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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Walzer ed Epiney-Colombo in sostituzione di Pellegrini, assente |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro la sospensione per mancanza di attivi della procedura fallimentare a carico di
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PI 1
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viste le osservazioni 14 giugno 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il fallimento di PI 1, decretato il 16 marzo 2005, è stato sospeso per mancanza di attivi con decreto 19 aprile 2005 del Pretore di __________;
che tale sospensione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale del __________ con l’avvertenza che la procedura fallimentare sarebbe stata chiusa se nessun creditore avesse anticipato l’importo di fr. 10'000.-- a garanzia delle spese;
che il 31 maggio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla creditrice RI 1 la sospensione definitiva (recte: la chiusura) della procedura fallimentare, non avendo nessun creditore versato l’anticipo richiesto;
che il 6 giugno 2005, RI 1 si è aggravata contro questo provvedimento, facendo valere che il fallimento non sarebbe dovuto essere chiuso prima dell’evasione del procedimento penale avviato sulla base della denuncia 21 aprile 2005 che essa aveva sporto contro l’amministratore unico e il direttore della fallita per titolo di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ai sensi dell’art. 169 CP, in relazione alla cessione delle attrezzature della fallita (in particolare benne e cassoni) a una società terza gestita dalle stesse persone;
che il ricorso, in quanto diretto contro la decisione 31 maggio 2005 di chiusura del fallimento, sarebbe tempestivo;
che la ricorrente non può invece – seppur indirettamente –rimettere in discussione il decreto 19 aprile 2005 di sospensione della procedura fallimentare, che è regolarmente passato in giudicato;
che il ricorso è però esclusivamente fondato su un motivo – l’esistenza di beni della fallita indebitamente ceduti a una terza società – che RI 1 avrebbe potuto e dovuto far valere con appello contro il decreto pretorile di sospensione del fallimento nel termine di 10 giorni (cfr. art. 19 e 22 LALEF, con riferimento all’art. 230 LEF) tanto più che la denuncia penale è stata sporta 2 giorni dopo l’emissione del decreto in questione;
che la ricorrente non contesta la constatazione dell’Ufficio secondo cui l’anticipo richiesto non è stato tempestivamente versato;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso non è stato notificato agli altri creditori, con il rilievo che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che per lo stesso motivo si può prescindere dal notificare la sentenza agli altri creditori.
Richiamati gli art. 17, 20a, 230 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 6 giugno 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione all’avv. RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario