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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sull’istanza 25 aprile 2005 di restituzione del termine di opposizione presentata da
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RI 1
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nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1 promossa da
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PI 1
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esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 12 aprile 2005 il precetto esecutivo n° __________ è stato notificato al genero dell’escusso, __________, il quale non ha interposto opposizione (cfr. originale dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore);
che solo il 25 aprile 2005, l’escusso, RI 1, si è poi presentato all’CO 1 per interporre opposizione;
che in presenza della funzionaria __________, egli ha apposto sul suo esemplare la dicitura “faccio opposizione”, benché fosse stato informato del fatto che il termine di opposizione era già scaduto il 22 aprile 2005;
che con istanza 25 aprile 2005 l’escusso ha allora chiesto la restituzione di detto termine, “in quanto causa malattia non ho potuto presenziare o fare l’opposizione nei termini stabiliti dalla legge”, allegando un certificato medico del dott. __________, __________, datato 26 aprile 2005, attestante che l’escusso è in cura per malattia;
che nel caso concreto, come rettamente indicato dall’Ufficio, il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto il venerdì 22 aprile 2005 (cfr. art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che l’opposizione dichiarata dall’escusso all’Ufficio il lunedì 25 aprile 2005 è pertanto tardiva;
che secondo l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che in concreto l’escusso si è limitato ad allegare di essere stato impedito a tempestivamente opporre opposizione a causa di malattia;
che non ha però spiegato per quale motivo non è stato in grado di formulare opposizione, anche per via postale o per il tramite di sua figlia o del genero, prima del 22 aprile 2005, mentre è stato in grado di accedere di persona all’Ufficio proprio il lunedì 25 aprile 2005;
che l’istanza va pertanto respinta, con il rilievo che la legge prevede a favore dell’escusso la facoltà di far annullare l’esecuzione qualora il credito vantato dall’escutente non esista o sia estinto (cfr. art. 85 e 85a LEF);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza 25 aprile 2005 di RI 1, __________, è respinta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario