Incarto n.
15.2005.63

Lugano

13 giugno 2005

CJ/sc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sull’istanza 9 maggio 2005 di

 

 

IS 1

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

PI 1

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

 

che la procedura fallimentare è aperta dal 1993;

 

che la delegazione dei creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. IS 1 e dell’__________ E__________.;

 

che con decisione 12 ottobre 2004 (inc. 15.04.146), questa Camera ha concesso un ulteriore proroga del termine per chiudere il fallimento fino al 31 dicembre 2004 (l’avv. IS 1 avendo chiesto, il 31 agosto 2004, una proroga di 4 mesi);

 

che dopo richiamo 29 marzo 2004 di questa Camera, l’avv. IS 1, il 18 aprile 2005, ha presentato una nuova domanda di proroga, preannunciando la presentazione di un’istanza di determinazione degli onorari degli amminsitratori speciali;

 

che il 20 aprile 2005, questa Camera ha informato l’avv. IS 1 che, per motivi di opportunità, avrebbe statuito sull’istanza di proroga dopo la presentazione delle note di spese e d’onorario;

 

che il 9 maggio 2005, l’avv. IS 1 ha presentato le note dettagliate sue e dell’E__________;

 

che l’istante ha giustificato il suo ritardo nell’invio delle note finali in parte con difficoltà di ordine personale;

 

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

 

che con sentenza odierna, questa Camera ha statuito sull’istanza di determinazione della rimunerazione degli amministratori speciali (inc. 15. 05.64);

 

che di conseguenza non sussistono più ostacoli ad una celere conclusione della procedura fallimentare;

 

che occorre pertanto concedere la proroga richiesta, con il fermo invito all’avv. IS 1 di giungere alla chiusura della liquidazione entro la fine dell’anno.

 

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

 

decreta:                   1.   L’istanza 18 aprile 2005 dell’avv. IS 1, per conto dell’amministrazione speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005.

 

                                   2.   Intimazione a IS 1, in rappresentanza dell’amministrazione speciale del fallimento.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario