Incarto n.
15.2005.92

Lugano

28 settembre 2005

CJ/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 29 luglio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei precetti esecutivi n° __________, rispettivamente __________, __________, __________, __________, __________ e __________ emessi contro la ricorrente da:

 

 

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

rappr. da RA 2

5. PI 5

6. PI 6

rappr. da RA 3

7. PI 7

rappr. dall’RA 4

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

                                  A.   Tra il 27 aprile 2004 e il 4 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso a carico di “RI 1 membro PI 8, __________”, i 7 menzionati precetti esecutivi, i quali, tra il 28 aprile e l’8 luglio 2005, sono tutti stati ritirati dalla segretaria S__________ senza che la stessa abbia interposto opposizione al momento della consegna.

 

                                  B.   Nell’esecuzione n° __________, l’CO 1 ha poi notificato la comminatoria di fallimento il 28 aprile 2005 sempre nelle mani della segretaria __________. Successivamente sono state notificate le comminatorie di fallimento n° __________ e __________ il 30 maggio 2005, rispettivamente il 16 giugno 2005 (non è dato di sapere a chi siano state consegnate, poiché la ricorrente non le ha prodotte).

 

                                  C.   Il 29 luglio 2005, allegando di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni solo il 27 luglio 2005, la società escussa, a mezzo di ricorso, ha chiesto il loro annullamento, per il motivo che i precetti esecutivi sarebbero stati notificati in modo irregolare, ossia nelle mani della segretaria personale di PI 8 la quale non sarebbe però stata abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escussa.

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2005, l’CO 1 sottolinea di essersi limitato ad emettere le comminatorie di fallimento e i precetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dai procedenti.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   La tempestività del ricorso è dubbia, siccome la ricorrente non ha sostenuto né dimostrato come e quando è venuta a conoscenza dei provvedimenti impugnati. La questione può però rimanere indecisa poiché il ricorso è comunque manifestamente infondato.

 

                                   2.   Se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione degli atti esecutivi si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), indipendentemente dal diritto di firma: è pertanto valida la notifica a un rappresentante della società, sebbene sia abilitato a firmare solo collettivamente con un’altro rappresentante (cfr. DTF 65 III 73 s.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 65). Ciò vale per la notifica sia dei precetti esecutivi (art. 72 cpv. 1 LEF) che delle comminatorie di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF).

                                         In concreto, la notifica degli atti impugnati avrebbe pertanto potuto avvenire nelle mani di PI 8 se fosse stato presente al momento dell’intimazione – ciò che però non è stato allegato –, poiché egli è iscritto a registro di commercio quale membro del consiglio di amministrazione dell’escussa con firma collettiva a due (cfr. doc. B).

 

                                   3.   Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, op. cit., n. 9 ad art. 65; Gilliéron, op. cit., n. 45 s. ad art. 65).

                                         Nel caso concreto, secondo le stesse affermazioni della ricorrente, le notifiche contestate sono avvenute alla sede della società escussa (__________) nelle mani di __________, segretaria alle dipendenze del membro del consiglio di amministrazione PI 8. Esse sono pertanto valide ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 LEF.

                                         Non risulta pertanto necessario verificare se __________ era – o è tuttora – anche alle dipendenze dell’escussa, come sarebbe legittimo pensare, siccome appare poco verosimile che ella abbia continuato a lavorare per la ditta individuale di PI 8 dopo il suo fallimento, dichiarato già il 16 marzo 2005.

 

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 65, 161 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

 

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 29 luglio 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. RA 1, __________;

                                         – PI 1, __________;

                                         – PI 2, __________;

                                         – PI 3, __________;

                                         – RA 2, __________;

                                         – PI 5, __________;

                                         – RA 3, __________;

                                         –RA 4, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario