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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Walzer ed Epiney-Colombo in sostituzione di Pellegrini, assente |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sull’istanza 25 aprile 2005 di
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1. __________, __________ rappr. da IS 1 , presidente del consiglio d’amministrazione 2. IS 2
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tendente alla determinazione della loro rimunerazione quali membri dell’Amministrazione speciale del fallimento di
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PI 1
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esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. Il fallimento in oggetto è aperto dal 3 gennaio 2000.
Il 4 febbraio 2000 la prima assemblea dei creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. __________, cui è succeduto l’avv. IS 2, e della ditta F__________, nella persona di IS 1.
Nella stessa occasione è stata designata una delegazione dei creditori composta dell’avv. __________, presidente, dei membri __________, __________ e avv. __________.
B. Lo stato di riparto relativo ai crediti di prima classe è stato depositato dal 4 al 13 dicembre 2001 (dividendo: 100%) e quello relativo ai crediti di terza classe dal 26 maggio al 6 giugno 2003 (dividendo: 5,49%). Per svista, le note d’onorario degli amministratori speciali non sono state allestite né sottoposte a questa Camera prima del deposito degli stati di riparto.
C. Con l’istanza in esame, l’avv. IS 2 sottopone a questa Camera per approvazione la sua parcella legale, che si presenta così:
Onorario (in ragione di fr. 130.--/h) fr. 12'068.--
Spese fr. 1'300,70
IVA 7,6% su fr. 2'108,70 fr. 160,25
Totale fr. 13'528,25
Anticipi ./. fr. 11'100.--
Scoperto fr. 2'428,95
Il totale delle ore lavorative ammonta a 92½ ore ripartite su un periodo compreso tra il 31 gennaio 2000 e il 7 aprile 2005. L’avv. IS 2 si è dichiarato disposto a rinunciare alla parte della sua nota non coperta da anticipo, ossia a fr. 2'428,95.
F__________ ha emesso 5 fatture per le prestazioni fornite per l’amministrazione speciale del fallimento, per un importo complessivo di fr. 42'218,50. Ha incassato a titolo di anticipi fr. 38'562,40 e rinunciato a percepire il saldo, pari a fr. 3'656,10.
Nel dettaglio, le prestazioni e le spese di F__________ possono essere così riassunte:
IS 1: 180.50 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 23'465.--
51.00 ore in ragione di fr. 140.--/h fr. 7'140.--
(totale Bellinelli: 231.50 ore fr. 30'605.--)
Contabile diplomato: 28.50 ore a fr. 90.--/h fr. 2'565.--
Segretariato: 31.75 ore a fr. 70.--/h fr. 2'222,50
3.00 ore a fr. 50.--/h fr. 150.--
(totale segretariato: 34.75 ore fr. 2'372,50)
Apprendista: 15.50 ore a fr. 20.--/h fr. 310.--
Spese fr. 3'562.--
IVA fr. 2'804.--
Totale fr. 42'218,50
anticipi ./. fr. 38'562,40
Scoperto fr. 3'656,10
Tenuto conto dello scoperto (interamente portato in deduzione degli onorari), il totale degli onorari (fr. 41'835,45 = 9'639,05 + 32'196,40) e delle spese (fr. 7'826,95 = 1'460,95 + 6'366) preteso dall’amministrazione speciale ammonta pertanto a fr. 49'662,40.
D. Così come richiesta da questa Camera il 9 maggio 2005, l’amministrazione speciale del fallimento ha pure prodotto il dettaglio delle prestazioni corrisposte alla delegazione dei creditori, allegato allo stato di ripartizione del 22 maggio 2003, che riassunto si presenta così come segue:
avv. Moghini: 9.75 ore in ragione di fr. 150.--/h fr. 1'462,50
spese fr. 248,40
(totale avv. Moghini fr. 1'710,90)
avv. Dominé: 9.75 ore in ragione di fr. 150.--/h fr. 1'462,50
spese fr. 115,20
(totale avv. Dominé fr. 1'577,70)
Pezzati: 9.75 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 1'267,50
spese fr. 115,20
(totale Pezzati fr. 1'382,70)
Guidicelli: 6.75 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 877,50
spese fr. 86,40
(totale Guidicelli fr. 963,90)
Totale complessivo degli onorari fr. 5'070.--
Totale complessivo delle spese fr. 565,20
Totale onorari e spese fr. 5'635,20
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
2. L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1. Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.2. Con “tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3. L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
3. Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’elevato numero dei crediti insinuati (quasi 150), tra cui 59 collocati in prima classe, la cui verifica ha parecchio impegnato l’amministrazione speciale. Va anche menzionato l’operato dell’amministrazione in relazione con l’insinuazione del credito della fallita contro la società “sorella” italiana __________, la rivendicazione di tutti i crediti della fallita formulata dalla __________ e il fallimento della ditta __________ di __________ (che risultava debitrice della fallita per fr. 441'754.--).
3.1. Dai dati forniti dagli amministratori speciali risulta che l’impegno complessivo è stato di un po’ più di 400 ore su un periodo che si estende dal 31 gennaio 2000 e il 7 aprile 2005.
3.2. Le tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 130.--/ora per gli amministratori, fr. 90.--/ora per i collaboratori, fr. 70.--/ora per le ore di segretariato e fr. 20.-- per le ore dell’apprendista) sono conformi a quelle ammesse dalla giurisprudenza cantonale, se non per quanto attiene alle ore di segretariato, che vanno rimunerate alla tariffa oraria di fr. 50.--, così come d’altronde esposto nell’ultima fattura di F__________ del 28 dicembre 2004. Non si giustifica nemmeno l’aumento a fr. 140.--/ora della tariffa per le prestazioni dell’amministratore IS 1 esposta nell’ultima fattura, anche per il fatto che tale modifica non risulta essere stata sottoposta ai creditori. La rimunerazione di F__________ va pertanto ridotta di fr. 1'145.-- (31,75 x 20.-- + 51 x 10.--).
3.3. Globalmente, le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale e la loro ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Vi sono sì alcuni lavori apparentemente fatturati secondo una tariffa troppo elevata (ad es. “fotocopia delle pubblicazioni + invio” del 5.11.2001; “ aiutato AB ad imbustare” del 13.5.2002; “prep. liste raccomandate + in posta” del 23.5.2003”), ma riguardano importi che non eccedono ciò a cui F__________ ha rinunciato (ossia fr. 3'656,10), anche tenuto conto della riduzione di fr. 1'145.-- di cui al precedente considerando e del riconoscimento solo parziale delle deduzioni dell’IVA (cfr. infra cons. 3.4).
Per il resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari dell’amministrazione (fr. 41'835,45) rappresenta il 6,1% del ricavato (pari a fr. 684'792,20 secondo la tabella allegata allo scritto 11 luglio 2005 di F__________).
3.4. Giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 ss.). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi fatturati a questo titolo per i periodi successivi al 1° gennaio 2001 (data dell’entrata in vigore della LIVA e del promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni), pari a fr. 160,25 per l’avv. IS 2 e fr. 1'770,85 (fr. 2'804.-- ./. 503,13 [fattura n° 29 del 1° aprile 2000] ./. 530,04 [fattura n° __________ del 31.12.2000]) per F__________ Siffatte deduzioni non hanno però conseguenze concrete nel caso di specie, siccome sono da considerare incluse negli importi ai quali hanno rinunciato gli amministratori speciali.
4. Secondo l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.-- per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati secondo una tariffa superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF (fr. 150.--/ora, rispettivamente fr. 130.--/ora). Visto il carattere complesso riconosciuto alla procedura fallimentare in esame (cfr. supra cons. 3), la tariffa adottata, peraltro conforme a quella riconosciuta da questa Camera, risulta ammissibile. Il dispendio orario appare congruo all’elevato numero di insinuazioni da verificare e all’esame della questione delle cessioni dei diritti della massa. La rimunerazione della delegazione dei creditori va pertanto determinata così come al dettaglio allegato allo stato di ripartizione del 22 maggio 2003 (cfr. supra ad D).
5. L’art. 47 OTLEF si applica solo alle prestazioni fornite dai membri dell’amministrazione speciale e delle delegazione dei creditori. Non appare direttamente applicabile alle prestazioni delegate a terzi, sebbene la OTLEF ne determini di principio anche la remunerazione (cfr. DTF 103 III 45 s.). In assenza di ricorso, questa Camera non deve pertanto d’ufficio verificare la nota d’onorario esposta dai consulenti italiani intervenuti in relazione con l’insinuazione del credito della fallita contro la società “sorella” italiana __________. Può parimenti rimanere aperta la questione di sapere se l’amministrazione fallimentare non avrebbe dovuto chiedere alla __________ la rifusione di questi onorari, che in fin dei conti sono stati esposti nell’esclusivo interesse della banca, siccome la cessione del credito in questione è stata ammessa dalla massa fallimentare.
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza 25 aprile 2005 dell’avv. IS 2, __________, e di F__________, __________, è accolta.
2. La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1, __________, per il periodo dal 4 febbraio 2000 sino alla chiusura del fallimento, è determinata come segue:
avv. IS 2: fr. 9'799,30
Spese: fr. 1'300,70
Totale fr. 11'100.--
F__________: fr. 33'967,25
Spese: fr. 3'562.--
IVA (prima del 1.1.2001) fr. 1'033,15
Totale fr. 38'562,40
3. La rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori è determinata come indicato al considerando D della presente sentenza.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: – avv. IS 2, __________;
– F__________, __________.
Comunicazione all’Ufficio __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario