicabilità dell’art. 132 LEF e del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41).

 

 

                                   2.   A parte per quanto riguarda l’annotazione a registro fondiario del pignoramento del fondo part. n° __________ – escluso dall’art. 5 cpv. 2 RDC (il provvedimento non è tuttavia stato impugnato) –, l’Ufficio ha correttamente eseguito la procedura prevista dal RDC, citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

                                         Occorre tuttavia ricordare che l’art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. Orbene, l’Ufficio, pur preavvisando in concreto la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisa di non aver assegnato alla quota pignorata alcun valore di stima. Invero, il verbale di pignoramento indica che il valore di stima ufficiale dell’intero fondo è di fr. 2'372.30 mentre il valore di stima della quota dell’escusso è secondo l’Ufficio di fr. 1.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate. Si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato – si ricorda – alla quota parte spettante all’escusso nella vendita del fondo part. n° __________ RF __________. Prima della pubblicazione dell’asta, perché i dati della vendita siano completi, l’Ufficio si informerà presso l’Ufficio dei registri di __________ sull’identità del defunto, chiedendo copia del documento giustificativo n° __________ relativo all’iscrizione della comunione ereditaria quale proprietaria del fondo part. n° __________ RF di __________.

 

                                   3.   L’istanza va pertanto accolta.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

pronuncia:                

                                   1.    L’istanza 21 aprile 2005 dell’IS 1 è parzialmente accolta.

                               1.1.    Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza – limitatamente al fondo part. n° __________ di __________ – spettante ad PI 1 nella divisione della comunione relitta composta di PI 1, __________, __________, __________, __________, defunta, e per essa i tre altri coeredi, e __________, __________.

 

                               1.2.    La realizzazione della quota di comproprietà di 1/3 di PI 1 sul fondo part. n° __________ di __________ non necessita di nessuna preventiva autorizzazione dall’autorità di vigilanza.

 

                                   2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   3.    Intimazione all'IS 1 (presso l’__________) e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario